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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 43925/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv.to Marziali che insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 17 dicembre 2019, trasmessa a questa Corte di cassazione il 6 ottobre 2021, la corte di appello di Ancona confermava la pronuncia del tribunale di Fermo del 26 ottobre 2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di rapina impropria. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di rapina in difetto di prova certa della coazione fisica e psichica esercitata dal ricorrente nei confronti della persona offesa; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa qualificazione della condotta nell'ipotesi di rapina tentata; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione della attenuante di . cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi sono reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto al primo motivo, i giudici di merito con valutazione conforme hanno qualificato i fatti nei termini della rapina impropria segnalando entrambi come l'imputato, dopo essere stato raggiunto dalla persona offesa a seguito dell'impossessamento del marsupio, poneva in essere condotte tese inequivocabilmente con violenza ad assicurarsi l'impunità.

Al proposito occorre ricordare come secondo il costante orientamento di questa Corte di cassazione in tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza, quale elemento materiale del reato, non soltanto l'esercizio sul soggetto passivo di un vero e proprio costringimento fisico, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica o psichica del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, Rv. 270180 - 01).

Ne consegue affermare la manifesta infondatezza del primo motivo poiché le azioni materiali evidenziate dai giudici di merito imponevano alla vittima di subire la reazione del ricorrente. 2.2 II secondo motivo è inammissibile perché mai avanzato nell'atto di appello in cui non si proponeva alcuna richiesta di differente qualificazione dei fatti ed è comunque manifestamente infondato posto che l'imputato aveva comunque effettuato lo spossessamento, pur per un breve arco temporale, conseguendo così il profitto ed integrando la fattispecie consumata. 2.3 Il terzo motivo è anche esso puramente reiterativo poiché deduce violazione di legge e difetto di motivazione a fronte di una decisione di negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. basata su una precisa circostanza di fatto non contestabile nella presente sede, costituita dal valore dei beni sottratti oltre che dalla pluralità dei beni giuridici aggrediti.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19 ottobre 2022 I CONSIGLI,,[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] go 2 -[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv.to Marziali che insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 17 dicembre 2019, trasmessa a questa Corte di cassazione il 6 ottobre 2021, la corte di appello di Ancona confermava la pronuncia del tribunale di Fermo del 26 ottobre 2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di rapina impropria. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di rapina in difetto di prova certa della coazione fisica e psichica esercitata dal ricorrente nei confronti della persona offesa; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa qualificazione della condotta nell'ipotesi di rapina tentata; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione della attenuante di . cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi sono reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, i giudici di merito con valutazione conforme hanno qualificato i fatti nei termini della rapina impropria segnalando entrambi come l'imputato, dopo essere stato raggiunto dalla persona offesa a seguito dell'impossessamento del marsupio, poneva in essere condotte tese inequivocabilmente con violenza ad assicurarsi l'impunità. Al proposito occorre ricordare come secondo il costante orientamento di questa Corte di cassazione in tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza, quale elemento materiale del reato, non soltanto l'esercizio sul soggetto passivo di un vero e proprio costringimento fisico, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica o psichica del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, Rv. 270180 - 01). Ne consegue affermare la manifesta infondatezza del primo motivo poiché le azioni materiali evidenziate dai giudici di merito imponevano alla vittima di subire la reazione del ricorrente. 2.2 II secondo motivo è inammissibile perché mai avanzato nell'atto di appello in cui non si proponeva alcuna richiesta di differente qualificazione dei fatti ed è comunque manifestamente infondato posto che l'imputato aveva comunque effettuato lo spossessamento, pur per un breve arco temporale, conseguendo così il profitto ed integrando la fattispecie consumata. 2.3 Il terzo motivo è anche esso puramente reiterativo poiché deduce violazione di legge e difetto di motivazione a fronte di una decisione di negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. basata su una precisa circostanza di fatto non contestabile nella presente sede, costituita dal valore dei beni sottratti oltre che dalla pluralità dei beni giuridici aggrediti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 ottobre 2022 I CONSIGLI,,[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] go 2 -[OSCURATO:PERSONA]
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