CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 48562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rAst, fro udiej1l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] (22) ha concluso chiedendo 11A. 3-tn tem° QUA itCC-011/13 udito ore procedimento a trattazione scritta(nRif.'n 459/b4, it i-f./ ct • rt9 00) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 9 marzo 2022, in rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Marsala ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - con condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione - in riferimento alla contestazione del reato di inosservanza degli obblighi correlati alla sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 75 comma 2 del d.lgs. n.159 del 2011). In fatto, la condotta riguarda la violazione dell'obbligo di non allontanarsi in ore notturne dal proprio domicilio. In particolare, alle ore 23.50 del 30 novembre del 2020 il Pellicane veniva identificato in strada, nei pressi della abitazione ove aveva trovato ospitalità (da un cugino), e risultava coinvolto in una lite. 1.1 In motivazione, il Tribunale evidenzia che la violazione è certamente punibile. In particolare si osserva che la tesi difensiva (in tema di stato di necessità) è sfornita di supporto dimostrativo, trattandosi di mera prospettazione di una aggressione subìta da uno dei soggetti coabitanti, tale da determinare la necessità di portarsi all'esterno. Non vi è un accertamento pieno della effettiva dinamica dei fatti ed il Pellicane era ben consapevole del divieto di allontanarsi dalla abitazione in ore notturne. 2. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa in data :13 marzo 2023 ha confermato la prima decisione. In motivazione viene affrontato: a) il punto della eventuale scriminante dello stato di necessità. Su tale aspetto la Corte di Appello conferma le valutazioni espresse dal primo giudice, mancando del tutto la prova della situazione di pericolo che avrebbe reso legittima la condotta violatrice dell'obbligo; b) il tema della nuova sottoposizione alla misura di prevenzione in assenza di rivalutazione ex officio della condizione soggettiva di pericolosità. Circa tale aspetto la Corte di Appello rileva che il periodo detentivo antecedente la nuova sottoposizione è inferiore al limite dei due anni, cori assenza di vizio; c) il punto del trattamento sanzionatorio. Circa tale aspetto, viene confermata tanto l'incidenza della recidiva che il diniego delle attenuanti generiche.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge, vizio di motivazione, travisamento delle prove e vizio di correlazione tra accusa e sentenza. Il ricorrente evidenzia che la prescrizione imposta era, in realtà, ineseguibile (come sostenuto dal Tribunale del Riesame, nell'atto allegato al ricorso) per assenza di un domicilio. Dunque vi sarebbe un profilo non esaminato dalla Corte di Appello, incidente sulla affermazione di penale responsabilità. Si ritiene che tale circostanza di fatto abbia anche determinato un vizio di correlazione tra contestazione e decisione. Peraltro il Pellicane venne rinvenuto nell'area pertinenziale della abitazione ove aveva trovato temporaneo alloggio, in una situazione di fatto che esclude un vero e proprio allontanamento. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla esclusione dello stato di necessità. Si ritiene apodittica la affermazione circa la inesistenza del pericolo. Le conseguenze della lite erano evidenti; lo stesso Pellicane aveva riportato una ferita al braccio. Erano stati introdotti elementi idonei, quantomeno, a determinare il dubbio ragionevole circa l'esistenza della scrimlinante, ai sensi dell'art.530 comma 3 cod.proc.pen. 3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta validità della sottoposizione alla misura di prevenzione. Se è vero che l'ultimo periodo detentivo era inferiore a due anni, è anche vero che pochi mesi prima (si allega documentazione) il Pellicane aveva subìto altro periodo detentivo pari ad ulteriori sei mesi. I periodi', afferma il difensore, andavano unificati e la nuova sottoposizione doveva essere preceduta da rivalutazione ex officio della pericolosità. 3.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio. Non sarebbe stato motivato in modo adeguato l'incremento per recidiva ed i precedenti penali avrebbero avuto influenza anche sulla determinazione del minimo edittale, venendo in tal modo ad essere calcolati due volte.4. Il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato. 4.1 Il primo motivo è inammissibile perché non consentito, trattandosi di deduzione non formulata con i motivi di appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ). Ed invero, nell'atto di appello il tema della pretesa ineseguibilità della misura di prevenzione per assenza di un domicilio idoneo non è stato dedotto. Da ciò deriva che la motivazione espressa dal giudice di primo grado - che ha ritenuto il Pellicane consapevole del divieto a lui imposto, qualunque fosse la abitazione ove era ospitato - non è stata posta in discussione in secondo grado e l'imputato non può re-introdurre la doglianza in sede di legittimità. 4.2 II secondo motivo è infondato. Tanto il primo giudice (in rito abbreviato) che lai Corte di Appello hanno evidenziato che il mero dato obiettivo della presenza di lesioni (riscontrate anche sugli altri soggetti coinvolti nella lite) non può essere apprezzato quale elemento di prova dello stato di necessità, mancando del tutto l'accertamento della genesi dello 174-1 scontro fisico e della dinamica dei fatti. Si tratta di motivazione del tutto congrua, non rivalutabile in sede di legittimità. Ciò esclude, peraltro, l'applicazione della particolare regola di giudizio di cui all'art.530 comma 3 cod.proc.pen., pure invocata dal ricorrente. L'applicazione di detta disposizione, favorevole all'imputato, richiede l'esistenza di un effettivo contrasto probatorio relativo ai fondamenti in fatto della causa di giustificazione, contrasto che nel caso in esame è stato, con ineccepibile percorso logico, ritenuto insussistente. 4.3 II terzo motivo è infondato. La previsione di legge applicabile (art.14 comma 2 ter del d.lgs. n.159 del 2011) è chiara nel prevedere che l'obbligo di rivalutazione della pericolosità sociale, in caso di detenzione per espiazione pena, è correlato alla durata della detenzione "per almeno due anni" . Deve dunque trattarsi di un periodo detentivo unitario e non della sommatoria di periodi diversi, come prospettato dal ricorrente. 4.4 Il quarto motivo va dichiarato inammissibile per genericità.La Corte di Appello ha espresso specifica e articolata motivazione in punto di 'incidenza' della recidiva, contestata al Pellicane, sul trattamento sanzionatorio e pertanto il motivo è del tutto generico. 5. Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.