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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 04488/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., per non avere i giudici di merito tenuto conto della grossolanità della contraffazione, con conseguente configurabilità del reato impossibile, oltre che manifestamente infondato, risulta anche privo di specificità essendo riproduttivo di profili di censura già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale che, con congrua motivazione (si veda pag. 2 della impugnata sentenza impugnata) ha pertinentemente richiamato i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia, per la conferma del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno adeguatamente assolto all'onere motivazionale sul punto (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), indicando l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali specifici a carico dell'odierno ricorrente (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore D, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., per non avere i giudici di merito tenuto conto della grossolanità della contraffazione, con conseguente configurabilità del reato impossibile, oltre che manifestamente infondato, risulta anche privo di specificità essendo riproduttivo di profili di censura già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale che, con congrua motivazione (si veda pag. 2 della impugnata sentenza impugnata) ha pertinentemente richiamato i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia, per la conferma del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno adeguatamente assolto all'onere motivazionale sul punto (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), indicando l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali specifici a carico dell'odierno ricorrente (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore D, [OSCURATO:PERSONA]
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