CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/11/2021 della corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Venezia con sentenza del 8 novembre 2021 confermava la sentenza del 12 novembre 2019 con cui il tribunale di Belluno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 95 Dlgs. 115/2002. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata della corte di appello di Venezia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. . 00 de I 3. Deduce con il primottrndzio di violazione degli artt. 116 cod. proc. - pen. e 191 cod. proc. pen., nonché i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 113, 14, 11 Cost., 191 e 203 comma 1 bis cod. proc., pen. 225 Dlgs. n. 271/89 e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità del verbale di perquisizione proveniente da altro processo. Sarebbe inutilizzabile il verbale di sequestro e perquisizione acquisito il 20 marzo 2017, relativo ad altro procedimento penale, siccome acquisito in violazione della sart.116 comma 2 cod. proc. pen. per mancanza della autorizzazione della A. G. procedente, tale non essendo un mero visto e atteso che si sarebbe dovuta chiedere autorizzazione al giudice procedente ovvero al tribunale di Belluno che aveva in carico il fascicolo di riferimento. Senza che quindi il P.M. potesse autorizzare l'acquisizione del predetto atto. Diversamente da quanto sostenuto dalla corte di appello, da cui il ricorrente dissente, la violazione dell'art. 116 citato si sarebbe consumata peraltro già mediante l'illegittima acquisizione da altro fascicolo di altro procedimento, al fascicolo del P.M. riferibile al presente procedimento, del verbale di perquisizione e sequestro, con integrazione del vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Inoltre, vi sarebbe la violazione di norme processuali sanzionate a pena di inutilizzabilità di cui agli artt. 13, 14, 111 Cost., 191 e 203 comma 1 bis cod. proc. pen., 225 Dlgs. n. 271/89 in relazione all'art. 41 TULPS, in quanto i predetti verbali sarebbero stati frutto di una illegittima perquisizione siccome effettuata a seguito di notizia confidenziale di cui non sarebbe stata rivelata la fonte, con conseguente inutilizzabilità assoluta ex art. 203 comma 1 bis cod. proc. pen. della dinamica relativa alla perquisizione e caducazione del valore probatorio del relativo verbale (inutilizzabile, quindi, in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], su cui è stata fondata la condanna con conseguente assenza di prova dei presunti rapporti affettivi tra il ricorrente e la sua coinquilina Bassanello), atteso che l'art. 41 TULPS, in relazione al quale fu effettuata inizialmente la perquisizione laddove parla di "indizio" non può fare riferimento ad una fonte che il legislatore dal 2001 considera inutilizzabile. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e quello di violazione di legge in relazione all'art. 95 del Dlgs. 115/2002 per carenza dell'elemento oggettivo del reato e in particolare insussistenza di relazione more uxorio e non superamento della soglia di reddito. Sarebbe manifestamente illogica l'affermazione per cui la lunga durata della coabitazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Bassanello e la limitata capienza dell'immobile di residenza di entrambi sarebbero indizi sufficienti per sostenere l'esistenza di una comunione affettiva, familiare ed economica. Piuttosto, la presenza di due camere da letto sarebbe dimostrazione sufficiente della esistenza di una separata vita domestica dei due inquilini. Inoltre, a fronte di un certificato anagrafico offerto dall'imputato, dimostrativo della esistenza di due separati nuclei familiari, la corte di appello non avrebbe indicato a fondamento della sua decisione alcuna prova contraria o certificato di data anteriore, riportante la registrazione dell'imputato e della Bassanello all'interno del medesimo nucleo familiare. Gli altri indizi riportati in sentenza corrisponderebbero solo a meri lapsus linguistici resi in sede di esame. 5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione e falsa applicazione di legge con riguardo all'art. 95 del Dlgs. 115/2002, per carenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente, per questioni relative ad una compravendita intervenuta con acquirente argentino sarebbe rimasto egli stesso sorpreso nello scoprire di essere ancora titolare di 1 / 5 di un immobile conteggiato ai fini accusatori, con assenza, quindi, di dolo o colpa nel reato. Altro errore riguarderebbe anche il reddito percepito dal ricorrente nel 2015, che avrebbe sbagliato nel non ritenere il medesimo da conteggiare ai fini della dichiarazione contestata, e ciò fonderebbe anche esso l'assenza dell'elemento soggettivo del reato. In ogni caso, allorchè si riconoscesse il dolo del reato, la mancata dichiarazione della percezione di euro 2.319,00 avrebbe riguardo ad una cifra attestantesi ben al di sotto del previsto limite massimo previsto all'epoca dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, avendo la corte correttamente ricostruito l'utilizzabilità del contestato verbale di perquisizione e sequestro, siccome dapprima acquisito dalla polizia giudiziaria delegata dal P.M. ex artt. 117 cod. proc. pen. e 238 comma 3 cod. proc. pen., norme invero pertinenti essendo le sole applicabili al caso di specie, corrispondente alla acquisizione in fase di indagine di atti. Posto che il richiamato art. 116 cod, proc. pen. riguarda il caso, diverso, di soggetti interessati ad atti ma evidentemente differenti dagli organi investigatori. In ogni caso, tale norma non integra alcun divieto espressamente sanzionato a pena di inutilizzabilità - tanto che l'unica prescrizione espressamente sancita riguarda la permanenza ex art. 116 comma 3 cod. proc.pen. del divieto di pubblicazione' di cui all'art. 114 cod. proc. pen Conseguentemente, è del tutto infondata la censura proposta anche con riguardo al più generale richiamo all'art. 116 cod. proc. pen. in assenza di autorizzazione che il giudice procedente avrebbe dovuto rilasciare per l'acquisizione dei due verbali, allorquando erano ormai presenti nell'ambito del procedimento originario entrato nella fase dibattimentale. Quanto alla contestazione in termini di illegittimità della perquisizione e sequestro effettuati nel procedimento originario, sulla base dell'art. 41 TULPS e in ragione di notizia confidenziale, da una parte appare inammissibile trattandosi di questione che oltre a non apparire già dedotta, innanzitutto per la mancata sua citazione nel riepilogo dei motivi di gravame riportato in sentenza dalla corte di appello, che non è stata oggetto di contestazione al riguardo (cfr. sull'onere di contestazione in questi casi Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01), non risulta accompagnata da atti di riferimento in assenza di loro richiamo in sentenza o tra gli atti disponibili di questa Suprema Corte ( (in tal senso per un caso analogo in tema di intercettazioni cfr. Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017 Rv. 273007 - 01). Inoltre, la medesima censura, relativa alla illegittimità del decreto di perquisizione del procedimento parallelo per essere stato emanato sulla base di notizie confidenziali è inammissibile anche perché infondata in quanto "La polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenzialmente apprese, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi, in forza del disposto dell'art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773." (Sez. 1,n. 38605/2021, Rv. 282070),Inoltre essa richiama pur sempre circostanze fattuali per la prima volta dedotte allo stato degli atti, a partire dalla notizia fondante l'iniziativa investigativa, che non possono esaminarsi da questa Suprema Corte (in tal senso per un caso analogo Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015 Rv. 264518 - 01). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. La corte, a fronte di censure che si limitano a riprodurre e riaffermare quelle già proposte in sede di gravame, ha coerentemente spiegato, condividendo gli assunti del primo giudice, le ragioni della decisione, quali l'incontestata e durevole coabitazione tra il ricorrente e la Bassanello, la limitata capienza dell'appartamento che pur dotato di due camerg_ da letto era connotato dalla destinazione di una di esse a ripostiglio, con l'altra corredata da un solo letto matrimoniale, ed ha coerentemente confutato la deduzione difensiva sulla attestazione, da parte dell'ufficio dell'Anagrafe, della esistenza di due nuclei familiari oltre a citare con altrettanta linearità espressioni rese in sede di esame dall'imputato, certamente inidonee a sconfessare la tesi di accusa. Che quindi si limita ad una rivalutazione diversa dei fatti, inammissibile in questa sede, a fronte di una motivazione organica e congrua, come tale immune da vizi manifesti. 3. Egualmente inammissibile è il terzo motivo atteso che la corte ha esaminato le censure difensive e coerentemente confutato le medesime, evidenziando correttamente la mancata produzione di prove difensive a sostegno della tesi inerente la rappresentata cessazione della proprietà di un quinto di un immobile in capo al ricorrente, il persistente ricordo in capo all'imputato del reddito non dichiarato, con esclusione di incolpevoli dimenticanze, nonché la non pertinenza di un richiamo giurisprudenziale rispetto al caso in esame, riguardante una falsità per omessa dichiarazione del reddito complessivo superiore al limite di legge. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag