CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21805/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CIMAROSA Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 6/8/2021 (dep. il 17 settembre 2021) del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata, segnalando altresì che il ricorrente è attualmente detenuto in regime di arresti domiciliari, avendo il GIP così gradato l'originario presidio carcerario.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, in data 6 luglio 2021, in relazione ai delitti di cui ai capi 2 (partecipazione ad associazione per delinquere dedita al traffico ed alla cessione di sostanze stupefacenti, escluse l'aggravante di agevolazione mafiosa contestata), oltre all'episodio, capo 4, di detenzione, finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente. 1.1. In particolare, si contesta in cautela a [OSCURATO:PERSONA], per quel che in questa sede di impugnazione rileva, di aver preso parte, in uno ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Carmelo, al gruppo associativo dedito al traffico di stupefacenti contestato al capo 2. L'affectio sarebbe dimostrata (nella misura e qualità segnate dalla regola di giudizio di cui all'art. 273 cod. proc. pen.) dal ruolo operativo concretamente svolto per il sodalizio di settore e descritto in imputazione, per come reso manifesto dalla convergenza del contenuto di più conversazioni intercettate con gli altri sodali, soprattutto in ambito familiare. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il seguente argomento, in appresso sinteticamente riportato nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 192, 273, cod. proc. pen., 74 e 73, d.P.R. 309/90, giacché nessun elemento indiziario grave (il contesto delle conversazioni intercettate è stato male interpretato nel merito) consente di ritenere concretamente dimostrata l'affectio dedicata al settore degli stupefacenti, nella struttura, nella organizzazione della plurisoggettività, nel finanziamento, dal testo di conversazioni intercettate affastellate nel corpo della ordinanza, talché sembra al più potersi discorrere di distinti episodi consumati in concorso, che di una stabile e duratura organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Le conversazioni valorizzate in ordinanza appaiono sul punto quanto mai generiche, prive di qualsivoglia specificità nella indicazione di condotte sintomatiche del prender parte alle condotte ed alle finalità del sodalizio di settore. Né si tiene conto del fatto che le interlocuzioni ed i rapporti evidenziati si svolgono solo in ambito familiare, potendo perciò trovare giustificazione nella natura familiare della divisata affectio.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, con i quali si deduce unicamente la errata valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono inammissibili, giacché proposti fuori dai casi previsti dalla legge processuale e comunque manifestamente infondati. 1.1. Il tribunale ha ravvisato chiara evidenza delle due distinte fattispecie contestate sulla base della convergenza (sulla persona del ricorrente e sul ruolo specifico da questi svolto nell'affiato associativo dedito al narcotraffico) di un evidentissimo ed univoco compendio di conversazioni intercettate. Gli indizi di natura colloquiale sono valorizzati nel testo della ordinanza impugnata al fine di palesare la esistenza di una stabile struttura (a carattere familiare) dotata di risorse umane, rapporti con i fornitori e con i distributori al dettaglio, autonome capacità finanziare e spendita di know how; struttura cui il ricorrente prende parte, in uno ai fratelli, sia a fini organizzativi che operativi. Tali elementi discorsivi univoci, che superano il momento istantaneo della singola condotta nnonosoggettiva svolta in concorso, per guadagnare la soglia della plurisoggettività a concorso necessario, in ragione proprio dei profili organizzativi e della serialità del traffico, valorizzati in ordinanza, consentono dunque di colorare di evidente affiato associativo la condotta organizzativa ed operativa svolta dal ricorrente nel contesto associativo delineato dal compendio indiziario. 1.3. A fronte di tale convergente molteplice colloquiale, inammissibili si rivelano quei motivi che propongono alla Corte una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, avulso dal contesto logico nel quale sono state "lette" nel merito, con argomentazioni coerenti e niente affatto contraddittorie (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Del resto, il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente, né pare evincersi dalla lettura del testo motivazionale la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate (tra il ricorrente ed i suoi sodali di settore) dalle quali univocamente si evincono le capacità organizzative ed operative profuse dal ricorrente all'interno della compagine associativa dedita al traffico di stupefacenti. A corredo di tale qualità permanente, che non subisce interruzioni neppure in occasione degli occasionali sequestri, si pongono le condotte fine -del pari univocamente indizianti- in tema di stupefacenti (capo 4) valorizzate dai giudici di merito per testimoniare concretezza dei A traffici intrattenuti proprio dal ricorrente.1.4. Del pari è a dirsi per i motivi di ricorso che deducono la violazione delle regole processuali indicate agli artt. 273 e 192, cod. proc. pen., per censurare l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Massimo