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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 08997/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30399/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 2029/2018 depositata il02/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per un composito motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 2 ottobre 2018, con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello della banca avverso sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, di condanna della medesima al pagamento, in favore dello Spalvieri, della somma di 29.912,50 €, oltre accessori, a titolo di ripetizione di indebito derivante da addebiti effettuati, nell’ambito di un rapporto di conto corrente affidato, in forza di clausole nulle in punto di capitalizzazione trimestrale, interessi ultra-legali e commissioni di massimo scoperto.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― L’unico mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 2946 c.c., sull’assunto che il giudice di merito avrebbe errato nel disattendere l’eccezione di prescrizione formulata dalla banca: -) sia laddove aveva ritenuto che dovesse distinguersi tra pagamenti solutori e pagamenti aventi funzione ripristinatoria, con applicazione di un diverso termine a quo nell’uno e nell’altro ca so, dal momento che, secondo la ricorrente, «il correntista ben avrebbe potuto agire per la ripetizione dell’asserito indebito, dal momento dei singoli pagamenti delle competenze, verificabili in verità a prescindere dall’invio degli estratti periodici, avendo egli in ogni momento del rapporto la facoltà di richiedere alla banca il saldo» (così a pagina 18 del ricorso); -) sia laddove aveva ritenuto essere onere della banca che eccepisce la prescrizione allegare e provare la natura solutoria delle rimesse effettuato in conto. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso va accolto nei limiti che seguono. 4.1.. ― Premesso che tra le parti, come risulta dalla sentenza impugnata, pagina 2, è intercorso un «rapporto di apertura di credito in conto corrente con concessione di fido », la Corte d’appello ha esattamente applicato il principio largamente ribadito secondo cui, in tal caso, occorre distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie, in applicazione del principio, affermato da Cass., Sez.

Un., 2 dicembre 2010, n. 24418, «costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva … l'approdo, nel comporre l'antinomia tra i contrapposti argomenti relativi al dies a quo del decorso prescrizionale dell'azione di ripetizione in ipotesi di domanda volta all'accertamento della nullità del titolo in forza del quale è il pagamento, in tesi indebito, è stato eseguito (dalla chiusura del conto o dall'annotazione di ciascun addebito in applicazione di clausola nulla), si connota per il suo rigore logico nell'individuazione dell'atto giuridico qualificabile come pagamento ― e dunque ripetibile ove indebito ― nell'ambito dello specifico rapporto di conto corrente bancario, in cui il saldo passivo non è immediatamente esigibile, salvo che non ecceda l'importo dell'affidamento concesso al correntista, o in ipotesi di conto corrente “scoperto”; non assistito da aperture di credito» (così, in motivazione,Cass., Sez.

Un. 13 giugno 2019, n. 15895).

Sicché, nella sua prima parte, il motivo è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c., essendosi la Corte di merito conformata alla giurisprudenza ferma di questa Corte.

4.2. ― Il motivo è viceversa fondato nella sua seconda parte, dal momento che la Corte d’appello ha affermato che la banca, a seguito dell’eccezione da essa formulata, avrebbe dovuto allegare e provare, e dunque prima ancora singolarmente individuare, la natura solutoria delle rimesse effettuate in conto.

Ma il principio da applicare nella materia è invece il seguente: «In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte» (Cass., Sez.

Un. 13 giugno 2019, n. 15895).

5. ― Il ricorso è accolto per quanto di ragione e rinviato alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] accoglie per quanto di ragione l’unico mezzo, cassa al riguardo la sentenza impugnata, e rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30399/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 2029/2018 depositata il02/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per un composito motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 2 ottobre 2018, con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello della banca avverso sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, di condanna della medesima al pagamento, in favore dello Spalvieri, della somma di 29.912,50 €, oltre accessori, a titolo di ripetizione di indebito derivante da addebiti effettuati, nell’ambito di un rapporto di conto corrente affidato, in forza di clausole nulle in punto di capitalizzazione trimestrale, interessi ultra-legali e commissioni di massimo scoperto. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― L’unico mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 2946 c.c., sull’assunto che il giudice di merito avrebbe errato nel disattendere l’eccezione di prescrizione formulata dalla banca: -) sia laddove aveva ritenuto che dovesse distinguersi tra pagamenti solutori e pagamenti aventi funzione ripristinatoria, con applicazione di un diverso termine a quo nell’uno e nell’altro ca so, dal momento che, secondo la ricorrente, «il correntista ben avrebbe potuto agire per la ripetizione dell’asserito indebito, dal momento dei singoli pagamenti delle competenze, verificabili in verità a prescindere dall’invio degli estratti periodici, avendo egli in ogni momento del rapporto la facoltà di richiedere alla banca il saldo» (così a pagina 18 del ricorso); -) sia laddove aveva ritenuto essere onere della banca che eccepisce la prescrizione allegare e provare la natura solutoria delle rimesse effettuato in conto. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va accolto nei limiti che seguono. 4.1.. ― Premesso che tra le parti, come risulta dalla sentenza impugnata, pagina 2, è intercorso un «rapporto di apertura di credito in conto corrente con concessione di fido », la Corte d’appello ha esattamente applicato il principio largamente ribadito secondo cui, in tal caso, occorre distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie, in applicazione del principio, affermato da Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418, «costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva … l'approdo, nel comporre l'antinomia tra i contrapposti argomenti relativi al dies a quo del decorso prescrizionale dell'azione di ripetizione in ipotesi di domanda volta all'accertamento della nullità del titolo in forza del quale è il pagamento, in tesi indebito, è stato eseguito (dalla chiusura del conto o dall'annotazione di ciascun addebito in applicazione di clausola nulla), si connota per il suo rigore logico nell'individuazione dell'atto giuridico qualificabile come pagamento ― e dunque ripetibile ove indebito ― nell'ambito dello specifico rapporto di conto corrente bancario, in cui il saldo passivo non è immediatamente esigibile, salvo che non ecceda l'importo dell'affidamento concesso al correntista, o in ipotesi di conto corrente “scoperto”; non assistito da aperture di credito» (così, in motivazione,Cass., Sez. Un. 13 giugno 2019, n. 15895). Sicché, nella sua prima parte, il motivo è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c., essendosi la Corte di merito conformata alla giurisprudenza ferma di questa Corte. 4.2. ― Il motivo è viceversa fondato nella sua seconda parte, dal momento che la Corte d’appello ha affermato che la banca, a seguito dell’eccezione da essa formulata, avrebbe dovuto allegare e provare, e dunque prima ancora singolarmente individuare, la natura solutoria delle rimesse effettuate in conto. Ma il principio da applicare nella materia è invece il seguente: «In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte» (Cass., Sez. Un. 13 giugno 2019, n. 15895). 5. ― Il ricorso è accolto per quanto di ragione e rinviato alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] accoglie per quanto di ragione l’unico mezzo, cassa al riguardo la sentenza impugnata, e rin
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