CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 16073/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27921/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], Iacopo LAZZARINI, Simonetta CINQUINI, [OSCURATO:PERSONA] CINQUINI, Margherita LAZZARINI, Alfio CINQUINI, Renza [OSCURATO:PERSONA], Silvana [OSCURATO:PERSONA], Liana LAZZARINI, [OSCURATO:PERSONA] VOLPE, Gabriella CINQUINI, Emiliana CINQUINI, Mara ANDREOZZI, Arianna FERRARI e Beatrice FERRARI, elettivamenti domiciliati in Roma, via G.G. Belli n. 36, presso lo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27921/2017 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 16073/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 studio legale Carluccio-Pardini, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procure speciali in calce al ricorso, ricorrenti; contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via al [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso, controricorrente; avverso la sentenza n. 904/2017 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il 20.4.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.4.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti ottennero dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, sentenza che condannò il contumace [OSCURATO:PERSONA] al rilascio di un immobile di loro proprietà, sul presupposto che il convenuto lo avesse occupato senza alcun titolo. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello, affermando di non avere avuto notizia del processo contro di lui intentato a causa della nullità della notificazione dell’atto introduttivo. I proprietari dell’immobile eccepirono la tardività F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27921/2017 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 16073/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 dell’appello e, quindi, la sua inammissibilità, per essere stato proposto più di trenta giorni dopo la notificazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] resistette all’eccezione denunciando la nullità della notificazione della sentenza, analoga a quella denunciata per l’atto di citazione, e affermando la conseguente inapplicabilità nei suoi confronti del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. La Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento del gravame, dichiarò nulla la sentenza di primo grado, rimettendo il processo al Tribunale di Lucca, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. Contro la sentenza della Corte d’Appello, i proprietari dell’immobile hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «violazione dell’art. 136 della Cost., dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. nonché dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)». Il motivo è formulato prospettando che la Corte d’Appello abbia ritenuto applicabile nel caso di specie quanto statuito nella sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, «successiva al formarsi del giudicato sulla sentenza di primo grado». 1.1. Il motivo è palesemente infondato, perché la Corte F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27921/2017 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 16073/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 d’Appello non ha fatto applicazione di quanto deciso nella citata sentenza della Corte costituzionale, che infatti nemmeno è menzionata nella motivazione. Con la sentenza n. 3/2010 la Corte costituzionale ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.» Tale statuizione riguarda, quindi, il momento del perfezionarsi della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non i requisiti della sua validità. Nel caso qui in esame, invece, la Corte d’Appello ha ritenuto non validamente prefezionatosi il procedimento di notificazione. Ed è soltanto questo il tema in discussione. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano «violazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., dell’art. 140 e 156 c.p.c., dell’art. 48 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.)». In sostanza, il motivo è volto a contestare l’affermazione della Corte d’Appello che il procedimento di notificazione non fu conforme al modello legale posto dall’art.140 c.p.c. e che conseguentemente il destinatario non ebbe notizia dell’atto. 2.1. Anche questo motivo è infondato, perché – nonostante F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27921/2017 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 16073/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 la peculiarità della fattispecie, evidenziata dai ricorrenti per distinguere il loro caso da quello deciso con la sentenza di questa Corte n. 3552/2014, che la Corte d’Appello di Firenze ha citato a sostegno della sua decisione – rimane il fatto decisivo dell’incompletezza e, quindi, della non conformità allo schema legale del procedimento di notificazione della sentenza di primo grado effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. 2.1.1. È pacifico che «L’ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le attività che gli competevano, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., inviando al termine del procedimento, raccomandata a r. contenente l’avviso di deposito dell’atto alla casa comunale» (così, testualmente, la sentenza impugnata a pag. 3). «Tuttavia», prosegue la sentenza, «avendo l’ufficiale postale nella relata di notifica attestato che l’[OSCURATO:PERSONA] era sconosciuto in loco e non semplicemente momentaneamente ivi irreperibile (contrariamente a quanto risultante dalla relata dell’UG), vi è piena prova che quest’ultimo non abbia avuto conoscenza dell’atto». 2.1.2. La peculiarità del caso, che i ricorrenti hanno inteso sottolineare, è che qui non è in contestazione il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse all’epoca effettivamente residente all’indirizzo presso il quale venne notificata la sentenza, mentre il citato precedente di questa Corte (che a sua volta richiama Cass. S.U. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27921/2017 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 16073/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 n. 458/2005 e altre successive conformi) sembra fare riferimento a un’ipotesi di non corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva del destinatario, riscontrata (non in fase di accesso dell’ufficiale giudiziario, ma) solo in seguito all’accesso dell’ufficiale postale per la consegna della raccomandata con avviso di ricevimento. 2.1.3. Rimane però il fatto – che accomuna questo caso alla ratio adottata nei citati precedenti – che l’ufficiale postale, avendo indicato il destinatario come «sconosciuto» non risulta avere immesso nella cassetta postale o affisso alla porta l’avviso di giacenza del plico che deve essere lasciato nell’ipotesi in cui il destinatario di una lettera raccomandata sia momentaneamente irreperibile e non si trovi altra persona abilitata a ricevere il plico per suo conto. È vero che sussiste una contraddizione, evidenziata dai ricorrenti, nel fatto che l’ufficiale postale, pur avendo aggiunto a penna la dicitura «sconosciuto», abbia anche spuntato la casella del «plico depositato presso l’ufficio» (deposito privo di significato se l’indirizzo non fosse risultato corretto). Tuttavia, tale contraddizione non basta per presumere che l’ufficiale postale, senza darne conto in alcun modo, abbia anche affisso alla porta o immesso in cassetta l’avviso del deposito presso l’ufficio postale. È quindi mancata una parte del procedimento di notificazione che ha una indubbia valenza ai fini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27921/2017 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 16073/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 della concreta conoscibilità dell’atto notificato. 2.1.4. Poiché è pacifico che il plico contenente la sentenza di primo grado non venne consegnato, né risulta altrimenti che il destinatario abbia avuto conoscenza della sentenza, non viene in rilievo l’art. 156 c.p.c., invocato nella parte in cui esclude la rilevanza della nullità degli atti processuali che abbiano comunque raggiunto lo scopo al quale erano diretti. 2.1.5. Nemmeno è corretta l’affermazione dei ricorrenti secondo cui l’appellante avrebbe avuto «l’onere di provare non solo la causa della nullità, ma anche di non avere avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio». Tale è, infatti, la regola da applicare quando si discute dell’ammissibilità di un’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 327, comma 2, c.p.c., ovverosia dopo la scadenza del c.d. termine lungo (Cass.n. 2817/2009; Cass. ord. n. 20803/2017). Ma nel caso di specie la corte d’appello ha dato atto – e i ricorrenti non hanno contestato – che l’appello venne presentato entro il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., come all’epoca vigente, sicché la semplice nullità della notificazione della sentenza (insieme al fatto che non risulta che la notificazione abbia comunque raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario) è sufficiente per determinare l’inapplicabilità del termine breve di trenta giorni e, quindi, la tempestività F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27921/2017 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 16073/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 dell’appello. 3. Nonostante l’integrale soccombenza di parte ricorrente, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità devono essere compensate, in ragione della particolarità della fattispecie, nella quale i ricorrenti sono stati anch’essi vittime di un’anomalia del procedimento di notificazione non riconducibile alla loro volontà, né a negligenza del loro difensore. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente grado di giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif