CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Rom90 il 30 novembre 202ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tri- bunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, il 23 marzo 2022 ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di detenzione a fine di cessione di cocaina e di cessione di cocaina (fatti, qualificati come violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 1.3 gennaio 2022), in conseguenza condannandolo, con le generiche stimate equivalenti alla recidiva, ritenuti i fatti avvinti dalla continuazione e con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi cori i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a due profili: l'affermazione di responsabilità per due distinti reati, poi uniti in continuazione, mentre, in realtà, nel concreto contesto spaziale, temporale e personale in questione, la cessione sarebbe assorbita nella condotta di detenzione; ed il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.,P.R. n. 309 del 1990. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità, poiché non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con ali non si confronta, oltre che asser- tivo e meramente reiterativo delle doglianze già svolte in appelo, che hanno tro- vato adeguata risposta (alle pp. 3-4 della sentenza impugnata), ove si è sottoli- neata la distanza sia spaziale che cronologica tra le condotte di detenzione e di cessione e la gravità delle condotte poste in essere, le quantità di droga trattate, la scaltrezza dimostrata dall'imputato ed i collegamenti dello stesso con circuiti criminali di spessore. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 67.6 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che appare conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il