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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 48623/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo p\ ni Ai [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 95 d.

P. R. 30 maggio 2002, n. 115.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché la notifica del decreto che dispone il giudizio è stata effettuata non presso l'abitazione dei nonni dell'imputato, dove quest'ultimo si era trasferito, bensì presso l'abitazione dei genitori, a mani della madre che erroneamente è stata indicata come convivente mentre il Lazzarano viveva con i nonni presso altra abitazione.

Manca agli atti la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata con cui l'agente postale dà comunicazione dell'avvenuta consegna del plico ad un familiare asseritamente convivente. 2.1.Erroneamente i giudici di merito hanno respinto la richiesta di escussione dei componenti del nucleo familiare dell'imputato, allo scopo di verificare l'effettiva composizione di quest'ultimo nell'anno 2012, che ben poteva essere diversa da quella dell'anno 2011, cui si riferiva la richiesta di ammissione al beneficio presentata dall'imputato ed esaminata dal direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché da quella dell'anno 2013, in cui l'imputato ha presentato la richiesta di ammissione al beneficio.

D'altronde l'accusa non ha allegato agli atti del giudizio la dichiarazione dei redditi presentata dal nucleo familiare dell'imputato in relazione all'anno 2012 e tale prova non è stata fornita neanche successivamente.

Il direttore dell'Agenzia delle entrate ha indicato soltanto i redditi prodotti dai componenti del nucleo familiare dell'imputato che anche quest'ultimo aveva indicato nella richiesta di ammissione al beneficio presentata 1'8 gennaio 2013, senza però effettuare alcun accertamento sull'effettivo stato di convivenza anche nell'anno 2012 tra l'imputato e í predetti soggetti. 2.2.Erroneannente non è stata rilevata la prescrizione del reato.

La sentenza impugnata ha sostenuto in modo inesatto che il reato si sarebbe consumato in data 7 febbraio 2014, vale a dire alla scadenza del termine di 30 giorni successivi alla scadenza di un anno dalla presentazione della richiesta di ammissione al beneficio, avvenuta l'8 gennaio 2013, nella quale erano stati indicati i redditi inerenti all'anno 2011.

Nell'anno fiscale 2012, secondo la sentenza d'appello, si sarebbe verificata la variazione reddituale e dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, i 30 giorni entro i quali l'odierno ricorrente avrebbe dovuto comunicare la variazione reddituale andavano calcolati a partire dalla fine dell'anno fiscale 2012 e dunque dal 31 - 12 - 2012 e di conseguenza scadevano il 30 gennaio 2013.

Considerato il periodo di sospensione, pari a 60 giorni, conseguente al rinvio dell'udienza dell'Il maggio 2017 per legittimo impedimento del difensore, il termine prescrizionale era pertanto già spirato sin dal 28 settembre 2020 e, di conseguenza, il reato si era estinto per prescrizione ancor prima dell'emissione della sentenza d'appello.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3.Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

4. Con conclusioni scritte in data 14-9-2022, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha chiesto declaratoria di non doversi procedere per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Risalendo il fatto al 7 febbraio 2014, è maturato il termine prescrizionale, di anni 7 e mesi 6, onde il reato è estinto per prescrizione.

Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso.

Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio.

Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez.

U, 21-10-1992, Marino; Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 - 01; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548).

Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.

4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo p\ ni Ai [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 95 d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché la notifica del decreto che dispone il giudizio è stata effettuata non presso l'abitazione dei nonni dell'imputato, dove quest'ultimo si era trasferito, bensì presso l'abitazione dei genitori, a mani della madre che erroneamente è stata indicata come convivente mentre il Lazzarano viveva con i nonni presso altra abitazione. Manca agli atti la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata con cui l'agente postale dà comunicazione dell'avvenuta consegna del plico ad un familiare asseritamente convivente. 2.1.Erroneamente i giudici di merito hanno respinto la richiesta di escussione dei componenti del nucleo familiare dell'imputato, allo scopo di verificare l'effettiva composizione di quest'ultimo nell'anno 2012, che ben poteva essere diversa da quella dell'anno 2011, cui si riferiva la richiesta di ammissione al beneficio presentata dall'imputato ed esaminata dal direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché da quella dell'anno 2013, in cui l'imputato ha presentato la richiesta di ammissione al beneficio. D'altronde l'accusa non ha allegato agli atti del giudizio la dichiarazione dei redditi presentata dal nucleo familiare dell'imputato in relazione all'anno 2012 e tale prova non è stata fornita neanche successivamente. Il direttore dell'Agenzia delle entrate ha indicato soltanto i redditi prodotti dai componenti del nucleo familiare dell'imputato che anche quest'ultimo aveva indicato nella richiesta di ammissione al beneficio presentata 1'8 gennaio 2013, senza però effettuare alcun accertamento sull'effettivo stato di convivenza anche nell'anno 2012 tra l'imputato e í predetti soggetti. 2.2.Erroneannente non è stata rilevata la prescrizione del reato. La sentenza impugnata ha sostenuto in modo inesatto che il reato si sarebbe consumato in data 7 febbraio 2014, vale a dire alla scadenza del termine di 30 giorni successivi alla scadenza di un anno dalla presentazione della richiesta di ammissione al beneficio, avvenuta l'8 gennaio 2013, nella quale erano stati indicati i redditi inerenti all'anno 2011. Nell'anno fiscale 2012, secondo la sentenza d'appello, si sarebbe verificata la variazione reddituale e dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, i 30 giorni entro i quali l'odierno ricorrente avrebbe dovuto comunicare la variazione reddituale andavano calcolati a partire dalla fine dell'anno fiscale 2012 e dunque dal 31 - 12 - 2012 e di conseguenza scadevano il 30 gennaio 2013. Considerato il periodo di sospensione, pari a 60 giorni, conseguente al rinvio dell'udienza dell'Il maggio 2017 per legittimo impedimento del difensore, il termine prescrizionale era pertanto già spirato sin dal 28 settembre 2020 e, di conseguenza, il reato si era estinto per prescrizione ancor prima dell'emissione della sentenza d'appello. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3.Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 4. Con conclusioni scritte in data 14-9-2022, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha chiesto declaratoria di non doversi procedere per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Risalendo il fatto al 7 febbraio 2014, è maturato il termine prescrizionale, di anni 7 e mesi 6, onde il reato è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U, 21-10-1992, Marino; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 - 01; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il re
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