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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41224/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa il 27 maggio 2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli del 10/5/2024 con cui è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]Addona, gestore di una tabaccheria, con controllo attraverso il braccialetto elettronico in relazione al reato di tentata estorsione contestato al Leso.

Si addebita all'indagato di avere cercato attraverso minacce di ottenere da parte della persona offesa, gestore della tabaccheria, il rimborso della somma di 50 C per la ricarica su un conto valido per giocare a poker online, in quanto la ricevuta in suo possesso si era macchiata e non era più leggibile. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 393, 610 e 629 cod.pen. e vizio di motivazione per la qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato nell'ambito del delitto estorsivo, in quanto l'indagato ha agito nella convinzione della legittimità della sua pretesa e, nonostante abbia assunto un comportamento arrogante e plateale, riteneva di avere diritto al rimborso della somma di 50 C da parte della persona offesa; lo stesso Tribunale ha definito le minacce da lui proferite come "vaneggiamenti", a riprova della loro scarsa idoneità intimidatoria; la pretesa di rimborso della somma versata per ottenere la ricarica non cagionava alcun danno patrimoniale alla persona offesa, che avrebbe ottenuto il reso dalla società emittente, dovendosi pertanto riqualificare il fatto, ai sensi dell'art. 393 cod.pen. o al più dell'art. 610 cod.pen..

Il Tribunale contradditoriamente ammette che Leso era legittimato a richiedere alla società emittente un titolo equivalente a quello deteriorato, ex art. 2005 cod.civ. ma nel contempo esclude che la persona offesa dovesse, in qualità di esercente il servizio scommesse, accogliere la richiesta dell'indagato. 2.2 Violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. poiché l'unica esigenza cautelare ravvisata è quella del pericolo di reiterazione del reato, ma l'ordinanza non ha preso in considerazione l'attualità del pericolo.

Osserva il ricorrente che l'attualità del pericolo non coincide con l'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato e la presenza di elementi indicativi recenti.

Sotto questo profilo l'ordinanza non ha considerato che i precedenti del ricorrente sono risalenti; che l'aver agito sotto l'effetto di farmaci psicotropi non incide sulla attualità del pericolo e che non emergono elementi concreti per sostenere che all'indagato potrebbe presentarsi una nuova occasione per delinquere.

Lamenta altresì la difesa che la misura applicata viola il criterio di proporzionalità considerato che la condotta è stata posta in essere senza alcuna violenza fisica e al fine di ottenere il rimborso di una somma irrisoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l'esame della seconda censura.

Il Tribunale, pur richiamando correttamente la giurisprudenza di legittimità in ordine alle differenze tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, non ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti in materia.E' noto che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, come precisato da questa Corte nella sua più autorevole composizione. (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020,Filardo, Rv. 280027 - 02).

Ed infatti nel primo l'agente persegue una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo persegue un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia.

La pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente. (Sez. 6 - , Sentenza n. 47672 del 04/10/2023 Ud. (dep. 28/11/2023 ) Rv. 285883 - 03 Ne consegue che anche una pretesa indebita, ma fondata sulla ragionevole, anche se erronea, convinzione di agire nell'esercizio di un diritto va ricondotta nell'ambito del delitto di ragion fattasi e non nella fattispecie estorsiva.

Il dolo specifico che differenzia i due reati potrà desumersi dalle modalità del comportamento complessivo tenuto nella vicenda criminosa e da alcuni indici sintomatici, tra cui anche la condizione psicologica dell'agente, che possono palesare le sue intenzioni. 1.1 Nel caso in esame, anche se in questa fase cautelare rileva la gravità indiziaria, si rende necessario verificare la corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta, alla stregua di tutti quegli indici sintomatici che palesano le intenzioni dell'indagato.

Il Tribunale ha escluso, senza in realtà approfondire la vicenda, la sussistenza di un diritto alla restituzione del valore della ricarica in favore del Leso, osservando che era "quantomeno opinabile", e ha riconosciuto il dolo estorsivo e cioè l'intenzione di perseguire un profitto ingiusto.

A sostegno di tale prospettazione ha valorizzato la ostinazione della richiesta avanzata in modo reiterato e convulso anche in presenza dei carabinieri; la particolare veemenza e intensità dell'intimidazione, veicolata attraverso "vaneggiamenti", e il gesto plateale di strappare dinanzi al D'Addona una banconota da 50 euro, corrispondente al valore della ricarica di cui pretendeva il rimborso, da cui si dovrebbe desumere "la volontà sopraffattrice del gestore" che animava l'indagato.

Tale motivazione non può essere condivisa e presenta profili di illogicità intrinseca, in quanto detti elementi sembrano, piuttosto, idonei a palesare che Leso abbia agito nella ragionevole convinzione di essere nel giusto.

L'avere chiamato i carabinieri dimostra la sua ferma convinzione di stare subendo una prepotenza; l'avere continuato a minacciare il gestore in presenza dei militari è espressione di scarso equilibrio, ma sembra poco compatibile con l'intenzione di eseguire un'estorsione; l'avere fatto ritorno nella tabaccheria, dopo essersene allontanato, e avere nuovamente sollecitato la consegna del denaro, formulando minacce che lo stesso Tribunale definisce vaneggiamenti, unitamente alla considerazione della personalità dell'indagato e delle modalità plateali e veementi assunte, concorrono nel palesare la convinzione, ragionevole anche se erronea, del Leso di agire nell'esercizio di una giusta pretesa, formulata con modalità arroganti e esagitate.

Non va al riguardo trascurato che l'indagato ha sostenuto di essere tornato nella tabaccheria dopo essersene allontanato, in quanto il call center della società scommesse, da lui contattato, gli avrebbe riferito che il gestore della tabaccheria poteva accogliere la sua richiesta di rimborso e risalire all'operazione di ricarica tramite i controlli sul distributore automatico; la possibile verità di tale assunto non risulta in alcun modo valutata dal provvedimento impugnato.

Anche l'atteggiamento dell'imputato che, di fronte all'invito della persona offesa ad allontanarsi dal locale strappava alla sua presenza una banconota da 50 euro, non può essere ritenuta, come sostiene il Tribunale con motivazione manifestamente illogica, espressione di volontà sopraffattrice, nonché mossa da un insopprimibile tensione al gioco d'azzardo, in quanto dimostra, al contrario, che l'imputato avrebbe avuto 4onibilità di un'altra banconota per giocare, il che ingenera, quantomeno, il dubbio che la sua condotta esagitata verso il tabaccaio potesse essere effettivamente provocata dalla convinzione di essere nel giusto. 1.2 La seconda censura in merito all'attualità del pericolo di recidiva risulta assorbita dall'accoglimento del primo motivo. 1.3 Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli che rivaluterà, alla stregua delle emergenze processuali rassegnate nell'ordinanza e di altri elementi, quali la personalità dell'indagato, se la condotta ascritta possa essere ricondotta nell'alveo dell'art. 393 cod.pen. in quanto diretta ad esercitare quello che l'indagato riteneva essere una giusta pretesa.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen.

Roma 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] rse

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa il 27 maggio 2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli del 10/5/2024 con cui è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]Addona, gestore di una tabaccheria, con controllo attraverso il braccialetto elettronico in relazione al reato di tentata estorsione contestato al Leso. Si addebita all'indagato di avere cercato attraverso minacce di ottenere da parte della persona offesa, gestore della tabaccheria, il rimborso della somma di 50 C per la ricarica su un conto valido per giocare a poker online, in quanto la ricevuta in suo possesso si era macchiata e non era più leggibile. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 393, 610 e 629 cod.pen. e vizio di motivazione per la qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato nell'ambito del delitto estorsivo, in quanto l'indagato ha agito nella convinzione della legittimità della sua pretesa e, nonostante abbia assunto un comportamento arrogante e plateale, riteneva di avere diritto al rimborso della somma di 50 C da parte della persona offesa; lo stesso Tribunale ha definito le minacce da lui proferite come "vaneggiamenti", a riprova della loro scarsa idoneità intimidatoria; la pretesa di rimborso della somma versata per ottenere la ricarica non cagionava alcun danno patrimoniale alla persona offesa, che avrebbe ottenuto il reso dalla società emittente, dovendosi pertanto riqualificare il fatto, ai sensi dell'art. 393 cod.pen. o al più dell'art. 610 cod.pen.. Il Tribunale contradditoriamente ammette che Leso era legittimato a richiedere alla società emittente un titolo equivalente a quello deteriorato, ex art. 2005 cod.civ. ma nel contempo esclude che la persona offesa dovesse, in qualità di esercente il servizio scommesse, accogliere la richiesta dell'indagato. 2.2 Violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. poiché l'unica esigenza cautelare ravvisata è quella del pericolo di reiterazione del reato, ma l'ordinanza non ha preso in considerazione l'attualità del pericolo. Osserva il ricorrente che l'attualità del pericolo non coincide con l'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato e la presenza di elementi indicativi recenti. Sotto questo profilo l'ordinanza non ha considerato che i precedenti del ricorrente sono risalenti; che l'aver agito sotto l'effetto di farmaci psicotropi non incide sulla attualità del pericolo e che non emergono elementi concreti per sostenere che all'indagato potrebbe presentarsi una nuova occasione per delinquere. Lamenta altresì la difesa che la misura applicata viola il criterio di proporzionalità considerato che la condotta è stata posta in essere senza alcuna violenza fisica e al fine di ottenere il rimborso di una somma irrisoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l'esame della seconda censura. Il Tribunale, pur richiamando correttamente la giurisprudenza di legittimità in ordine alle differenze tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, non ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti in materia.E' noto che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, come precisato da questa Corte nella sua più autorevole composizione. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020,Filardo, Rv. 280027 - 02). Ed infatti nel primo l'agente persegue una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo persegue un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. La pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente. (Sez. 6 - , Sentenza n. 47672 del 04/10/2023 Ud. (dep. 28/11/2023 ) Rv. 285883 - 03 Ne consegue che anche una pretesa indebita, ma fondata sulla ragionevole, anche se erronea, convinzione di agire nell'esercizio di un diritto va ricondotta nell'ambito del delitto di ragion fattasi e non nella fattispecie estorsiva. Il dolo specifico che differenzia i due reati potrà desumersi dalle modalità del comportamento complessivo tenuto nella vicenda criminosa e da alcuni indici sintomatici, tra cui anche la condizione psicologica dell'agente, che possono palesare le sue intenzioni. 1.1 Nel caso in esame, anche se in questa fase cautelare rileva la gravità indiziaria, si rende necessario verificare la corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta, alla stregua di tutti quegli indici sintomatici che palesano le intenzioni dell'indagato. Il Tribunale ha escluso, senza in realtà approfondire la vicenda, la sussistenza di un diritto alla restituzione del valore della ricarica in favore del Leso, osservando che era "quantomeno opinabile", e ha riconosciuto il dolo estorsivo e cioè l'intenzione di perseguire un profitto ingiusto. A sostegno di tale prospettazione ha valorizzato la ostinazione della richiesta avanzata in modo reiterato e convulso anche in presenza dei carabinieri; la particolare veemenza e intensità dell'intimidazione, veicolata attraverso "vaneggiamenti", e il gesto plateale di strappare dinanzi al D'Addona una banconota da 50 euro, corrispondente al valore della ricarica di cui pretendeva il rimborso, da cui si dovrebbe desumere "la volontà sopraffattrice del gestore" che animava l'indagato. Tale motivazione non può essere condivisa e presenta profili di illogicità intrinseca, in quanto detti elementi sembrano, piuttosto, idonei a palesare che Leso abbia agito nella ragionevole convinzione di essere nel giusto. L'avere chiamato i carabinieri dimostra la sua ferma convinzione di stare subendo una prepotenza; l'avere continuato a minacciare il gestore in presenza dei militari è espressione di scarso equilibrio, ma sembra poco compatibile con l'intenzione di eseguire un'estorsione; l'avere fatto ritorno nella tabaccheria, dopo essersene allontanato, e avere nuovamente sollecitato la consegna del denaro, formulando minacce che lo stesso Tribunale definisce vaneggiamenti, unitamente alla considerazione della personalità dell'indagato e delle modalità plateali e veementi assunte, concorrono nel palesare la convinzione, ragionevole anche se erronea, del Leso di agire nell'esercizio di una giusta pretesa, formulata con modalità arroganti e esagitate. Non va al riguardo trascurato che l'indagato ha sostenuto di essere tornato nella tabaccheria dopo essersene allontanato, in quanto il call center della società scommesse, da lui contattato, gli avrebbe riferito che il gestore della tabaccheria poteva accogliere la sua richiesta di rimborso e risalire all'operazione di ricarica tramite i controlli sul distributore automatico; la possibile verità di tale assunto non risulta in alcun modo valutata dal provvedimento impugnato. Anche l'atteggiamento dell'imputato che, di fronte all'invito della persona offesa ad allontanarsi dal locale strappava alla sua presenza una banconota da 50 euro, non può essere ritenuta, come sostiene il Tribunale con motivazione manifestamente illogica, espressione di volontà sopraffattrice, nonché mossa da un insopprimibile tensione al gioco d'azzardo, in quanto dimostra, al contrario, che l'imputato avrebbe avuto 4onibilità di un'altra banconota per giocare, il che ingenera, quantomeno, il dubbio che la sua condotta esagitata verso il tabaccaio potesse essere effettivamente provocata dalla convinzione di essere nel giusto. 1.2 La seconda censura in merito all'attualità del pericolo di recidiva risulta assorbita dall'accoglimento del primo motivo. 1.3 Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli che rivaluterà, alla stregua delle emergenze processuali rassegnate nell'ordinanza e di altri elementi, quali la personalità dell'indagato, se la condotta ascritta possa essere ricondotta nell'alveo dell'art. 393 cod.pen. in quanto diretta ad esercitare quello che l'indagato riteneva essere una giusta pretesa. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Roma 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] rse
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