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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41558/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Conl’ordinanza indicata nel preambolo , il G.i.p. del T ribunale di Bergamo harigettato l’opposizione , promossa ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen.,da [OSCURATO:PERSONA] G risetti , avverso il provvedimento, in data 7 m arzo 2025 , con cui il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, investito della richiesta di riduzione della pena di un sestoex art. 442, comma 2 - bis, cod. proc. pen . inflittale dalla sentenza , in data 19 settembre 2024, emessa in esito a giudizio svolto si con le forme del rito abbreviato,aveva negato il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione.

A ragione della decisione il decidente osserva che dal la dichiar azione di illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2 - bis cod. proc. pen. , di cui alla sentenzadella Corte costituzionale n. 208 del 2024 , non deriva u n automatico dirittodel condannato alla concessione dei benefici della sospensione condizionale dellapena e del la non menzione .

La pronuncia della Consulta impone al giudice dell'esecuzionedi valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti cui gli articoli 163e 175 cod. pen. .

Correttamente, pertanto, il provvedimento oggetto di opposizione aveva denegato i benefici richiestiritenendo non formulabile una prognosi favorevole in ordinealla futura astensione della condannata dalla commissione di ulteriori reati .

Nonsi tratta di una valutazione in contrasto con quella espressa dal g iudice della cognizione, che non si era mai confrontato con i presupposti dei benefici , limitandosiad osservare la loro non concedibilità in ragione della misura della pena inflitta. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , p er il tramite del difensore di fiducia avv.Dario M archese , articolando un unico motivo con cui denuncia violazion e di leggee vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena .

Evidenzia che il giudice dell'esecuzione è incappato in un errore di d iritto laddove afferma che il giudice dell'esecuzione , inves tito della richiesta di concessione del beneficio, ex art. 442, comma 2 - bis, cod. proc. pen. come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024 , possa prendereuna decisione contrastante con quella del giudice della cognizione.

Nella specie, la sentenza di condanna irrevocabile aveva implicitamente ritenuto sussistenti le condizioni di merito per la concessione della sospensione condizionale della pena , risolvendo , pertanto, il giudizio prognostico previsto dall'art163 cod. pen. in senso favorevole al condannato , laddove aveva dato atto “dell’inapplicabilità dell’istituto per il solo superamento del limite quantitativo di pena”.

CONSIDERATOIN DIRITTO L’unicacensura dedotta nel ricorso è infondata .

1. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 208/2024 ha dichiarato «l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 442, comma 2 - bis , del codice di procedura penale,nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresìla sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvederviperché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentonola concessione di tali benefici » e ha dichiarato, in via consequenziale, «aisensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sulfunzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 676,comma 3 - bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzionepuò concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizionenon abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superioreai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici » .

Secondo la Consulta, rimettendo il nostro sistema processuale al giudice procedente la valutazione circa la concedibilità dei benefici della sospensione condizionaledella pena e della non menzione , ogni qual volta la misura finale della penasia pari o inferiore a due anni, la norma dichiarata incostituzionale, come interpretata dalla giurisprudenza, aveva introdotto un elemento dissonante rispettoal sistema e alla finalità rieducativa perseguita con i detti istituti.

Quanto al perimetro e ai limiti della valuta z ione rimessa al giudice dell’esecuzione chiamato a concedere i benefici una volta venuta meno la condizioneostativa dei limiti edittali per l’applicazione della riduzione di un sesto , nonpuò dubitarsi che coincid a no con quelli previsti dagli artt. 16 3 e seg . cod. pen . eche, quindi, siano sovrapponibili a quelli che connotano esercizio dell’analogo poterediscrezionale attribuito al giudice della cognizione .

Conriferimento alla valutazione prognostica sull’ astensione del condannato dallacommissione di reati , la piattaforma decisoria utilizzabile non può che essere costituita dalle circostanze accertate in sededi cognizione .

Comechiarito dalla consolidata giurisprudenza formatasi nell’ interpretazione della disposizione dell’art.671, comma 2, cod. proc. pen. - che prevede la facoltà delgiudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione in fase esecutiva qualora ricorrono determinate condizioni - costituisce condizione ostativaalla concessione dei benefici l’esclusione espressa da parte el giudice della cognizioneper ragioni diverse della dosimetria della pena (Sez. 1 , n. 46146 del 12/04/2018 , Rv. 273986 – 01 ; Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025Rv. 287817 - 01).

2. L’ordinanza impugnata hafatto buon governo degli esposti principi . [OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione, preso attochela sentenza irrevocabile di condanna alla pena ridotta ex art. 442, comma 2 -bis, cod. proc. pen. si era limitata a constatare ilsuperamento dei limiti previsti dall’a rt. 163 cod. pen. e dall’art. 175 cod.pen. senza esprimere , nemmeno in termini impliciti, alcuna valutaz ione di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti d i entrambi i benefici , ha ineccepibilmente osservato, in linea con quanto già evidenziato nel provvedimento opposto, chela richiesta difensiva non poteva trovare accoglimento, dovendosi , alla luce dell’accertamento del giudice della cognizione,formularsi un prognosi negativa in ordine alla f utura astensione della [OSCURATO:PERSONA] dalla commissione di ulteriori reati.

Al riguardo, ha evidenziato, con apprezzamenti tutt’altro che illogici e comunque non rivisitabili in sede di legittimità, che deponevano in senso sfavorevolealla condannata le modalità esecutive della condotta concorsuale ed il contesto in cui l ’ azione delittuosa era stata consumata: la [OSCURATO:PERSONA], lungi dal prestare un contributooccasionale, si era messa sistematicamente a disposizione delcorreo per consentirgli di occultare i profitti derivanti dal d elitto di usura in un ampioarco temporale 3 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conl’ordinanza indicata nel preambolo , il G.i.p. del T ribunale di Bergamo harigettato l’opposizione , promossa ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen.,da [OSCURATO:PERSONA] G risetti , avverso il provvedimento, in data 7 m arzo 2025 , con cui il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, investito della richiesta di riduzione della pena di un sestoex art. 442, comma 2 - bis, cod. proc. pen . inflittale dalla sentenza , in data 19 settembre 2024, emessa in esito a giudizio svolto si con le forme del rito abbreviato,aveva negato il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione. A ragione della decisione il decidente osserva che dal la dichiar azione di illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2 - bis cod. proc. pen. , di cui alla sentenzadella Corte costituzionale n. 208 del 2024 , non deriva u n automatico dirittodel condannato alla concessione dei benefici della sospensione condizionale dellapena e del la non menzione . La pronuncia della Consulta impone al giudice dell'esecuzionedi valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti cui gli articoli 163e 175 cod. pen. . Correttamente, pertanto, il provvedimento oggetto di opposizione aveva denegato i benefici richiestiritenendo non formulabile una prognosi favorevole in ordinealla futura astensione della condannata dalla commissione di ulteriori reati . Nonsi tratta di una valutazione in contrasto con quella espressa dal g iudice della cognizione, che non si era mai confrontato con i presupposti dei benefici , limitandosiad osservare la loro non concedibilità in ragione della misura della pena inflitta. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , p er il tramite del difensore di fiducia avv.Dario M archese , articolando un unico motivo con cui denuncia violazion e di leggee vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena . Evidenzia che il giudice dell'esecuzione è incappato in un errore di d iritto laddove afferma che il giudice dell'esecuzione , inves tito della richiesta di concessione del beneficio, ex art. 442, comma 2 - bis, cod. proc. pen. come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024 , possa prendereuna decisione contrastante con quella del giudice della cognizione. Nella specie, la sentenza di condanna irrevocabile aveva implicitamente ritenuto sussistenti le condizioni di merito per la concessione della sospensione condizionale della pena , risolvendo , pertanto, il giudizio prognostico previsto dall'art163 cod. pen. in senso favorevole al condannato , laddove aveva dato atto “dell’inapplicabilità dell’istituto per il solo superamento del limite quantitativo di pena”. CONSIDERATOIN DIRITTO L’unicacensura dedotta nel ricorso è infondata . 1. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 208/2024 ha dichiarato «l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 442, comma 2 - bis , del codice di procedura penale,nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresìla sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvederviperché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentonola concessione di tali benefici » e ha dichiarato, in via consequenziale, «aisensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sulfunzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 676,comma 3 - bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzionepuò concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizionenon abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superioreai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici » . Secondo la Consulta, rimettendo il nostro sistema processuale al giudice procedente la valutazione circa la concedibilità dei benefici della sospensione condizionaledella pena e della non menzione , ogni qual volta la misura finale della penasia pari o inferiore a due anni, la norma dichiarata incostituzionale, come interpretata dalla giurisprudenza, aveva introdotto un elemento dissonante rispettoal sistema e alla finalità rieducativa perseguita con i detti istituti. Quanto al perimetro e ai limiti della valuta z ione rimessa al giudice dell’esecuzione chiamato a concedere i benefici una volta venuta meno la condizioneostativa dei limiti edittali per l’applicazione della riduzione di un sesto , nonpuò dubitarsi che coincid a no con quelli previsti dagli artt. 16 3 e seg . cod. pen . eche, quindi, siano sovrapponibili a quelli che connotano esercizio dell’analogo poterediscrezionale attribuito al giudice della cognizione . Conriferimento alla valutazione prognostica sull’ astensione del condannato dallacommissione di reati , la piattaforma decisoria utilizzabile non può che essere costituita dalle circostanze accertate in sededi cognizione . Comechiarito dalla consolidata giurisprudenza formatasi nell’ interpretazione della disposizione dell’art.671, comma 2, cod. proc. pen. - che prevede la facoltà delgiudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione in fase esecutiva qualora ricorrono determinate condizioni - costituisce condizione ostativaalla concessione dei benefici l’esclusione espressa da parte el giudice della cognizioneper ragioni diverse della dosimetria della pena (Sez. 1 , n. 46146 del 12/04/2018 , Rv. 273986 – 01 ; Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025Rv. 287817 - 01). 2. L’ordinanza impugnata hafatto buon governo degli esposti principi . [OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione, preso attochela sentenza irrevocabile di condanna alla pena ridotta ex art. 442, comma 2 -bis, cod. proc. pen. si era limitata a constatare ilsuperamento dei limiti previsti dall’a rt. 163 cod. pen. e dall’art. 175 cod.pen. senza esprimere , nemmeno in termini impliciti, alcuna valutaz ione di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti d i entrambi i benefici , ha ineccepibilmente osservato, in linea con quanto già evidenziato nel provvedimento opposto, chela richiesta difensiva non poteva trovare accoglimento, dovendosi , alla luce dell’accertamento del giudice della cognizione,formularsi un prognosi negativa in ordine alla f utura astensione della [OSCURATO:PERSONA] dalla commissione di ulteriori reati. Al riguardo, ha evidenziato, con apprezzamenti tutt’altro che illogici e comunque non rivisitabili in sede di legittimità, che deponevano in senso sfavorevolealla condannata le modalità esecutive della condotta concorsuale ed il contesto in cui l ’ azione delittuosa era stata consumata: la [OSCURATO:PERSONA], lungi dal prestare un contributooccasionale, si era messa sistematicamente a disposizione delcorreo per consentirgli di occultare i profitti derivanti dal d elitto di usura in un ampioarco temporale 3 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il
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