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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23789/2026

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in [OSCURATO:PERSONA] in 20-22 Wenlock RoadN1 7GU, in persona del legale rappresentate pro tempore Ing. [OSCURATO:PERSONA],nonché lo stesso ing. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], entrambirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brescia edelettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], PiazzaCola di Rienzo, 69, in virtù di procura speciale allegata al ricorso.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede a GardoneRiviera (BS) in via Vittoriale n. 15, in persona dell’amministratore protempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], c.f.

MCHCST77C57D2814, rappresentato,difeso ed assistito dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio a Brescia,Numero registro generale 15131/2022Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 23789/2026Data pubblicazione 22/07/2026in via [OSCURATO:PERSONA] II n. 31, è anche domiciliato, giusta procura specialein calce al controricorso.- controricorrente [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dellaCuratrice nominata Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] con studio in Brescia (BS), 25124– [OSCURATO:PERSONA] 7/C, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro diBrescia, pec: [OSCURATO:EMAIL].- controricorrente-avverso la sentenza n. 617/2022 della Corte di Appello di Brescia, emessa il6/4/2022, pubblicata il 17/5/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. 617/22 pubblicata il17/5/2022 e qui oggetto di ricorso per cassazione, rigettava il reclamopresentato ex art. 18 l. fall. dalla società EURONET 2016 LTD avverso lasentenza del Tribunale di Brescia n. 193/2021, con la quale, su istanza delCONDOMINIO [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], era statodichiarato il suo fallimento.5.

La Corte territoriale rilevava, per quanto qui ancora di interesse, che: (i)l’eccezione di incompetenza territoriale non era fondata, in quanto: (a) ilTribunale aveva accertato che la sede legale dell’impresa in Londra era unasemplice domiciliazione; (b) la mancanza di censure in ordine a talestatuizione e su quella conseguente di giurisdizione del giudice italiano (sullaquale si era, pertanto, formato il giudicato interno) importava che non vi fossepresunzione di coincidenza del centro degli interessi principali della societàcon la sede legale, essendo stato accertato che presso la sede di Londra nonera effettivamente esercitata alcuna attività economica né vi era il centrodell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa; (c)Numero registro generale 15131/2022Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 23789/2026Data pubblicazione 22/07/2026l’accertamento da parte del Tribunale circa il fatto che anche la sede operativadi Catania non fosse effettiva trovava riscontro, in quanto tanto l’ex legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA] quanto l’attuale [OSCURATO:PERSONA] risiedevano inGardone Riviera, presso il [OSCURATO:PERSONA]; (d) l’esito degliaccessi della Guardia di Finanza presso l’asserita sede di Catania e l’assenzadi persone presso la stessa non si giustificavano, infatti, con attività di smartworking, tenuto conto che dalle visure camerali e dalla documentazionefiscale emergeva che la fallita non aveva dipendenti; (e) la documentazioneprodotta sia dal [OSCURATO:PERSONA] istante sia dal fallimento dava conto diinnumerevoli proprietà immobiliari compravendute e concesse in locazioneper lo più in Brescia e provincia e non era documentata in atti l’asseritatitolarità di conti correnti presso istituti bancari a Catania in capo alla società;(ii) in relazione all’eccepita nullità ovvero inefficacia della procura alle litirilasciata dall’amministratore pro tempore e sulla legittimazione delCondominio a formulare istanza di fallimento, le doglianze erano infondate inquanto i titoli giudiziali - recanti i crediti in forza dei quali il [OSCURATO:PERSONA] avevaformulato l’istanza di fallimento - erano stati tutti emessi in favore delCondominio; (iii) il reclamo era dunque infondato ed anche l’amministratoredoveva essere condannato alle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 94 c.p.c.6.

La sentenza, pubblicata il 17/5/2022, è stata impugnata da Euronet 2016LTD e dall’amministratore [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il [OSCURATO:PERSONA] ResidenceVilla [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.Con ordinanza interlocutoria n. 15131/2025, la Prima Sezione di questa Corteha rimesso la causa sul ruolo per acquisire i fascicoli del merito di primo esecondo grado.Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la “violazione delle normesulla competenza (art. 360 c.p.c., n. 2) in relazione all’art. 9 L.F. – erratadeterminazione del Tribunale competente a pronunciarsi sull’istanza difallimento avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della EURONET 2016 LTD”.Numero registro generale 15131/2022Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 23789/2026Data pubblicazione 22/07/20261.1 Sostiene la società ricorrente che, nel caso di specie, la sede legale dellasocietà si trovava a Londra (come da certificato camerale della CompaniesHouse britannica prodotto in primo grado) e che, volendo tuttavia derogare– come di fatto avevano inteso fare il Tribunale e la Corte di Appello, nonaccogliendo l’eccezione avanzata dalla fallita in relazione alla carenza digiurisdizione – a questa presunzione ai fini della competenza territoriale,rilevava, in subordine, la sede effettiva, ossia quella in cui l’impresa svolgevaeffettivamente l’attività direttiva, amministrativa e organizzativa.

Secondo laricorrente, tale sede effettiva era semmai da considerarsi Catania e nonBrescia, come invece aveva inteso affermare il [OSCURATO:PERSONA] in virtù dellecircostanze per cui Euronet 2016 Ltd traeva frutti da taluni immobili siti nelCondominio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e l’allora legale rappresentante dellafallita era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ricorrente che la Corte di Appello di Brescia ha inteso aderirea quanto già illegittimamente deciso dal Tribunale, volendo confermare lacompetenza del Tribunale di Brescia sulla scorta di elementi del tuttocontestabili.

In primo luogo, ha ritenuto la sede operativa di Euronetsussistente in Brescia in quanto “tanto l’ex legale rappresentante KristelLongo quanto l’attuale [OSCURATO:PERSONA], definito comunque dal Tribunaledominus della società” risiedevano “in [OSCURATO:PERSONA] (BS) presso ilCondominio [OSCURATO:PERSONA]”.

Secondo la ricorrente, tale circostanzasarebbe stata del tutto irrilevante ai fini dell’individuazione della sedeeffettiva, in quanto per superare la presunzione, secondo cui sede legale eprincipale coincidono, non rileva la residenza personale dell’imprenditore.1.3 Il motivo è infondato.1.3.1 Va ricordato, in sintesi e per quanto già sopra evidenziato in premessa,che il Tribunale di Brescia ha ritenuto sussistente: (i) la giurisdizione italianaperché la sede di Londra non era quella effettiva; (ii) la propria competenzaterritoriale, ritenendo che la sede effettiva fosse a [OSCURATO:PERSONA] e non aCatania.Ebbene, la Corte territoriale, dal suo canto, ha constatato: (a) che, sullaquestione giurisdizione non vi era stata impugnazione, con formazione delNumero registro generale 15131/2022Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 23789/2026Data pubblicazione 22/07/2026giudicato interno; (b) e ha ritenuto che la competenza fosse da radicarsipresso il Tribunale di Brescia.1.3.2 A questo punto i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 9 l. fall,sostenendo che la sede effettiva fosse quella di Catania, dove la societàpossedeva immobili, erano stati conclusi rogiti notarili ed erano stati notificatii decreti ingiuntivi del condomino.1.3.4 Le doglianze articolate dalla parte ricorrente non sono tuttaviacondivisibili.Invero, una volta passata in giudicato la decisione sulla giurisdizione italiananon vale più la presunzione di “correttezza formale” della sede legale ex art.9, primo comma, l. fall., e cioè della sede di Londra.Se, come detto in precedenza, vale il luogo in cui sono compiuti gli atti digestione e assunte le decisioni effettive per la vita dell'impresa, allora pocoimporta che a Catania ci fossero “targhette” della società e chel’amministratore svolgesse attività lavorativa.Come giudice del “fatto processuale”, osserva il Collegio che, se l’attività dellasocietà era quella di trarre i frutti delle locazioni dei propri immobili (v. visuraprodotta come doc. 3, da cui risulta che l’attività prevalente dell’impresa eraquella di locazione di beni immobili propri), allora correttamente la Corte diappello ha valorizzato probatoriamente la documentazione prodotta sia dalCondominio istante sia dal fallimento che dà conto, effettivamente, diinnumerevoli proprietà immobiliari compravendute e concesse in locazioneper lo più in Brescia e provincia.Peraltro, non risulta neanche documentata l’asserita titolarità di conti correntipresso istituti bancari a Catania in capo alla società, col che si evidenzial’assoluta fittizietà della sede di Catania.Del resto, se l’attività della società debitrice era quella di gestire immobili sullago di Garda che dava in locazione, risulta ragionevole dedurne che lagestione societaria avvenisse dove erano ubicati tali immobili.La prima doglianza va dunque respinta.2.

Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazioneagli artt. 67 disp. att. c.c., 75 e 182 cpc – difetto di legittimazione attiva delNumero registro generale 15131/2022Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 23789/2026Data pubblicazione 22/07/2026Condominio e conseguente nullità e/o inesistenza della procura alle litirilasciata al procuratore di parte istante”.2.1 Sostiene la parte ricorrente che la questione qui riproposta, in ordine allalegittimazione del [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe mai trovato una propriatrattazione, stante anche la genericità della risposta fornita dalla Corte diappello.

Si tratterebbe, infatti, nello specifico, della procura rilasciata aldifensore dal [OSCURATO:PERSONA] per proporre l’istanza di fallimento, non tanto diquelle conferite in pregresse cause, come erroneamente travisato dalla Corted’Appello.

Peraltro, Euronet 2016 LTD avrebbe infatti sempre ribaditol’esistenza di un “[OSCURATO:PERSONA]”, ai sensi dell’art. 67 disp. att. c.p.c.(trattandosi di più corpi di fabbrica, con determinati servizi comuni e con piùdi sessanta partecipanti), ed in ragione di ciò si sarebbe sempre opposta allemetodologie di calcolo e di addebito delle spese condominiali.

Con l’ulterioreconseguenza che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato privo di legittimazione attiva eche la sua amministratrice non avrebbe potuto rilasciare alcuna validaprocura al difensore ai fini della redazione e del deposito dell’istanza difallimento.2.2 Le doglianze, così proposte nel secondo motivo, sono inammissibili,perché le stesse trascurano di considerare la ratio decidendi delprovvedimento impugnato, che aveva invece evidenziato che i titoli giudiziali,sulla cui base si era legittimata l’istanza di fallimento ex art. 6 l. fall., eranostati emessi in favore del condominio e non già del supercondominio, con laconseguenza che l’amministratore del condominio aveva piena legittimazionea rilasciare la procura al difensore che aveva, poi, presentato il ricorso perfallimento.2.3 A ciò va aggiunto che le doglianze così proposte dai ricorrenti tentano dieludere, nella sostanza, l’affermazione secondo cui l’istanza di fallimento erastata presentata sulla base di titoli giudiziali che avevano disatteso lamedesima contestazione, con formazione, sul punto qui in discussione, delgiudicato.

Ne consegue che, una volta formatosi il giudicato sulla correttezzadella nomina dell’amministratore condominiale in sede di cognizione, talgiudicato vale anche fra le stesse parti in sede esecutiva per far valere il titoloottenuto, e cioè anche nell’odierna sede concorsuale esecutiva.Numero registro generale 15131/2022Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 23789/2026Data pubblicazione 22/07/2026Oltretutto, la contestazione che il difetto della procura rilasciata dalCondominio non avesse mai trovato una propria trattazione risulta doglianzasolo genericamente formulata in questa sede.3.

Il terzo motivo – con il quale si censura il provvedimento impugnato, aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsaapplicazione delle norme di diritto in materia di condanna alle spese ex art.94 cod. proc. civ. – è all’evidenza inammissibile, in quanto doglianza volta adun nuovo esame della quaestio facti, quanto al profilo dell’imprudenzadell’amministratore nella presentazione della precedente impugnazione,profilo quest’ultimo sul quale la Corte di merito ha adeguatamenteargomentato.Sul punto, giova infatti ricordare che l'art. 94 cod. proc. civ. prevedendo lacondanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente insolido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fattoche il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica purtuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in manieraautonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsiin modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà eprobità di cui all'art. 88 cod. proc. civ., ovvero la mancanza della normaleprudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96,comma 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6, 20/05/2020, n. 9203).

Dettoaltrimenti, il ricorrente pretenderebbe, sotto l’egida applicativa del vizio di cuiall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., un nuovo scrutinio di meritosulla ricorrenza o meno dei “gravi motivi”, come tale inibito al giudice dilegittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 5/2/2019; cfr. ancheCass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Cass.,Sez. 1, Ordinanzan. 640 del 14/01/2019).4.

Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,Numero registro generale 15131/2022Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 23789/2026Data pubblicazione 22/07/2026per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, infavore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 7.000 per compensi per ciascuna parte, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, in data 8 luglio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in [OSCURATO:PERSONA] in 20-22 Wenlock RoadN1 7GU, in persona del legale rappresentate pro tempore Ing. [OSCURATO:PERSONA],nonché lo stesso ing. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], entrambirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brescia edelettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], PiazzaCola di Rienzo, 69, in virtù di procura speciale allegata al ricorso.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede a GardoneRiviera (BS) in via Vittoriale n. 15, in persona dell’amministratore protempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], c.f. MCHCST77C57D2814, rappresentato,difeso ed assistito dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio a Brescia,Numero registro generale 15131/2022Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 23789/2026Data pubblicazione 22/07/2026in via [OSCURATO:PERSONA] II n. 31, è anche domiciliato, giusta procura specialein calce al controricorso.- controricorrente [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dellaCuratrice nominata Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] con studio in Brescia (BS), 25124– [OSCURATO:PERSONA] 7/C, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro diBrescia, pec: [OSCURATO:EMAIL].- controricorrente-avverso la sentenza n. 617/2022 della Corte di Appello di Brescia, emessa il6/4/2022, pubblicata il 17/5/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. 617/22 pubblicata il17/5/2022 e qui oggetto di ricorso per cassazione, rigettava il reclamopresentato ex art. 18 l. fall. dalla società EURONET 2016 LTD avverso lasentenza del Tribunale di Brescia n. 193/2021, con la quale, su istanza delCONDOMINIO [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], era statodichiarato il suo fallimento.5. La Corte territoriale rilevava, per quanto qui ancora di interesse, che: (i)l’eccezione di incompetenza territoriale non era fondata, in quanto: (a) ilTribunale aveva accertato che la sede legale dell’impresa in Londra era unasemplice domiciliazione; (b) la mancanza di censure in ordine a talestatuizione e su quella conseguente di giurisdizione del giudice italiano (sullaquale si era, pertanto, formato il giudicato interno) importava che non vi fossepresunzione di coincidenza del centro degli interessi principali della societàcon la sede legale, essendo stato accertato che presso la sede di Londra nonera effettivamente esercitata alcuna attività economica né vi era il centrodell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa; (c)Numero registro generale 15131/2022Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 23789/2026Data pubblicazione 22/07/2026l’accertamento da parte del Tribunale circa il fatto che anche la sede operativadi Catania non fosse effettiva trovava riscontro, in quanto tanto l’ex legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA] quanto l’attuale [OSCURATO:PERSONA] risiedevano inGardone Riviera, presso il [OSCURATO:PERSONA]; (d) l’esito degliaccessi della Guardia di Finanza presso l’asserita sede di Catania e l’assenzadi persone presso la stessa non si giustificavano, infatti, con attività di smartworking, tenuto conto che dalle visure camerali e dalla documentazionefiscale emergeva che la fallita non aveva dipendenti; (e) la documentazioneprodotta sia dal [OSCURATO:PERSONA] istante sia dal fallimento dava conto diinnumerevoli proprietà immobiliari compravendute e concesse in locazioneper lo più in Brescia e provincia e non era documentata in atti l’asseritatitolarità di conti correnti presso istituti bancari a Catania in capo alla società;(ii) in relazione all’eccepita nullità ovvero inefficacia della procura alle litirilasciata dall’amministratore pro tempore e sulla legittimazione delCondominio a formulare istanza di fallimento, le doglianze erano infondate inquanto i titoli giudiziali - recanti i crediti in forza dei quali il [OSCURATO:PERSONA] avevaformulato l’istanza di fallimento - erano stati tutti emessi in favore delCondominio; (iii) il reclamo era dunque infondato ed anche l’amministratoredoveva essere condannato alle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 94 c.p.c.6. La sentenza, pubblicata il 17/5/2022, è stata impugnata da Euronet 2016LTD e dall’amministratore [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il [OSCURATO:PERSONA] ResidenceVilla [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.Con ordinanza interlocutoria n. 15131/2025, la Prima Sezione di questa Corteha rimesso la causa sul ruolo per acquisire i fascicoli del merito di primo esecondo grado.Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la “violazione delle normesulla competenza (art. 360 c.p.c., n. 2) in relazione all’art. 9 L.F. – erratadeterminazione del Tribunale competente a pronunciarsi sull’istanza difallimento avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della EURONET 2016 LTD”.Numero registro generale 15131/2022Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 23789/2026Data pubblicazione 22/07/20261.1 Sostiene la società ricorrente che, nel caso di specie, la sede legale dellasocietà si trovava a Londra (come da certificato camerale della CompaniesHouse britannica prodotto in primo grado) e che, volendo tuttavia derogare– come di fatto avevano inteso fare il Tribunale e la Corte di Appello, nonaccogliendo l’eccezione avanzata dalla fallita in relazione alla carenza digiurisdizione – a questa presunzione ai fini della competenza territoriale,rilevava, in subordine, la sede effettiva, ossia quella in cui l’impresa svolgevaeffettivamente l’attività direttiva, amministrativa e organizzativa. Secondo laricorrente, tale sede effettiva era semmai da considerarsi Catania e nonBrescia, come invece aveva inteso affermare il [OSCURATO:PERSONA] in virtù dellecircostanze per cui Euronet 2016 Ltd traeva frutti da taluni immobili siti nelCondominio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e l’allora legale rappresentante dellafallita era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ricorrente che la Corte di Appello di Brescia ha inteso aderirea quanto già illegittimamente deciso dal Tribunale, volendo confermare lacompetenza del Tribunale di Brescia sulla scorta di elementi del tuttocontestabili. In primo luogo, ha ritenuto la sede operativa di Euronetsussistente in Brescia in quanto “tanto l’ex legale rappresentante KristelLongo quanto l’attuale [OSCURATO:PERSONA], definito comunque dal Tribunaledominus della società” risiedevano “in [OSCURATO:PERSONA] (BS) presso ilCondominio [OSCURATO:PERSONA]”. Secondo la ricorrente, tale circostanzasarebbe stata del tutto irrilevante ai fini dell’individuazione della sedeeffettiva, in quanto per superare la presunzione, secondo cui sede legale eprincipale coincidono, non rileva la residenza personale dell’imprenditore.1.3 Il motivo è infondato.1.3.1 Va ricordato, in sintesi e per quanto già sopra evidenziato in premessa,che il Tribunale di Brescia ha ritenuto sussistente: (i) la giurisdizione italianaperché la sede di Londra non era quella effettiva; (ii) la propria competenzaterritoriale, ritenendo che la sede effettiva fosse a [OSCURATO:PERSONA] e non aCatania.Ebbene, la Corte territoriale, dal suo canto, ha constatato: (a) che, sullaquestione giurisdizione non vi era stata impugnazione, con formazione delNumero registro generale 15131/2022Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 23789/2026Data pubblicazione 22/07/2026giudicato interno; (b) e ha ritenuto che la competenza fosse da radicarsipresso il Tribunale di Brescia.1.3.2 A questo punto i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 9 l. fall,sostenendo che la sede effettiva fosse quella di Catania, dove la societàpossedeva immobili, erano stati conclusi rogiti notarili ed erano stati notificatii decreti ingiuntivi del condomino.1.3.4 Le doglianze articolate dalla parte ricorrente non sono tuttaviacondivisibili.Invero, una volta passata in giudicato la decisione sulla giurisdizione italiananon vale più la presunzione di “correttezza formale” della sede legale ex art.9, primo comma, l. fall., e cioè della sede di Londra.Se, come detto in precedenza, vale il luogo in cui sono compiuti gli atti digestione e assunte le decisioni effettive per la vita dell'impresa, allora pocoimporta che a Catania ci fossero “targhette” della società e chel’amministratore svolgesse attività lavorativa.Come giudice del “fatto processuale”, osserva il Collegio che, se l’attività dellasocietà era quella di trarre i frutti delle locazioni dei propri immobili (v. visuraprodotta come doc. 3, da cui risulta che l’attività prevalente dell’impresa eraquella di locazione di beni immobili propri), allora correttamente la Corte diappello ha valorizzato probatoriamente la documentazione prodotta sia dalCondominio istante sia dal fallimento che dà conto, effettivamente, diinnumerevoli proprietà immobiliari compravendute e concesse in locazioneper lo più in Brescia e provincia.Peraltro, non risulta neanche documentata l’asserita titolarità di conti correntipresso istituti bancari a Catania in capo alla società, col che si evidenzial’assoluta fittizietà della sede di Catania.Del resto, se l’attività della società debitrice era quella di gestire immobili sullago di Garda che dava in locazione, risulta ragionevole dedurne che lagestione societaria avvenisse dove erano ubicati tali immobili.La prima doglianza va dunque respinta.2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazioneagli artt. 67 disp. att. c.c., 75 e 182 cpc – difetto di legittimazione attiva delNumero registro generale 15131/2022Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 23789/2026Data pubblicazione 22/07/2026Condominio e conseguente nullità e/o inesistenza della procura alle litirilasciata al procuratore di parte istante”.2.1 Sostiene la parte ricorrente che la questione qui riproposta, in ordine allalegittimazione del [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe mai trovato una propriatrattazione, stante anche la genericità della risposta fornita dalla Corte diappello. Si tratterebbe, infatti, nello specifico, della procura rilasciata aldifensore dal [OSCURATO:PERSONA] per proporre l’istanza di fallimento, non tanto diquelle conferite in pregresse cause, come erroneamente travisato dalla Corted’Appello. Peraltro, Euronet 2016 LTD avrebbe infatti sempre ribaditol’esistenza di un “[OSCURATO:PERSONA]”, ai sensi dell’art. 67 disp. att. c.p.c.(trattandosi di più corpi di fabbrica, con determinati servizi comuni e con piùdi sessanta partecipanti), ed in ragione di ciò si sarebbe sempre opposta allemetodologie di calcolo e di addebito delle spese condominiali. Con l’ulterioreconseguenza che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato privo di legittimazione attiva eche la sua amministratrice non avrebbe potuto rilasciare alcuna validaprocura al difensore ai fini della redazione e del deposito dell’istanza difallimento.2.2 Le doglianze, così proposte nel secondo motivo, sono inammissibili,perché le stesse trascurano di considerare la ratio decidendi delprovvedimento impugnato, che aveva invece evidenziato che i titoli giudiziali,sulla cui base si era legittimata l’istanza di fallimento ex art. 6 l. fall., eranostati emessi in favore del condominio e non già del supercondominio, con laconseguenza che l’amministratore del condominio aveva piena legittimazionea rilasciare la procura al difensore che aveva, poi, presentato il ricorso perfallimento.2.3 A ciò va aggiunto che le doglianze così proposte dai ricorrenti tentano dieludere, nella sostanza, l’affermazione secondo cui l’istanza di fallimento erastata presentata sulla base di titoli giudiziali che avevano disatteso lamedesima contestazione, con formazione, sul punto qui in discussione, delgiudicato. Ne consegue che, una volta formatosi il giudicato sulla correttezzadella nomina dell’amministratore condominiale in sede di cognizione, talgiudicato vale anche fra le stesse parti in sede esecutiva per far valere il titoloottenuto, e cioè anche nell’odierna sede concorsuale esecutiva.Numero registro generale 15131/2022Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 23789/2026Data pubblicazione 22/07/2026Oltretutto, la contestazione che il difetto della procura rilasciata dalCondominio non avesse mai trovato una propria trattazione risulta doglianzasolo genericamente formulata in questa sede.3. Il terzo motivo – con il quale si censura il provvedimento impugnato, aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsaapplicazione delle norme di diritto in materia di condanna alle spese ex art.94 cod. proc. civ. – è all’evidenza inammissibile, in quanto doglianza volta adun nuovo esame della quaestio facti, quanto al profilo dell’imprudenzadell’amministratore nella presentazione della precedente impugnazione,profilo quest’ultimo sul quale la Corte di merito ha adeguatamenteargomentato.Sul punto, giova infatti ricordare che l'art. 94 cod. proc. civ. prevedendo lacondanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente insolido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fattoche il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica purtuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in manieraautonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsiin modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà eprobità di cui all'art. 88 cod. proc. civ., ovvero la mancanza della normaleprudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96,comma 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6, 20/05/2020, n. 9203). Dettoaltrimenti, il ricorrente pretenderebbe, sotto l’egida applicativa del vizio di cuiall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., un nuovo scrutinio di meritosulla ricorrenza o meno dei “gravi motivi”, come tale inibito al giudice dilegittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 5/2/2019; cfr. ancheCass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Cass.,Sez. 1, Ordinanzan. 640 del 14/01/2019).4. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,Numero registro generale 15131/2022Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 23789/2026Data pubblicazione 22/07/2026per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, infavore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 7.000 per compensi per ciascuna parte, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, in data 8 luglio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23789/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris