CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 05833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i due motivi del ricorso/con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce la carenza della motivazione quanto all'omesso proscioglimento e all'eccessiva pena inflitta non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità per assoluta genericità, essendo l'impugnazione del tutto priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.