CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 25476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16178-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 30 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di lavoro degli autoferrotranvieri Licenziamento disciplinare [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16178/2022 Cron. Rep. Ud. 05/07/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 516/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/04/2022 R.G.N. 1454/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro respingeva il reclamo che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 18245/2021, che aveva respinto la sua opposizione avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale, la quale, nella fase sommaria, pure aveva rigettato le sue domande, relative all’impugnazione del licenziamento disciplinare per giusta causa intimato al lavoratore istante dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con nota ricevuta il 16.12.2019; condannava il reclamante a rifondere all’altra parte le spese del secondo grado, come liquidate, e dava atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dello stesso. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale - premettendo che al lavoratore era stato in sintesi contestato, con nota del 4.9.2019, il reiterato mancato versamento degli incassi rinvenienti dalla vendita dei titoli di viaggio a cui era addetto -, giudicava in parte inammissibile e in parte infondato il motivo di reclamo, con il quale il Redavid lamentava che il Tribunale non aveva verificato se la sua condotta “giustificasse la sanzione espulsiva in concreto irrogata”. Circa il secondo motivo, a mezzo del quale il reclamante addebitava al Tribunale di aver scorrettamente interpretato gli artt. 44 e 25 dell’All. A al r.d. 148 del 1931, lo riteneva inammissibile nella parte in cui prospettava in maniera del tutto apodittica l’alternatività delle due sanzioni della destituzione e della retrocessione. Del resto, giudicava manifestamente infondato lo stesso motivo. Infine, reputava infondato il terzo motivo di reclamo, con il quale il Redavid addebitava al Tribunale l’omessa pronuncia in relazione alle conseguenze della mancata istituzione, presso la società reclamata, del Consiglio di disciplina. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. Ha resistito l’intimata società con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma I, n. 5, c.p.c.”. Secondo il ricorrente, i giudici territoriali sono incorsi nell’errore di non aver valutato un fatto significativo nel formulare il giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestati, non tenendo conto della situazione soggettiva del lavoratore, della sua disposizione di restituire prontamente la somma di denaro, corroborata dalla tolleranza in precedenza dimostrata riguardo ad analoghi comportamenti. Nello specifico, la Corte d’appello non ha tenuto conto che l’intenzione dell’odierno ricorrente di restituire la somma trattenuta, perché in difficoltà economica e dunque di non volersene appropriare in via definitiva, era evidente e tangibile dal fatto dimostrato che il Redavid, già prima della contestazione con lettera raccomandata del 18.1.2019 da parte della società resistente, aveva provveduto a richiedere un prestito per restituire l’intera somma. 2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma I, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 434 c.p.c., 44 e 45 All. A) R.D. n. 148/1931”. Per il ricorrente, la Corte d’appello aveva errato nel ritenere violato l’art. 434 c.p.c. in riferimento al suo secondo motivo di reclamo, perché detto motivo non poteva considerarsi aspecifico in quanto l’impugnativa contiene una chiara individuazione della questione e dei punti contestati della sentenza impugnata ed anche delle relative doglianze, precisandone il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica, e in definitiva si era rispettata la natura di revisio priorisinstantiae del giudizio di appello. 3. Il primo motivo è inammissibile per più ragioni. 4. Occorre, infatti, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974). 4.2. Nel caso in esame, però, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz’altro conformi, il ricorrente per cassazione neanche allega che le rispettive rationesdecidendi di tali pronunce sar ebbero almeno in parte differenti. 5. La prima censura, del resto, è inammissibile in sé anche perché lo stesso ricorrente riconosce che la Corte territoriale ha ritenuto che “la restituzione del maltolto non può essere apprezzata in favore del responsabile dell’illecita appropriazione perché è intervenuta soltanto dopo che l’appropriazione gli era stata contestata: quando già, dunque, si era consumato l’illecito che è idoneo a compromettere il rapporto fiduciario insito nell’affidamento al dipendente di mansioni che richiedono il maneggio di denaro aziendale”, così ammettendo che la circostanza della restituzione di quanto appreso era stata senz’altro considerata dalla stessa Corte. Il ricorrente, inoltre, neppure tiene davvero conto che la Corte territoriale aveva svolto ulteriori osservazioni in merito allo stesso aspetto (cfr. inextenso § 5.3. alle pagg. 3-4 dell’impugnata sentenza). Infine, quanto alla pretesa “tolleranza in precedenza dimostrata riguardo ad analoghi comportamenti”, l’impugnante non considera che il giudici di secondo grado in nota 2 in calce a pag. 4 avevano reputato al contrario “… incontestato che il reclamante si fosse reso responsabile di un’analoga condotta, contestatagli il 14.3.2014 (ad appena un anno e cinque mesi dalla sua assunzione che risaliva al 2.10.2012), per la quale aveva subito la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla paga per 4 giorni”. 6. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. 7. Deve farsi applicazione nella specie del principio, assolutamente fermo nella giurisprudenza di legittimità,secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che non attinga tutte le rationes decidendiautonomamente idonee a supportare la decisione, giacché l'eventuale accoglimento del ricorsonon potrebbe mai estendersi alle ragioni non sottoposte a gravame (come di recente confermato da Cass. civ., sez. un., 4.4.2022, n. 10852; id., sez. un., 4.4.2022, n. 10847). 7.1. Ebbene, il ricorrente non considera che la Corte territoriale, nel disattendere il secondo motivo del suo reclamo, non solo aveva ritenuto in parte inammissibile tale motivo, ma, nel reputarlo altresì manifestamente infondato, aveva considerato che: “Come ha già constatato il tribunale, infatti, l’appropriazione di somme spettanti all’azienda è prevista, “nonostante restituzione”, quale causa di “destituzione” dall’art. 45 del summenzionato allegato (n.d.r.: di cui la stessa Corte ha riportato parte del testo che viene in considerazione nella nota 3 in calce a pag. 5) e non rientra, invece, in nessuna delle inadempienze che il precedente art. 44 sanziona con la “retrocessione”. L’alternatività delle due sanzioni, con la conseguente, necessaria preferenza per quella conservativa, non è contemplata. Sicché la tesi dell’appellante risulta priva di supporto normativo che giustifichi la deroga al principio della proporzionalità e imponga la sanzione conservativa pur in presenza di un illecito che, in concreto, è sanzionabile con il licenziamento” (così nel § 6.2. a pag. 5 della sua sentenza). E si tratta, perciò, di un’autonoma ratio decidendi, chiaramente espressa dalla Corte distrettuale, di per sé idonea a sorreggere la reiezione del motivo di reclamo ivi esaminato, appunto perché vi è esposto che, indipendentemente dall’inammissibilità solo parziale del secondo motivo di reclamo, esso era comunque privo di fondamento nel merito. A riguardo, però, il ricorrente non svolge alcun rilievo per censurare specificamente le riferite argomentazioni. 8. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022. 9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr