CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 27893/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 4febbraio 2025 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la restituzione nel termine del ricorrente per proporre il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza inizialmente proposta alla Corte di appello di Trieste –che, con ordinanza del 13/3/2025 , ha dichiarato la competenza di questa Corte - [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha dichiarato non luogo a provvedere in merito al riconoscimento della sentenza penale di condanna emessa dall’Autorità giudiziaria austriaca nei confronti del ricorrente, per irreperibilità dello stesso nel territorio italiano. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 157 e 169 cod. proc. pen. in relazione alla emissione del decreto di irreperibilità del ricorrente. Si deduce a tal fine, che: a) a seguito dell’interlocuzione tra il Ministero di giustizia italiano e quello austriaco, in considerazione della produzione della documentazione attestante la dimora del ricorrente in Italia e il lavoro svolto, con nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Ministero della Giustizia acconsentiva all’esecuzione della sentenza di condanna in Italia; b) venivano successivamente prodotti la visura camerale, il certificato attributivo del codice fiscale, il contratto di affitto ufficio a Udine, il contratto di lavoro e tre buste paga; c) il ricorrente dimorava in Italia da circa otto anni e ha anche riportato delle sentenze di condanna. Sulla base di tali elementi si afferma che, ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, non si è tenuto conto della documentazione in possesso dei Carabinieri, i quali ben conoscevano il ricorrente, avendo costui scontato parte della pena inflitta in Italia in regime di detenzione domiciliare a Porpetto, né della documentazione nella disponibilità della Procura Generale nel fascicolo n. 119/23 nel qualeera presente «la posizione del [OSCURATO:PERSONA] dal lontano ottobre 2023 con nomina fiduciaria in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proprio per questo procedimento». Nel ricorso si precisa,inoltre, che : in data 7/8/2024 il ricorrente ha iniziato ad eseguire la pena inflittagli dal Tribunale di Linz in regime di semilibertà; agli atti vi è anche la nota del Ministero da cui risulta l’inizio dell’esecuzione della pena a novembre 2024 con indicazione dell’ufficio penitenziario di riferimento. Sulla base di tale ricostruzione fattuale sostiene il ricorrente che nel caso di specie si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 169 cod. proc. pen. e che la sua assenza temporanea dall’Italia non ha comportato la cessazione del requisito dell’abituale dimora e dell’esercizio continuativo dell’attività lavorativa. 2. Il Procuratore Generale, nel concludere per l’accoglimento del ricorso, ha rilevato che il ricorrente ha correttamente evidenziato che il procedimento davanti alla Corte di Appello di Trieste si è svolto senza che il Giudice disponesse di tutti i dati relativi al suo risalente radicamento in Italia, al suo attuale stato detentivo in Austria,e alla nomina del difensore di fiducia, con la conseguenza che le ricerche sonostate erroneamente orientate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in quanto dalle allegazioni difensive risulta che il ricorrente non ha avuto conoscenza del processo celebrato dinanzi alla Corte di appello in quantola sua irreperibilità è stata disposta senza considerare che, da un lato, lo stesso, si trovava in Austria, dove era iniziata l’esecuzione della pena detentiva inflitta— circostanza, questa, comunicata dal Ministero di Giustizia con la nota citata in ricorso— e, dall’altro lato, della nomina del difensore di fiducia (tanto che nel giudizio dinanzi alla Corte di appello il ricorrente risulta difeso da un difensore d’ufficio). [OSCURATO:PERSONA] va, pertanto,restituito nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, termine che decorrerà dalla comunicazione della presente decisione. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] nel termine per impugnare la sentenza n. 270 del 4-2- 2025 della Corte di appello di Trieste, termine decorrente dalla comunicazione della presente decisione. Così decisoil 27 ma