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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34559/2023

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la seguente SENTENZ:A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOvisti gii arti, i provveciimento impugnato e li ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 Legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - in assenza di giustificato motivo - un coitelio a serramanico avente lama della lunghezza di cm. 8,5; per i'effetto, ii Tribunale ha condannato l'imputato alla pena - condizionalmente sospesa - di euro ottocento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali e, infine, ha ordinato la distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, stante l'inappellabilità della sentenza contenente condanna alla sola pena dell'ammenda ed ha chiesto, in via esclusiva, il riconoscimento deiia non punibiìità per parricoiare tenuità dei fatto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, per essere l'atto di impugnazione incentrato su mere doglianze di merito.

La difesa, infatti, si è limitata ad eviaenziare le ragioni cne avreboero dovuto indurre il giudice crappeiio a nrormare ia sentenza impugnata, giungendo al diverso esito dell'emissione di sentenza di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto.

Non sono state formulate, però, censure attinenti alla inosservanza o alla erronea applicazione della legge penale, né sono state prospettate violazioni ai iegge e nemmeno, 'mine, sono stati eviaenziati vizi celia motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova evidenziare, in primo luogo, come l'impugnazione in esame sia stata prospettata dalla difesa alla stregua di un gravame, che era nel caso di specie non esperibile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., stante l'esclusiva irrogazione della pena deirammenda.

L'avvenuta riquaiificazione cieiiimpugnazione quale ricorso per cassazione, in ossequio al dettato dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., impone a questa Corte, comunque, di attenersi alla disciplina dello specifico mezzo di impugnazione esperibile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 31297 del 28/4/2004, Terkuci, Rv. 228119).

3. In linea generale, occorre anche notare come debbano essere dichiarati inammissibili quei motivi che, da un lato, costituiscano la mera riproposizione di questioni già dedotte in appello, senza alcuna specifica controdeduzione rispetto alle argomentazioni svolte in risposta dal giudice distrettuale e, dall'altro lato, tendano a una rilettura delle emergenze processuali in un senso stimato più piausibiie.

3.1. Più nello specifico, secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, sono per un verso inammissibili i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, in quanto non possono ritenersi specifici, ma risultano soiranto apparenti, dal momento che omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

In particolare, «la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale deiradempimento ciewonere Cli autosutticienza dei ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta.

A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cessazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. n. 254584).

3.2. Per altro verso, sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino violazioni di legge penale o processuale, ovvero mancanze argomentative e illogicità ictu °cui/ percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte vaiurative compiute dai giudici delia cognizione, dovendo ìa Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito, per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici immediatamente percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plutimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 228074).

4. Nella concreta vicenda, il ricorso si risolve nella sola rivisitazione delle ragioni in base alle quali - in ipotesi difensiva - la sentenza del Tribunale dovrebbe essere riformata, attraverso i:emissione di sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 13i-bis cod. pen.

Lungi quindi dall'evidenziare vizi effettivamente deducibili in sede di legittimità, la difesa non va oltre la semplice prospettazione di una difforme lettura degli atti, fermandosi ad una richiesta di sostanziale rivisitazione nel merito.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, neììa determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. lt5b aei uuu).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e deììa somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZ:A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOvisti gii arti, i provveciimento impugnato e li ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 Legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - in assenza di giustificato motivo - un coitelio a serramanico avente lama della lunghezza di cm. 8,5; per i'effetto, ii Tribunale ha condannato l'imputato alla pena - condizionalmente sospesa - di euro ottocento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali e, infine, ha ordinato la distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, stante l'inappellabilità della sentenza contenente condanna alla sola pena dell'ammenda ed ha chiesto, in via esclusiva, il riconoscimento deiia non punibiìità per parricoiare tenuità dei fatto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, per essere l'atto di impugnazione incentrato su mere doglianze di merito. La difesa, infatti, si è limitata ad eviaenziare le ragioni cne avreboero dovuto indurre il giudice crappeiio a nrormare ia sentenza impugnata, giungendo al diverso esito dell'emissione di sentenza di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto. Non sono state formulate, però, censure attinenti alla inosservanza o alla erronea applicazione della legge penale, né sono state prospettate violazioni ai iegge e nemmeno, 'mine, sono stati eviaenziati vizi celia motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova evidenziare, in primo luogo, come l'impugnazione in esame sia stata prospettata dalla difesa alla stregua di un gravame, che era nel caso di specie non esperibile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., stante l'esclusiva irrogazione della pena deirammenda. L'avvenuta riquaiificazione cieiiimpugnazione quale ricorso per cassazione, in ossequio al dettato dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., impone a questa Corte, comunque, di attenersi alla disciplina dello specifico mezzo di impugnazione esperibile in sede di legittimità (Sez. U, n. 31297 del 28/4/2004, Terkuci, Rv. 228119). 3. In linea generale, occorre anche notare come debbano essere dichiarati inammissibili quei motivi che, da un lato, costituiscano la mera riproposizione di questioni già dedotte in appello, senza alcuna specifica controdeduzione rispetto alle argomentazioni svolte in risposta dal giudice distrettuale e, dall'altro lato, tendano a una rilettura delle emergenze processuali in un senso stimato più piausibiie. 3.1. Più nello specifico, secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, sono per un verso inammissibili i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, in quanto non possono ritenersi specifici, ma risultano soiranto apparenti, dal momento che omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In particolare, «la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale deiradempimento ciewonere Cli autosutticienza dei ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cessazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. n. 254584). 3.2. Per altro verso, sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino violazioni di legge penale o processuale, ovvero mancanze argomentative e illogicità ictu °cui/ percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte vaiurative compiute dai giudici delia cognizione, dovendo ìa Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito, per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici immediatamente percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plutimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 228074). 4. Nella concreta vicenda, il ricorso si risolve nella sola rivisitazione delle ragioni in base alle quali - in ipotesi difensiva - la sentenza del Tribunale dovrebbe essere riformata, attraverso i:emissione di sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 13i-bis cod. pen. Lungi quindi dall'evidenziare vizi effettivamente deducibili in sede di legittimità, la difesa non va oltre la semplice prospettazione di una difforme lettura degli atti, fermandosi ad una richiesta di sostanziale rivisitazione nel merito. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, neììa determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. lt5b aei uuu). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e deììa somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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