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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19263/2026

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ex lege pressol’indirizzo di posta elettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], BoscoRoberto, [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fragala' CrimiSalvatore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Manara SantaEloisa, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati exlege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’[OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7052/2024 depositatail 11/11/2024;Numero registro generale 9829/2025Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 19263/2026Data pubblicazione 11/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrenti abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 in relazione ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e in euro7.500,00 quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per compensi, oltrealle spese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ex lege pressol’indirizzo di posta elettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], BoscoRoberto, [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fragala' CrimiSalvatore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Manara SantaEloisa, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati exlege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’[OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7052/2024 depositatail 11/11/2024;Numero registro generale 9829/2025Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 19263/2026Data pubblicazione 11/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrenti abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 in relazione ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e in euro7.500,00 quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per compensi, oltrealle spese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il PresidenteLina Rubino
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