CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 14324/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18888-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 99/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/02/2022 R.G.N. 764/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18888/2022 Cron. Rep. Ud.19/03/2024 CC RILEVATOche: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Pisa n. 143/2020, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], volto a sentir dichiarare la nullità, l’illegittimità e l’inefficacia degli artt. 18, comma 7, CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell’Accordo AGENS/OO.SS. in data 1.3.2006 nella parte in cui non computavano l’intero periodo di apprendistato, svolto dal lavoratore ricorrente, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell’intera anzianità di servizio prestata durante il rapporto di apprendistato ai fini del computo degli APA, con condanna di Trenitalia s.p.a. al riconoscimento del primo scatto di anzianità a decorrere dal 3.4.2008 ed al pagamento delle relative differenze economiche. 2. avverso tale decisione Trenitalia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; 3. l’intimato è rimasto tale non avendo svolto difese in questa sede; CONSIDERATOche: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente ha depositatoatto in cui la ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e che è sottoscritto anche dal suo difensore; 2. risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;3. nulla dev’essere disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, in quanto l’intimato non ha svolto difese in questa sede; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiaral’estinzione del