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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 33319/2026

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so la sentenza del 10/10/2025 della Corte di appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminati i ricorsi avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appellodi Bari, in sede di rinvio a seguito di annullamento, decretato da questa Corte(Sez. 5, n. 16512 del 28/03/2025) limitatamente alla recidiva, della sentenzapronunciata il 18 settembre 2023, ha rideterminato, in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Trani del 28 gennaio 2022, in un anno di reclusione edeuro 260,00 di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e in un annoe mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa la pena inflitta nei confronti diAntonio Cirsone per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, cod. pen,commesso il 16 giugno 2014, ritenuta la recidiva specifica per [OSCURATO:PERSONA] e larecidiva reiterata per Cirsone;rilevato che i difensori degli imputati con separati atti d’impugnazione hannoarticolato due identici motivi, dolendosi dell’omessa concessione delle attenuantigeneriche con giudizio di prevalenza e dell’omessa esclusione della recidiva,nonché dell’indeterminatezza e genericità della motivazione sulla pena;preso atto che la censura sulle attenuanti generiche esula dal giudiziorescissorio atteso che il relativo motivo di ricorso avverso la sentenza emessadalla Corte di appello di Catania il 18 settembre 2023 è stato ritenutomanifestamente infondato dalla Corte di cassazione, mentre aspecifica è la criticasulla recidiva, della quale gli atti d’impugnazione si limitano a sottolineare lafacoltatività;ritenuto che anche la doglianza sulla dosimetria della pena èmanifestamente infondata: dopo aver esaminato la personalità degli imputati inrelazione ai precedenti penali, la Corte di appello ha determinato la pena base inprossimità del minimo edittale, apportando un aumento per la recidiva, inragione della maggiore pericolosità di cui il nuovo delitto è stato reputatoespressione, così conformandosi all’indicazione giurisprudenziale secondo cui lagraduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti edalle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia contodell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "penacongrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo allagravità del reato o alla capacità a delinquere, fermo restando che non ènecessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cuivenga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 6877 del26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243 -01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288- 01);ritenuto che pertanto i ricorsi sono inammissibili, in quanto fondati sucensure non consentite o manifestamente infondate a fronte di un criterio digiudizio corretto;considerato che alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 10/10/2025 della Corte di appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminati i ricorsi avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appellodi Bari, in sede di rinvio a seguito di annullamento, decretato da questa Corte(Sez. 5, n. 16512 del 28/03/2025) limitatamente alla recidiva, della sentenzapronunciata il 18 settembre 2023, ha rideterminato, in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Trani del 28 gennaio 2022, in un anno di reclusione edeuro 260,00 di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e in un annoe mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa la pena inflitta nei confronti diAntonio Cirsone per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, cod. pen,commesso il 16 giugno 2014, ritenuta la recidiva specifica per [OSCURATO:PERSONA] e larecidiva reiterata per Cirsone;rilevato che i difensori degli imputati con separati atti d’impugnazione hannoarticolato due identici motivi, dolendosi dell’omessa concessione delle attenuantigeneriche con giudizio di prevalenza e dell’omessa esclusione della recidiva,nonché dell’indeterminatezza e genericità della motivazione sulla pena;preso atto che la censura sulle attenuanti generiche esula dal giudiziorescissorio atteso che il relativo motivo di ricorso avverso la sentenza emessadalla Corte di appello di Catania il 18 settembre 2023 è stato ritenutomanifestamente infondato dalla Corte di cassazione, mentre aspecifica è la criticasulla recidiva, della quale gli atti d’impugnazione si limitano a sottolineare lafacoltatività;ritenuto che anche la doglianza sulla dosimetria della pena èmanifestamente infondata: dopo aver esaminato la personalità degli imputati inrelazione ai precedenti penali, la Corte di appello ha determinato la pena base inprossimità del minimo edittale, apportando un aumento per la recidiva, inragione della maggiore pericolosità di cui il nuovo delitto è stato reputatoespressione, così conformandosi all’indicazione giurisprudenziale secondo cui lagraduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti edalle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia contodell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "penacongrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo allagravità del reato o alla capacità a delinquere, fermo restando che non ènecessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cuivenga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 6877 del26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243 -01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288- 01);ritenuto che pertanto i ricorsi sono inammissibili, in quanto fondati sucensure non consentite o manifestamente infondate a fronte di un criterio digiudizio corretto;considerato che alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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