CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 17271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2710-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; Oggetto R.G.N. 2710/2020 Cron. Rep. Ud. 17/03/2021 CC - resisten te con mandato - avverso la sentenza n. 672/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 31/10/2019 R.G.N. 1089/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza n. 672 del 2019, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria ([OSCURATO:PERSONA]), avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che, confermando il provvedimento emesso dalla com- petente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il ri- conoscimento dello status di rifugiato nonché della protezione sussi- diaria ed umanitaria. 2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato che, insieme ai fra- telli, era stato sottoposto ad una serie di maltrattamenti da parte della matrigna; che a seguito della morte della sorella più piccola a causa di un incidente causato da alcuni ragazzi che la matrigna aveva aizzato contro di loro, il padre aveva divorziato e da quel momento avevainiziato a lavorare fino a quando un incendio aveva devastato i campi e ogni cosa cosicché la sua famiglia era caduta in povertà; che si era trasferito a Kano per lavorare e che era stato, in un primo momento, aiutato da un uomo che poi lo avrebbe voluto immolare in un rito sacrificale cui si era sottratto fuggendo ed imbarcandosi per l’Italia. 3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato la totale inattendibilità del racconto; la mancanza dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato ovvero della protezione sus- sidiaria ex art. 14 lett. a) e b) D.lgs. n. 251/2007; ha sottolineato, inoltre, che doveva escludersi che il Paese di origine del richiedente versasse in una situazione di violenza indiscriminata tale da rappre- sentare nel caso concreto una minaccia grave alla vita o alla persona del richiedente; ha ritenuto, infine, che non erano state dimostrate né particolari condizioni di vulnerabilità né una reale integrazione sociale o lavorativa in Italia ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. 4. Avverso il provvedimento della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’even- tuale partecipazione all’udienza di discussione. 6. La redazione della ordinanza è stata assegnata ad altro com- ponente del Collegio giudicante, con provvedimento del 21 aprile 2023, a seguito del pensionamento dell’originario Relatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applica- zione degli artt. 2, 3, 5 d. lgs n. 251/07, art. 3, 8, 32 d. lgs n. 25/08, art. 28 DPR 394/99, per non avere la Corte d'Appello va- lutato la credibilità del richiedente sulla base dei parametri stabi- liti nell'art. 3 comma 5° d. lgs n. 251/07. Lamenta il ricorrente che, difformemente da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, il proprio racconto è perfettamente dettagliato ed analitico, es- sendo stato compiuto ogni sforzo per dimostrarne la veridicità nonché prodotto evidenze documentali. 3. Il motivo è inammissibile. 4. Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma. 5, lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007. Tale apprezza- mento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motiva- zione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera in- sufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rila- sciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019). 5. Nel caso di specie, nessuna censura è stata svolta dal ricorrente in ordine ad un'eventuale grave anomalia della motivazione (nei termini sopra illustrati) resa dalla Corte d'Appello di Perugia, la quale, oltre a ritenere il suo racconto inattendibile in relazione alla genericità delle sue dichiarazioni, ha altresì fornito una ratio decidendi alternativa, in relazione al fatto che le vicende narrate dal richiedente erano da riferirsi ad una vicenda personale e non a timori di rientrare nel paese di origine per eventuali persecu- zioni in atto. 6. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d. lgs n. 251/07 e in partico- lare alla lett. b), 8e 25 d. lgs n. 25/08, 2,3,4,5, e 2, 3, 4, 5 e 9 CEDU. Lamenta il ricorrente che il giudice di merito ha omesso í riportare i dati e di effettuare gli accertamenti relativi al suo paese d'origine, non essendo stata citata neppure alcuna fonte di infor- mazione, né con riferimento al pericolo di grave danno dedotto ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) d. lgs n. 251/07, sia con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. c) legge cit.. 7. Il motivo è inammissibile. In ordine al pericolo di danno grave dedotto anorma dell'art. 14 lett. a e b) legge cit., il ricorrente ha lamentato che il giudice di merito è venuto meno all'obbligo di cooperazione istruttoria, non considerando, tuttavia, che questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni del richie- dente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, d. lgs. n. 251 del 2007 (come nel caso di specie), non occorre procedere ad un approfondi- mento istruttorio officioso circa la prospettata situazione perse- cutoria nel Paese di origine -analogo discorso vale per il pericolo di "danno grave" - salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori" (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass.31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340). Quanto, invece, alla dedotta esistenza di una situazione di violenza generalizzata, deve darsi atto che la Corte di merito ha indicato le fonti, accreditate e aggiornate,da cui ha tratto la conoscenza dell'insussistenza di una tale situazione. 8. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applica- zione degli artt. 2, 3, 5 d. lgs n. 251/07, 3, 8, 32 d. lgs n. 25/08, 5 comma 6° e 19 comma 1° d. lgs n. 286/98 nonché l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1°, n. 5, cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente che i fatti dallo stesso rappresentanti ben avrebbero potuto condurre al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umani- tari. Peraltro, non si è dato conto che il ricorrente ha riferito di essere transitato in Libia e delle sofferenze dallo stesso patite in tale paese. Infine, lamenta il ricorrente l'omessa valutazione comparativa tra il contesto di vita nel paese di accoglienza, in cui ha raggiunto un considerevole livello di integrazione, e quello del suo paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio in quest'ul- timo possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani. 9. A nche tale motivo è inammissibile. 10.Va, in primo luogo, osservato che il giudice di merito ha coeren- temente valorizzato, al fine di escludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente, richiesta per il ricono- scimento della protezione umanitaria, quegli stessi fatti che sono stati ritenuti non credibili ai fini del riconoscimento delle prote- zioni maggiori. 11. Quanto al transito del ricorrente in Libia, il motivo difetta di au- tosufficienza. Posto che non risulta che il richiedente, in relazione a tale esperienza, avesse dedotto la sussistenza di un'attuale condizione di vulnerabilità, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendumdel precedente grado del giudizio, non essendo pro- spettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricor- rente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro dedu- zione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al prin- cipio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto. 12.Infine, il ricorrente fonda la sua domanda di riconoscimento della protezione umanitaria sulla dedotta integrazione sociale, non confrontandosi minimamente con la precisa argomentazione del giudice d'Appello che l'ha, invece, esclusa sul rilievo che il conte- sto familiare, in relazione al quale effettuare la valutazione com- parativa di vulnerabilità, era stato completamente modificato. 13.Non si liquidano le spese di lite, non avendo il Ministero svolto attività difensiva. 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da disposi- tivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d