CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20947/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 del Gip Tribunale di LatinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il qualeha chiesto che, qualificata l'impugnazione come opposizione, si disponga latrasmissione al tribunale di Latina;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, tramite delegaorale, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Latina, che si è riportato ai motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del GUP del tribunale di Latina del 10 settembre 2025veniva rigettata l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], qualeamministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. nonché della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente adoggetto l’istanza di revoca e/o di modifica dell’ordinanza del 7 agosto 2025 con cuiera stata dichiarata inammissibile l’istanza del 31 luglio 2025 sul presupposto chela stessa costituiva “analoga istanza già rigettata e avverso la quale non risultaessere stata proposta impugnazione”; con il provvedimento oggi impugnato, il GUPrigettava l'istanza, evidenziando che “il sequestro era stato disposto nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le somme fossero nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA],come confermato dal tribunale del riesame con ordinanza del 6 aprile 2021, quida intendersi integralmente richiamata”.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod.proc. pen.2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di motivazione in relazione agliartt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. sotto il profilo dellamancanza della motivazione o della motivazione apparente con riguardoall’accertamento del soggetto avente diritto alla restituzione delle somme.In sintesi, si sostiene che il provvedimento impugnato si sarebbe limitato arichiamare l'ordinanza resa nel giudizio di riesame emesso in sede cautelare, nontenendo conto della centrale circostanza che l'esito del processo, definito consentenza del medesimo GUP, non aveva condotto ad un accertamento giudizialeche potesse confermare l'ipotesi accusatoria che aveva condotto all'emissione deldecreto di sequestro sull'ipotesi che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità dellesomme depositate presso i conti correnti intestati alle società rappresentate dalricorrente in forza della delega ad operare sugli stessi, ipotesi che era stata quellache aveva condotto all'emissione del provvedimento di sequestro preventivo, a cuiavrebbe dovuto necessariamente seguire un accertamento giudiziale di merito.Si osserva che tale accertamento non vi è stato, in quanto la sentenza cheha definito il giudizio non ha espresso alcuna pronuncia in tal senso, tanto che hadisposto il dissequestro nei confronti degli aventi diritto. L'ordinanza impugnatanon avrebbe motivato la ragione per la quale l'avente diritto debba essere ritenutoun soggetto diverso dall'intestatario dei conti correnti, in assenza di una pronunciadi merito che avallasse l'ipotesi formulata in sede cautelare. Si tratterebbe di unaordinanza affetta dal vizio di motivazione apparente, essendosi limitata la stessaad affermare che l'imputato avrebbe avuto la disponibilità di somme depositate suconti correnti intestati ad altri soggetti che, al contrario, sulla base della sentenzadi merito, sono rimasti gli unici titolari degli stessi, ossia i soli aventi diritto allarestituzione delle somme.Vi sarebbe un vizio di ultrapetizione in quanto l'ordinanza finirebbe performale intestatario dei conti correnti, in assenza di un accertamento giudiziale intal senso. L'esecuzione del dissequestro, in assenza di accertamento giudiziale didiversa natura, deve tradursi in un ripristino dello status quo ante, conconseguente restituzione delle somme sequestrate in favore dei soggetti titolaridei conti correnti. Il giudice dell'esecuzione sarebbe chiamato ad eseguire ilprovvedimento di merito, ossia la sentenza che ha decretato la restituzione dellesomme sequestrate agli aventi diritto, e non il provvedimento cautelare disequestro, che proprio per sua natura era fondato sull'assunto che l'imputataavesse la disponibilità delle somme, ma che non ne fosse l'effettiva titolare.Peraltro, in merito alla disponibilità delle somme in relazione alla titolaritàdi una delega ad operare sul conto corrente, la giurisprudenza di legittimità diquesta Corte avrebbe affermato, ricorda il ricorrente, che, in tema di sequestropreventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 648-quater,comma secondo, cod. pen., la delega ad operare rilasciata dal titolare di un contocorrente all'imputato, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sésufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle sommedepositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio diragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte deldelegato (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 277021 - 01).Nel provvedimento impugnato, il giudice non avrebbe tenuto in alcunaconsiderazione la totale assenza del giudicato di merito, ancorando ilprovvedimento di rigetto di una pronuncia cautelare che in alcun modo può farestato.3. In data 30 aprile 2026 è pervenuta requisitoria scritta del ProcuratoreGenerale presso questa Corte, requisitoria cui si è riportato in udienza, il quale hachiesto che questa Corte, qualificata l'impugnazione come opposizione, dispongala trasmissione degli atti al Tribunale di Latina.Dopo aver ricostruito la cronologia della vicenda processuale, il PG osservache ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in ordine alla restituzionedelle cose sequestrate il giudice dell'esecuzione decide secondo la procedura deplano prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (così come appuntoavvenuto nel caso in esame). Avverso il relativo provvedimento è previsto unparticolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione proposta dinanzi allostesso giudice dell'esecuzione, che introduce una fase procedimentale da svolgersicon l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti delladifesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1235del 20/9/2002, dep. 14/1/2003, Lucci, Rv. 223126; Sez. 1, n. 1439 del 5/3/1996,Kandian, Rv. 204310; Sez. 1, n. 1106 del 4/3/1994, Magarotto, Rv. 196874).Appare condivisibile la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 11239del 03/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278854; Sez. 1, n. 25226 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 263975; vedi anche la più risalente Sez. 1, n. 37343 del 26/9/2007, Olivieri,Rv. 237508), che afferma che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione- sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., sia cheabbia provveduto irritualmente ex art. 666 cod. proc. pen. - è data solo la facoltàdi proporre opposizione. La tesi è giustificata dalla considerazione che, nelladiversa opzione ermeneutica della ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrentesarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte delgiudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, hacognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tuttele questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanzadi merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fasedell'opposizione proprio per la sua peculiarità (v. recentemente Cass., n. 18361del 2023). L'ordinanza impugnata va, pertanto, qualificata come opposizione, conconseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Latina quale giudicedell'esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta difensivadi discussione orale, dev’essere convertito in opposizione davanti allo stessogiudice ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.2. Il caso sottoposto impone, infatti, in via preliminare e assorbente, diindividuare il corretto mezzo di impugnazione esperibile avverso il provvedimentodel GUP del Tribunale di Latina del 10 settembre 2025, con il quale è stata rigettatal’istanza di revoca o modifica del sequestro e di restituzione delle somme avanzatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Dalla ricostruzione dei fatti emergente dall’atto di ricorso, si evince cheil giudice dell’esecuzione – investito di una richiesta volta ad ottenere larestituzione delle somme sequestrate in favore delle società formalmenteintestatarie dei conti – ha respinto l’istanza, fondando la propria decisioneessenzialmente sul richiamo alla precedente ordinanza cautelare, confermata insede di riesame, che riconduceva la disponibilità delle somme ad un soggettodiverso dagli intestatari formali, ossia l’imputata [OSCURATO:PERSONA], titolare di una delega adoperare sui suddetti conti correnti. Avverso tale provvedimento la difesa haproposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione, incentratosull’asserita apoditticità del provvedimento impugnato e sulla mancataconsiderazione dell’esito del giudizio di merito, che non avrebbe confermatol’originaria ricostruzione cautelare.3. Tuttavia, prima ancora di scrutinare il merito delle censure dedotte, deveessere affrontata la questione relativa alla correttezza del mezzo di impugnazioneutilizzato, atteso che essa incide sulla stessa possibilità di esaminare le doglianzeproposte.3.1. Il provvedimento impugnato si colloca, infatti, nell’ambito delprocedimento di esecuzione e concerne specificamente la materia dellarestituzione di beni sequestrati. In tale ambito trova applicazione la disciplinadettata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede, quale rimedioordinario, l’opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso ilprovvedimento. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, conorientamento assolutamente consolidato, che tale rimedio opera anche inrelazione ai provvedimenti che decidono sull’istanza di dissequestro e restituzione,indipendentemente dalla forma con cui essi siano stati adottati, e quindi anchequando il provvedimento non sia stato emesso de plano ma all’esito di proceduracamerale.In questa prospettiva si colloca, in modo emblematico, Sez. 4, n. 15149 del29/01/2008, Campanella, Rv. 239733 - 01, secondo cui l’impugnazione esperibileavverso il provvedimento che decide sull’istanza di dissequestro è esclusivamentel’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che ilricorso per cassazione eventualmente proposto deve ritenersi inammissibile sottoil profilo del mezzo utilizzato, ma non improcedibile in senso sostanziale, essendosuscettibile di conversione.3.2. Il punto nodale, dunque, non è tanto l’erroneità della scelta del mezzo,quanto le conseguenze che da tale erroneità devono trarsi. Sul punto, questa Corteha sviluppato un orientamento improntato a criteri di favor impugnationis e diconservazione degli atti giuridici, in forza dei quali l’atto di impugnazione, purviziato nella qualificazione formale, deve essere salvaguardato ove siariconducibile, nella sua sostanza, ad un rimedio previsto dall’ordinamento.3.3. Applicando tali principi al caso di specie, appare evidente che il ricorsoper cassazione proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] reca in sé tutti gli elementisostanziali dell’opposizione: esso è diretto a censurare il provvedimento del giudicedell’esecuzione, ne contesta la motivazione e mira ad ottenere una rivalutazionedella legittimità del diniego di restituzione delle somme. Si tratta, dunque, di unvolontà impugnatoria pienamente compatibile con lo schema dell’opposizione.3.4. Ne consegue che non sarebbe conforme ai principi di effettività dellatutela giurisdizionale e di economia processuale dichiararne l’inammissibilità,determinando così una preclusione meramente formale all’esame della domanda.Piuttosto, in linea con l’insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità,deve farsi applicazione del meccanismo di conversione dell’impugnazione, con laconseguenza che il ricorso va qualificato come opposizione e gli atti devono esseretrasmessi al giudice dell’esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato.3.5. Tale soluzione consente di preservare la funzione sostanziale dell’attodi impugnazione e di garantire che la questione sollevata – concernentel’individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione delle sommesequestrate e la coerenza del provvedimento esecutivo rispetto all’esito delgiudizio di merito – sia effettivamente scrutinata nel contraddittorio tra le parti,davanti al giudice competente.4. In conclusione, alla luce del quadro normativo e dell’orientamentogiurisprudenziale costante, deve ritenersi che il ricorso per cassazione propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia stato esperito mediante un mezzo noncorretto, ma che esso non debba essere dichiarato inammissibile, dovendo inveceessere convertito in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.,con conseguente trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Latina, in funzionedi giudice dell’esecuzione, per il relativo esame nel merito. P.Q.MQualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc.pen., dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Latina, ufficio Gup.Così deciso, il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessio [OSCURATO:PERSONA]