CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18264/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 17/09/2024 confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 12/07/2022, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 55 legge n. 689/1981. Rileva che, pur avendo richiesto con il quarto motivo di appello la sostituzione della pena detentiva con quella della semilibertà prevista dall’art. 55 della legge n. 689/1981, la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione; che non può ritenersi configurabile un diniego implicito, atteso che non sussiste nessuna delle condizioni ostative di cui all’art. 59 legge n. 689/1981. 3. Il ricorso è fondato. Invero, la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione, anche grafica, a fronte di uno specifico motivo di appello, il quarto, che sollecitava la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della semilibertà, ai sensi dell’art. 55 della legge n. 689/1981, non ricorrendo le condizioni ostative di cui all’art. 59 legge n. 689/1981. Né possono trarsi dal tessuto motivazionale elementi da cui desumere che la doglianza sia stata implicitamente esaminata, atteso che l’unico riferimento che si rinviene in entrambe le sentenze di merito è relativo ai precedenti penali da cui l’imputato risulta gravato, dato questo di per sé astrattamente non ostativo, potendolo diventare in concreto, qualora con idonea motivazione siano ritenuti sintomatici di una personalità trasgressiva che non offre garanzie in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva. Si impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al profilo della pena sostitutiva, con rinvio ad una diversa sezione della Corte di appello di Palermo, affinché valuti se sussistono i presupposti per applicare la sanzione sostitutiva richiesta. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena sostitutiva richiesta con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della C