CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 32968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce nel procedimento a carico di: CONTE Gianfranco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/04/2022 dal Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brindisi ha condannato CONTE Gianfranco, con rito abbreviato, alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'ad 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce, deducendo violazione di legge con riferimento alla misura della pena pecuniaria. Si deduce che, nell'individuazione di quest'ultima, il Tribunale non aveva tenuto conto dell'incremento della sanzione edittale disposto dall'art. 32, comma 47, d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla I. n. 326 del 2003. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale ritiene fondate le censure del ricorrente, sollecitando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come rilevato dal ricorrente, la pena pecuniaria per il reato contravvenzionale di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, contestato al CONTE al capo 1) della rubrica (l'unico per cui è intervenuta condanna, essendo per le altre imputazioni intervenuta una declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione) è stata determinata in Euro 8.000 di multa (poi ridotta per il rito): laddove invece il minimo edittale per il predetto reato, originariamente determinata in Euro 5.164, è stata aumentata del 100% dopo l'entrata in vigore dell'art. 32 d.l. n. 269 del 2003 (convertito dalla I. n. 326 del 2003). 3. Deve quindi ritenersi sussistente la violazione di legge dedotta dal P.G. ricorrente: ciò determina, in parte qua, l'annullamento della sentenza impugnata, risultando peraltro superfluo il rinvio al giudice di merito per la corretta rideterminazione del trattamento sanzionatorio. A ciò può provvedere questa Suprema Corte, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.: avuto riguardo alla complessiva vicenda per come ricostruita dal Tribunale, la pena dell'ammenda può essere quantificata in Euro 10.600, ridotta per il rito a Euro 5.300. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in Euro 5.300, previa riduzione per il rito. Così deciso il 5 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]