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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27572/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr#'1 Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - che l'imputata presentò la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza allegando l'autocertificazione sui requisiti economici nella quale aveva omesso di dichiarare la presenza, nel proprio nucleo famigliare, di [OSCURATO:PERSONA], che pure risultava inserita nel certificato di stato di famiglia e che, ai fini ISEE, era percettrice di redditi, i quali, ove dichiarati, avrebbero comportato il superamento della soglia prevista per usufruire del beneficio; vista la memoria redatta dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr#'1 Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - che l'imputata presentò la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza allegando l'autocertificazione sui requisiti economici nella quale aveva omesso di dichiarare la presenza, nel proprio nucleo famigliare, di [OSCURATO:PERSONA], che pure risultava inserita nel certificato di stato di famiglia e che, ai fini ISEE, era percettrice di redditi, i quali, ove dichiarati, avrebbero comportato il superamento della soglia prevista per usufruire del beneficio; vista la memoria redatta dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/
Sentenza Cassazione n. 27572/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris