Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 28005/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, depositato il 21 aprile 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché proposto oltre il termine per impugnare che, in presenza di sentenza con motivazione contestuale depositata all'udienza del 7 marzo 2023 è di quindici giorni decorrenti da tale data, tenuto conto, altresì, che in presenza di appello trattato con procedimento ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 l'imputato appellante non può considerarsi assente e, pertanto, non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2024, Procida, Rv. 285606); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, emessa con ordinanza "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, depositato il 21 aprile 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché proposto oltre il termine per impugnare che, in presenza di sentenza con motivazione contestuale depositata all'udienza del 7 marzo 2023 è di quindici giorni decorrenti da tale data, tenuto conto, altresì, che in presenza di appello trattato con procedimento ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 l'imputato appellante non può considerarsi assente e, pertanto, non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2024, Procida, Rv. 285606); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, emessa con ordinanza "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28005/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris