CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 36371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25108/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (RM), alla Via G.B. [OSCURATO:PERSONA] 2 (C.F.: 0504315009), in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VSCFNC62E26HS01T) del Foro di Roma, presso il cui studi o in Rom a, al [OSCURATO:PERSONA] n. 52, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale allegata alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Silenzio-rifiuto istanza di rimborso credito IVA -avverso la sentenza n. 7302/2018 emessa dalla CTR Lazi o il 23 / 1 2 /20 1 9 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all’istanza di rimborso di un credito Iva relativo all’anno d’imposta 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ravvisando la carenza di prova a sostegno dei fatti dedotti. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, osservando che il credito Iva chiesto a rimborso, afferente all’anno 2007, era stato reclamato dalla società solo con l’istanza di restituzione del 22.11.2011, ossia ben oltre il termine di due anni, previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per presentare istanze di restituzione di somme non dovute. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto degli artt. 1 dPR n. 443/1992 e 38 bis e 55 dPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che fosse incorsa nella decadenza biennale del diritto al richiesto rimborso. 1.1. Il motivo è inammissibile.Invero, la ricorrente, in palese violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, i documenti (comunicazione Iva – prot. 0802291741360222/9; modello UNICO 2009 relativo all’anno di imposta 2008 –prot. 0909301758333309) dai quali, a suo dire, si sarebbe evinta l’avvenuta evidenziazione (nella dichiarazione annuale) del credito Iva oggetto della richiesta dirimborso. Da ciò deriva che, da un lato, il primo atto con il quale la contribuente ha formalizzato la richiesta di restituzione delle somme non dovute è rappresentato dall’istanza datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dall’altro, non è applicabile, in luogo del termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, quello di prescrizione ordinario. Invero, va ricordato che, in tema di IVA, l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto (denotando l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito), mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, ove si tratti di istanza di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale, non a quello biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32424 del 11/12/2019). Parimenti, in tema d'IVA, solo ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Sez. 5, Sentenza n. 4559 del 22/02/2017). Al contempo, solo l'esposizione inequivoca di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione (Sez. 5, Sentenza n. 20678 del 01/10/2014; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 27828 del 31/10/2018). Anche nell’ipotesi di cessazione d'attività (evenienza, nel caso di specie, neppure dedotta ed anzi espressamente disconosciuta nella memoria illustrativa), in cui non è possibile portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo (per poi eventualmente compensarlo), solo una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all'art.2946 c.c. (Sez. 5, Sentenza n. 20255 del 09/10/2015; conf. Sez. 5, Sentenza n. 19115 del 28/09/2016 e Sez. 5, Ordinanza n. 27828 del 31/10/2018; in termini ancor più generali cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011). 2. Alla stregua delle considera zioni che precedono, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1