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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2026

Cassazione n. 33380/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura deplano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza in data 6 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza emessa in data 5 febbraio 2020 dal Tribunale dellamedesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità diconsumato in epoca prossima al 7 dicembre 2015.2.

Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento l’imputatopersonalmente, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc.pen.3.

Il ricorso, come detto, risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente.Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso percassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorsostraordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla partepersonalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc.pen. dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885;Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez.

U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).4.

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.proc. pen.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equadi euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura deplano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza in data 6 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza emessa in data 5 febbraio 2020 dal Tribunale dellamedesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità diconsumato in epoca prossima al 7 dicembre 2015.2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento l’imputatopersonalmente, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc.pen.3. Il ricorso, come detto, risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente.Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso percassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorsostraordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla partepersonalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc.pen. dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885;Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.proc. pen.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equadi euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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