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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19537/2026

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rato congiunto al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comeda procura in calce al controricorso;– controricorrente –avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e noncomunicata.Numero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1.

Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], premesso che:successivamente alla notifica dell’atto di citazione da parte di MariaAntonietta Ventura (con la quale quest’ultima aveva chiesto l’accertamentonegativo del credito vantato nei suoi confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA].),la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milanoil decreto ingiuntivo n. 10469/2023 (R.G. 19953/2023), recantel’intimazione al pagamento dell’importo di euro 671.683,20 di cui allafattura n. 24/2022, maggiorato di interessi e spese legali del procedimentomonitorio (in riferimento ad un contratto di consulenza, finalizzata allaricerca di investitori, finanziari o industriali per promuoverne l’ingresso nelcapitale sociale o la vendita); la Ventura aveva proposto opposizioneavverso il predetto decreto ingiuntivo, iscritta al n.

R.G. 29600/2023 delTribunale di Milano; la causa 29600/2023 R.G. è radicata avanti al [OSCURATO:PERSONA] in forza di competenza funzionale ex art 645 c.p.c.;- ritenuto che: tra la causa indicata in epigrafe e la causa 29600/2023 R.G.pendente avanti al Tribunale di Milano vi sia un rapporto di continenza, inquanto le due liti hanno ad oggetto domande contrapposte scaturenti dalmedesimo titolo negoziale e una delle azioni contiene l’altra per la maggiorampiezza del petitum; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur se preventivamente adito,non è competente anche per la causa di opposizione a decreto ingiuntivosuccessivamente proposta dinanzi al Tribunale di Milano, in forza dellacompetenza funzionale - inderogabile e immodificabile - di tale ultimo ufficiogiudiziario determinata ai sensi dell’art. 645 c.p.c.;tanto premesso e ritenuto, ha, ai sensi degli artt. 39, comma 2, c.p.c. e307, comma 3, ultimo periodo, c.p.c., dichiarato la continenza delle causen. 136/2023 R.G. e n. 29600/2023 R.G., rispettivamente incardinateinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e innanzi al Tribunale di Milano, fissando iltermine perentorio di un mese, decorrente dalla comunicazioneNumero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026dell’ordinanza, per la riassunzione della causa davanti al Tribunale diMilano.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto istanza per regolamento dicompetenza [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato scritture difensive.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatememorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA] presso la Cassazione, Dott.

CarmeloCelentano, ha concluso per iscritto nel senso di rigettare il ricorso,dichiarando la competenza del Tribunale di Milano.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la litispendenza, anziché (comerilevato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) tra le due cause, avendo la controparteproposta davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], prima, e al Tribunale di Milano, poi,la stessa domanda (rispettivamente, riconvenzionale e principale con ilricorso monitorio) di condanna al pagamento delle somme portate dallamedesima fattura, con la conseguente applicazione del primo commadell’art. 39 c.p.c., che radicava la competenza presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],essendo stato previamente adìto.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la continenza tra le duecause, con la conseguente non applicabilità della competenza funzionale exart. 645 c.p.c., dovendo, per l’effetto, il giudice dell’opposizione a decretoingiuntivo, successivamente adìto, dichiarare la sua incompetenza e,conseguentemente, la nullità del decreto e fissare un termine perentorioalle parti per la riassunzione della causa davanti al primo giudice.3.

Il ricorso è infondato, sebbene l’ordinanza qui impugnata debba, ai sensidell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c., essere integrata quanto allamotivazione.Va premesso che l’analoga istanza di regolamento proposta avversol’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistere lacontinenza di cause rispetto a quella introdotta presso il Tribunale di Paolae sussistere la propria competenza funzionale ex art. 645 c.p.c, nonché laNumero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026propria competenza convenzionale, ex art. 28 c.p.c., in ragione del tenoredell’art. 15 del contratto, nonché in virtù della sede della società convenuta,è stata medio tempore definita con decreto di estinzione per non aver laVentura presentato istanza di decisione avverso la proposta di definizioneaccelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato.Parimenti in via preliminare, va osservato che la motivazione resa dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] si pone senz’altro al di sopra del cd. minimocostituzionale, avendo esplicitato le ragioni alla base della declinatoria dicompetenza, rappresentate dalla sussistenza, tra la causa indicata inepigrafe e la causa 29600/2023 R.G. pendente avanti al Tribunale di Milano,di un rapporto di continenza, in quanto le due liti hanno ad oggettodomande contrapposte scaturenti dal medesimo titolo negoziale e una delleazioni contiene l’altra per la maggior ampiezza del petitum, e dallaincompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur se preventivamente adito,non è competente anche per la causa di opposizione a decreto ingiuntivosuccessivamente proposta dinanzi al Tribunale di Milano, in forza dellacompetenza funzionale - inderogabile e immodificabile - di tale ultimo ufficiogiudiziario determinata ai sensi dell’art. 645 c.p.c..Ciò debitamente premesso, in disparte i profili di inammissibilità del primomotivo per difetto di indicazione delle disposizioni di legge violate, ai sensidell'art. 39, secondo comma, c.p.c., la continenza ricorre non solo quandodue cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da unadifferenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le duecause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sonoprospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domandecontrapposte, o in relazione di alternatività e caratterizzate da unacoincidenza soltanto parziale delle causae petendi (Cass., Sez.

U, Sentenzan. 10011 del 23/07/2001; conf.

Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17313 del05/12/2002, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6159 del 22/03/2005, Cass., Sez.3, Ordinanza n. 14078 del 01/07/2005; v. altresì Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 15532 del 14/07/2011, secondo cui la relazione di continenzasussiste anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi,Numero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano ilpresupposto logico - giuridico necessario per la definizione dell'altra causa,o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo lerispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale, risultando traloro interdipendenti o contrapposte, cosicchè la soluzione dell'unainterferisce su quella dell'altra - cd. continenza per specularità -).A ben vedere, non incide sul principio ora riportato Cass., Sez.

U, Ordinanzan. 20596 del 01/10/2007, la quale, per risolvere un contrasto formatosi inseno alle sezioni semplici, ha analizzato il caso particolare in cui occorrevadeterminare la prevenzione, ai fini della competenza, tra un ricorsomonitorio depositato in una certa data e una domanda, propostasuccessivamente al deposito del ricorso monitorio ma anteriormente allasua notificazione, di accertamento negativo dello stesso credito dinanzi adaltro giudice.

In siffatta evenienza le Sezioni Unite hanno statuito che, nelcaso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l'emissione di decretoingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del creditodavanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo lesiano stati notificati, se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause,quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella diopposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo glieffetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda diingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che ladomanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data dellapresentazione, era competente a conoscerla.

In quest’ottica, Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 6511 del 26/04/2012 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18564del 21/09/2015 hanno affermato che, nel caso di continenza tra una causaintrodotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai finidell'individuazione del giudice preventivamente adìto, il giudizio introdottocon ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data dideposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimocomma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n.69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la suaNumero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, terzocomma, c.p.c..

Ma anche in una fattispecie del genere questa Corte hachiarito che, per attrarre a sé l’altra causa, il giudice adìto con il ricorso perdecreto ingiuntivo deve essere comunque competente a conoscerla.E così, di recente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29520 del 15/11/2024 haribadito che, se la domanda di accertamento negativo è propostaanteriormente al deposito del ricorso monitorio, la continenza opera con latrasmigrazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, previadeclaratoria di nullità dello stesso, dinanzi al giudice preventivamente adìtocon la domanda di accertamento negativo del credito, sempre che siacompetente anche per l'altra causa.Va altresì ricordato che la litispendenza è data solo dalla contemporaneapendenza di due cause identiche, oltre che nelle parti, anche nel petitum enella causa petendi, e non già solo nelle questioni di diritto che debbonoessere risolte dal giudice per pervenire alla definizione della controversia;ne consegue che l'esistenza di questioni in astratto identiche non dà luogoa litispendenza se vi sia una diversità in concreto dei suddetti elementi diidentificazione dell'azione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 568 del 22/01/1999).In particolare, la relazione di continenza ex art. 39 c.p.c. sussiste non soloquando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi,abbiano identità di personae e di causae petendi e differenza quantitativadi petitum (c.d. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia unacoincidenza parziale di causae petendi, ovvero qualora le questioni dedottein una causa costituiscano il presupposto logico-giuridico necessario per ladefinizione dell’altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione dientrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapportonegoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché lasoluzione dell’una interferisce su quella dell’altra (così definita la cd.continenza per specularità – cfr. Cass., Sez.

Un., 01/10/2007, n. 20596,Cass. 21/02/2007, n. 4089; Cass. 14/07/2011, n. 15532; Cass.03/08/2017, n. 19460; Cass. 05/05/2023, n. 11888).Numero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ebbene, premesso che all'applicazione della regola posta dall'art. 39 c.p.c.,per la quale non deve esservi che un unico rapporto processuale per lastessa causa, non è di ostacolo la circostanza che la stessa domanda siastata proposta in via principale davanti ad un giudice ed in via subordinata,rispetto ad altra distinta domanda, dinanzi ad altro giudice (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 681 del 03/03/1969; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3302 del15/10/1968), il quid pluris nella causa instaurata dinanzi al Tribunale diMilano è rappresentato dalla domanda di condanna della Ventura alpagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c..

E’ noto, infatti, chel'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione dicui all'art. 1283 c.c., postula una specifica domanda del creditore,autonoma e distinta rispetto a quella volta al riconoscimento degli interessiprincipali, la cui proposizione non può desumersi dal generico contestodell'attività processuale delle parti (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21935 del21/07/2023).Orbene, nel caso di specie, se si fa eccezione per la competenza funzionalein relazione all’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, che non è di persé dirimente (e, in quest’ottica, la motivazione resa sul punto dal [OSCURATO:PERSONA] va corretta), la competenza territoriale va individuata in capo alTribunale di Milano per le seguenti ragioni:a) in un caso quale quello in esame è configurabile (sul punto sembraconcordare altresì la ricorrente nella memoria illustrativa), come si èvisto, un rapporto di continenza tra il preventivo giudizio ordinario diaccertamento negativo del credito ed il successivo giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, sicchè trova applicazione il secondocomma dell’art. 39 c.p.c., a mente del quale, se il primo giudice nonè competente anche per la causa successivamente proposta, eglideve dichiarare con ordinanza la continenza e fissare un termineperentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davantial secondo giudice;b) in base all’art. 15 del contratto intercorso tra le parti, tutte lecontroversie nascenti e/o derivanti dallo stesso, o comunque ad essoNumero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026connesse, erano di competenza esclusiva del Foro di Milano, ai sensidell’art. 28 c.p.c.; tuttavia, la contestazione della conclusione e,quindi, dell'esistenza di un contratto contenente la clausoladerogativa della competenza territoriale, con determinazione di unforo elettivo per le eventuali controversie derivanti dal rapporto, nonfa venir meno senz'altro la competenza speciale (sicchè la causa deveessere ugualmente decisa dal giudice indicato, al quale spetta divagliare se la contestazione sia o meno fondata nel merito) soloquando l'interessato non disconosca la sottoscrizione che risultaapposta al contratto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2958 del11/11/1963; conf.

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4680 del 17/07/1980);c) pur tuttavia, in base all’art. 19 c.p.c. la sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]. è incontestabilmente a Milano;d) al contempo, premesso che i criteri di applicazione dell'art. 20 c.p.c.vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senzache abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dalconvenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate,dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito dellacausa da quelle relative alla competenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n.10226 del 26/07/2001; conf.

Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10966 del11/07/2003 – secondo cui il problema della competenza deve essererisolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo almerito l'accertamento relativo alla effettiva conclusione del contrattoovvero alla sua nullità -, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8189 del23/05/2012, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15254 del 16/07/2020),il forum destinatae solutionis è da indentificarsi, ai sensi dell’art.1182, comma 3, c.c., in Milano, trattandosi di un’obbligazione dipagamento di denaro;e) l'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente peroggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio delcreditore, si applica non solo nel caso in cui la somma sia giàdeterminata nel suo ammontare, ma anche quando il credito inNumero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico enon si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 1387 del 15/01/2024), come nel caso di specie,in cui le parti hanno pattuito una success fee pari al 3% EnterpriseValue;f) anche il forum contractus va identificato in Milano, atteso che lì la SRIricevette la proposta di incarico sottoscritta dai tre fratelli Ventura(compresa [OSCURATO:PERSONA]) e, quindi, si è perfezionato ilcontratto ai sensi dell’art. 1326 c.c. (cfr. all. nn. 26 e 27 alcontroricorso);g) il criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c. -che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti diobbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda - èapplicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possastabilirsi una relazione - sia pure di tipo ipotetico - fra l'obbligazioneche costituisce l'oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse,sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita (Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 17106 del 12/11/2003; conf.

Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15110del 04/07/2007 e Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11797 del18/06/2020).4.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’istanza di regolamentodi competenza va rigettata, dovendo essere confermata la competenza delTribunale di Milano.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenzae si liquidano come da dispositivo.

P.Q.Mrigetta l’istanza; dispone la prosecuzione del processo; fissa per lariassunzione dinanzi al Tribunale di Milano il termine di tre mesi dallacomunicazione del deposito della presente ordinanza; condanna laricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presentegiudizio, che liquida in euro 6.000,00,00 per compensi, oltre alle speseNumero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in euro 200 edagli accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.4.2026.Il PresidenteDott.

Giuseppe TedescoNumero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rato congiunto al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comeda procura in calce al controricorso;– controricorrente –avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e noncomunicata.Numero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], premesso che:successivamente alla notifica dell’atto di citazione da parte di MariaAntonietta Ventura (con la quale quest’ultima aveva chiesto l’accertamentonegativo del credito vantato nei suoi confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA].),la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milanoil decreto ingiuntivo n. 10469/2023 (R.G. 19953/2023), recantel’intimazione al pagamento dell’importo di euro 671.683,20 di cui allafattura n. 24/2022, maggiorato di interessi e spese legali del procedimentomonitorio (in riferimento ad un contratto di consulenza, finalizzata allaricerca di investitori, finanziari o industriali per promuoverne l’ingresso nelcapitale sociale o la vendita); la Ventura aveva proposto opposizioneavverso il predetto decreto ingiuntivo, iscritta al n. R.G. 29600/2023 delTribunale di Milano; la causa 29600/2023 R.G. è radicata avanti al [OSCURATO:PERSONA] in forza di competenza funzionale ex art 645 c.p.c.;- ritenuto che: tra la causa indicata in epigrafe e la causa 29600/2023 R.G.pendente avanti al Tribunale di Milano vi sia un rapporto di continenza, inquanto le due liti hanno ad oggetto domande contrapposte scaturenti dalmedesimo titolo negoziale e una delle azioni contiene l’altra per la maggiorampiezza del petitum; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur se preventivamente adito,non è competente anche per la causa di opposizione a decreto ingiuntivosuccessivamente proposta dinanzi al Tribunale di Milano, in forza dellacompetenza funzionale - inderogabile e immodificabile - di tale ultimo ufficiogiudiziario determinata ai sensi dell’art. 645 c.p.c.;tanto premesso e ritenuto, ha, ai sensi degli artt. 39, comma 2, c.p.c. e307, comma 3, ultimo periodo, c.p.c., dichiarato la continenza delle causen. 136/2023 R.G. e n. 29600/2023 R.G., rispettivamente incardinateinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e innanzi al Tribunale di Milano, fissando iltermine perentorio di un mese, decorrente dalla comunicazioneNumero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026dell’ordinanza, per la riassunzione della causa davanti al Tribunale diMilano.2. Avverso tale ordinanza ha proposto istanza per regolamento dicompetenza [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato scritture difensive.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatememorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA] presso la Cassazione, Dott. CarmeloCelentano, ha concluso per iscritto nel senso di rigettare il ricorso,dichiarando la competenza del Tribunale di Milano.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la litispendenza, anziché (comerilevato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) tra le due cause, avendo la controparteproposta davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], prima, e al Tribunale di Milano, poi,la stessa domanda (rispettivamente, riconvenzionale e principale con ilricorso monitorio) di condanna al pagamento delle somme portate dallamedesima fattura, con la conseguente applicazione del primo commadell’art. 39 c.p.c., che radicava la competenza presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],essendo stato previamente adìto.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la continenza tra le duecause, con la conseguente non applicabilità della competenza funzionale exart. 645 c.p.c., dovendo, per l’effetto, il giudice dell’opposizione a decretoingiuntivo, successivamente adìto, dichiarare la sua incompetenza e,conseguentemente, la nullità del decreto e fissare un termine perentorioalle parti per la riassunzione della causa davanti al primo giudice.3. Il ricorso è infondato, sebbene l’ordinanza qui impugnata debba, ai sensidell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c., essere integrata quanto allamotivazione.Va premesso che l’analoga istanza di regolamento proposta avversol’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistere lacontinenza di cause rispetto a quella introdotta presso il Tribunale di Paolae sussistere la propria competenza funzionale ex art. 645 c.p.c, nonché laNumero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026propria competenza convenzionale, ex art. 28 c.p.c., in ragione del tenoredell’art. 15 del contratto, nonché in virtù della sede della società convenuta,è stata medio tempore definita con decreto di estinzione per non aver laVentura presentato istanza di decisione avverso la proposta di definizioneaccelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato.Parimenti in via preliminare, va osservato che la motivazione resa dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] si pone senz’altro al di sopra del cd. minimocostituzionale, avendo esplicitato le ragioni alla base della declinatoria dicompetenza, rappresentate dalla sussistenza, tra la causa indicata inepigrafe e la causa 29600/2023 R.G. pendente avanti al Tribunale di Milano,di un rapporto di continenza, in quanto le due liti hanno ad oggettodomande contrapposte scaturenti dal medesimo titolo negoziale e una delleazioni contiene l’altra per la maggior ampiezza del petitum, e dallaincompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur se preventivamente adito,non è competente anche per la causa di opposizione a decreto ingiuntivosuccessivamente proposta dinanzi al Tribunale di Milano, in forza dellacompetenza funzionale - inderogabile e immodificabile - di tale ultimo ufficiogiudiziario determinata ai sensi dell’art. 645 c.p.c..Ciò debitamente premesso, in disparte i profili di inammissibilità del primomotivo per difetto di indicazione delle disposizioni di legge violate, ai sensidell'art. 39, secondo comma, c.p.c., la continenza ricorre non solo quandodue cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da unadifferenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le duecause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sonoprospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domandecontrapposte, o in relazione di alternatività e caratterizzate da unacoincidenza soltanto parziale delle causae petendi (Cass., Sez. U, Sentenzan. 10011 del 23/07/2001; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17313 del05/12/2002, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6159 del 22/03/2005, Cass., Sez.3, Ordinanza n. 14078 del 01/07/2005; v. altresì Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 15532 del 14/07/2011, secondo cui la relazione di continenzasussiste anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi,Numero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano ilpresupposto logico - giuridico necessario per la definizione dell'altra causa,o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo lerispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale, risultando traloro interdipendenti o contrapposte, cosicchè la soluzione dell'unainterferisce su quella dell'altra - cd. continenza per specularità -).A ben vedere, non incide sul principio ora riportato Cass., Sez. U, Ordinanzan. 20596 del 01/10/2007, la quale, per risolvere un contrasto formatosi inseno alle sezioni semplici, ha analizzato il caso particolare in cui occorrevadeterminare la prevenzione, ai fini della competenza, tra un ricorsomonitorio depositato in una certa data e una domanda, propostasuccessivamente al deposito del ricorso monitorio ma anteriormente allasua notificazione, di accertamento negativo dello stesso credito dinanzi adaltro giudice. In siffatta evenienza le Sezioni Unite hanno statuito che, nelcaso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l'emissione di decretoingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del creditodavanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo lesiano stati notificati, se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause,quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella diopposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo glieffetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda diingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che ladomanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data dellapresentazione, era competente a conoscerla. In quest’ottica, Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 6511 del 26/04/2012 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18564del 21/09/2015 hanno affermato che, nel caso di continenza tra una causaintrodotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai finidell'individuazione del giudice preventivamente adìto, il giudizio introdottocon ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data dideposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimocomma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n.69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la suaNumero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, terzocomma, c.p.c.. Ma anche in una fattispecie del genere questa Corte hachiarito che, per attrarre a sé l’altra causa, il giudice adìto con il ricorso perdecreto ingiuntivo deve essere comunque competente a conoscerla.E così, di recente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29520 del 15/11/2024 haribadito che, se la domanda di accertamento negativo è propostaanteriormente al deposito del ricorso monitorio, la continenza opera con latrasmigrazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, previadeclaratoria di nullità dello stesso, dinanzi al giudice preventivamente adìtocon la domanda di accertamento negativo del credito, sempre che siacompetente anche per l'altra causa.Va altresì ricordato che la litispendenza è data solo dalla contemporaneapendenza di due cause identiche, oltre che nelle parti, anche nel petitum enella causa petendi, e non già solo nelle questioni di diritto che debbonoessere risolte dal giudice per pervenire alla definizione della controversia;ne consegue che l'esistenza di questioni in astratto identiche non dà luogoa litispendenza se vi sia una diversità in concreto dei suddetti elementi diidentificazione dell'azione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 568 del 22/01/1999).In particolare, la relazione di continenza ex art. 39 c.p.c. sussiste non soloquando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi,abbiano identità di personae e di causae petendi e differenza quantitativadi petitum (c.d. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia unacoincidenza parziale di causae petendi, ovvero qualora le questioni dedottein una causa costituiscano il presupposto logico-giuridico necessario per ladefinizione dell’altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione dientrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapportonegoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché lasoluzione dell’una interferisce su quella dell’altra (così definita la cd.continenza per specularità – cfr. Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596,Cass. 21/02/2007, n. 4089; Cass. 14/07/2011, n. 15532; Cass.03/08/2017, n. 19460; Cass. 05/05/2023, n. 11888).Numero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ebbene, premesso che all'applicazione della regola posta dall'art. 39 c.p.c.,per la quale non deve esservi che un unico rapporto processuale per lastessa causa, non è di ostacolo la circostanza che la stessa domanda siastata proposta in via principale davanti ad un giudice ed in via subordinata,rispetto ad altra distinta domanda, dinanzi ad altro giudice (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 681 del 03/03/1969; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3302 del15/10/1968), il quid pluris nella causa instaurata dinanzi al Tribunale diMilano è rappresentato dalla domanda di condanna della Ventura alpagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.. E’ noto, infatti, chel'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione dicui all'art. 1283 c.c., postula una specifica domanda del creditore,autonoma e distinta rispetto a quella volta al riconoscimento degli interessiprincipali, la cui proposizione non può desumersi dal generico contestodell'attività processuale delle parti (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21935 del21/07/2023).Orbene, nel caso di specie, se si fa eccezione per la competenza funzionalein relazione all’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, che non è di persé dirimente (e, in quest’ottica, la motivazione resa sul punto dal [OSCURATO:PERSONA] va corretta), la competenza territoriale va individuata in capo alTribunale di Milano per le seguenti ragioni:a) in un caso quale quello in esame è configurabile (sul punto sembraconcordare altresì la ricorrente nella memoria illustrativa), come si èvisto, un rapporto di continenza tra il preventivo giudizio ordinario diaccertamento negativo del credito ed il successivo giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, sicchè trova applicazione il secondocomma dell’art. 39 c.p.c., a mente del quale, se il primo giudice nonè competente anche per la causa successivamente proposta, eglideve dichiarare con ordinanza la continenza e fissare un termineperentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davantial secondo giudice;b) in base all’art. 15 del contratto intercorso tra le parti, tutte lecontroversie nascenti e/o derivanti dallo stesso, o comunque ad essoNumero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026connesse, erano di competenza esclusiva del Foro di Milano, ai sensidell’art. 28 c.p.c.; tuttavia, la contestazione della conclusione e,quindi, dell'esistenza di un contratto contenente la clausoladerogativa della competenza territoriale, con determinazione di unforo elettivo per le eventuali controversie derivanti dal rapporto, nonfa venir meno senz'altro la competenza speciale (sicchè la causa deveessere ugualmente decisa dal giudice indicato, al quale spetta divagliare se la contestazione sia o meno fondata nel merito) soloquando l'interessato non disconosca la sottoscrizione che risultaapposta al contratto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2958 del11/11/1963; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4680 del 17/07/1980);c) pur tuttavia, in base all’art. 19 c.p.c. la sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]. è incontestabilmente a Milano;d) al contempo, premesso che i criteri di applicazione dell'art. 20 c.p.c.vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senzache abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dalconvenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate,dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito dellacausa da quelle relative alla competenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n.10226 del 26/07/2001; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10966 del11/07/2003 – secondo cui il problema della competenza deve essererisolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo almerito l'accertamento relativo alla effettiva conclusione del contrattoovvero alla sua nullità -, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8189 del23/05/2012, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15254 del 16/07/2020),il forum destinatae solutionis è da indentificarsi, ai sensi dell’art.1182, comma 3, c.c., in Milano, trattandosi di un’obbligazione dipagamento di denaro;e) l'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente peroggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio delcreditore, si applica non solo nel caso in cui la somma sia giàdeterminata nel suo ammontare, ma anche quando il credito inNumero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico enon si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 1387 del 15/01/2024), come nel caso di specie,in cui le parti hanno pattuito una success fee pari al 3% EnterpriseValue;f) anche il forum contractus va identificato in Milano, atteso che lì la SRIricevette la proposta di incarico sottoscritta dai tre fratelli Ventura(compresa [OSCURATO:PERSONA]) e, quindi, si è perfezionato ilcontratto ai sensi dell’art. 1326 c.c. (cfr. all. nn. 26 e 27 alcontroricorso);g) il criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c. -che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti diobbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda - èapplicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possastabilirsi una relazione - sia pure di tipo ipotetico - fra l'obbligazioneche costituisce l'oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse,sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita (Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 17106 del 12/11/2003; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15110del 04/07/2007 e Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11797 del18/06/2020).4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’istanza di regolamentodi competenza va rigettata, dovendo essere confermata la competenza delTribunale di Milano. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenzae si liquidano come da dispositivo. P.Q.Mrigetta l’istanza; dispone la prosecuzione del processo; fissa per lariassunzione dinanzi al Tribunale di Milano il termine di tre mesi dallacomunicazione del deposito della presente ordinanza; condanna laricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presentegiudizio, che liquida in euro 6.000,00,00 per compensi, oltre alle speseNumero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in euro 200 edagli accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.4.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe TedescoNumero registro generale 10321/2024Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 19537/2026Data pubblicazione 12/06/2026
Decreto Cassazione n. 19537/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris