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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2026

Cassazione n. 26572/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa di reclusione di Spoleto, con atto dattiloscritto ricevuto e trasmesso il 24/1/2026 ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. dall'Ufficio matricola del carcere, ha proposto personalmente reclamo averso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che, in data 16/1/2026, aveva rigettato la richiesta di avvio a programma di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen. avanzata anch'essa personalmente.

2. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, col provvedimento presidenziale in epigrafe del 17/3/2026, osservato che la normativa vigente non prevede un'ipotesi di reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza che abbia respinto la richiesta di avvio a un programma di giustizia riparativa, applicato il disposto di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, ritenuta l'astratta qualificazione dell'atto come ricorso per cassazione, e 1salva ogni valutazione sulla ammissibilità dello stesso, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, per le determinazioni di propria competenza.

3. Il sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione proposta deve essere qualificata come reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente.

1. Questa Corte intende dare continuità al principio da ultimo affermato da Sez. 1, n. 18811 del 5/03/2026, X., non mass., in motiv. § 3 che, traendo spunto dal recente intervento di Sez.

U n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325-01, ha affermato che lo strumento d'impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al percorso di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen. deve essere individuato, nel caso di rigetto emesso dal Magistrato di sorveglianza, nel reclamo al Tribunale di sorveglianza e non nel ricorso diretto per cassazione.

Invero - si è condivisibilmente motivato - i provvedimenti che il magistrato di sorveglianza adotta decidendo sulle richieste del condannato inerenti a sue situazioni soggettive sono di regola reclamabili dinnanzi al Tribunale di sorveglianza; se ne ha conferma dalla previsione dell'art. 35-bis ord. pen. per quel che attiene alle decisioni del magistrato in ordine alle richieste con cui si prospettano compressioni all'esercizio dei diritti del condannato detenuto conseguenti alla inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria di disposizioni di legge o di regolamento; dalla previsione dell'art. 30-bis ord. pen. per quel che concerne le impugnazioni delle decisioni del magistrato con cui si provvede sulle richieste di permesso.

Non v'è ragione, allora, per derogare ad un sistema che, in materia di diritti del condannato, riconosce il doppio grado di merito, e l'assunto è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza prima oggetto di richiamo, nella parte in cui hanno evidenziato, nel riconoscere l'impugnabilità del provvedimento di diniego all'accesso al percorso di giustizia riparativa, che consentire "l'impugnazione tramite il solo ricorso per cassazione significherebbe precludere all'interessato la possibilità di agitare compiutamente quelle doglianze che si riferiscono alla valutazione discrezionale del giudice in ordine all'utilità del programma per la soluzione delle questioni originate dalla commissione del reato e all'assenza di pericolo concreto derivanti dallo svolgimento del programma". 2Ne discende che l'impugnazione avverso i provvedimenti in materia di giustizia riparativa segue la procedura del reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis ord. pen. (in termini Sez. 1, n. 18811 del 5/03/2026, X., non mass., in motìv. § 3).

2. In applicazione del principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., pertanto, il ricorso deve essere riqualificato come reclamo e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Perugia per la decisione, in applicazione del principio di diritto secondo il quale lo strumento d'impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al percorso di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen. deve essere individuato, nel caso di rigetto emesso dal Magistrato di sorveglianza, nel reclamo al Tribunale di sorveglianza e non nel ricorso diretto per cassazione.

P.Q.M.

Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa di reclusione di Spoleto, con atto dattiloscritto ricevuto e trasmesso il 24/1/2026 ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. dall'Ufficio matricola del carcere, ha proposto personalmente reclamo averso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che, in data 16/1/2026, aveva rigettato la richiesta di avvio a programma di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen. avanzata anch'essa personalmente. 2. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, col provvedimento presidenziale in epigrafe del 17/3/2026, osservato che la normativa vigente non prevede un'ipotesi di reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza che abbia respinto la richiesta di avvio a un programma di giustizia riparativa, applicato il disposto di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, ritenuta l'astratta qualificazione dell'atto come ricorso per cassazione, e 1salva ogni valutazione sulla ammissibilità dello stesso, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, per le determinazioni di propria competenza. 3. Il sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione proposta deve essere qualificata come reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente. 1. Questa Corte intende dare continuità al principio da ultimo affermato da Sez. 1, n. 18811 del 5/03/2026, X., non mass., in motiv. § 3 che, traendo spunto dal recente intervento di Sez. U n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325-01, ha affermato che lo strumento d'impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al percorso di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen. deve essere individuato, nel caso di rigetto emesso dal Magistrato di sorveglianza, nel reclamo al Tribunale di sorveglianza e non nel ricorso diretto per cassazione. Invero - si è condivisibilmente motivato - i provvedimenti che il magistrato di sorveglianza adotta decidendo sulle richieste del condannato inerenti a sue situazioni soggettive sono di regola reclamabili dinnanzi al Tribunale di sorveglianza; se ne ha conferma dalla previsione dell'art. 35-bis ord. pen. per quel che attiene alle decisioni del magistrato in ordine alle richieste con cui si prospettano compressioni all'esercizio dei diritti del condannato detenuto conseguenti alla inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria di disposizioni di legge o di regolamento; dalla previsione dell'art. 30-bis ord. pen. per quel che concerne le impugnazioni delle decisioni del magistrato con cui si provvede sulle richieste di permesso. Non v'è ragione, allora, per derogare ad un sistema che, in materia di diritti del condannato, riconosce il doppio grado di merito, e l'assunto è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza prima oggetto di richiamo, nella parte in cui hanno evidenziato, nel riconoscere l'impugnabilità del provvedimento di diniego all'accesso al percorso di giustizia riparativa, che consentire "l'impugnazione tramite il solo ricorso per cassazione significherebbe precludere all'interessato la possibilità di agitare compiutamente quelle doglianze che si riferiscono alla valutazione discrezionale del giudice in ordine all'utilità del programma per la soluzione delle questioni originate dalla commissione del reato e all'assenza di pericolo concreto derivanti dallo svolgimento del programma". 2Ne discende che l'impugnazione avverso i provvedimenti in materia di giustizia riparativa segue la procedura del reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis ord. pen. (in termini Sez. 1, n. 18811 del 5/03/2026, X., non mass., in motìv. § 3). 2. In applicazione del principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., pertanto, il ricorso deve essere riqualificato come reclamo e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Perugia per la decisione, in applicazione del principio di diritto secondo il quale lo strumento d'impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al percorso di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen. deve essere individuato, nel caso di rigetto emesso dal Magistrato di sorveglianza, nel reclamo al Tribunale di sorveglianza e non nel ricorso diretto per cassazione. P.Q.M. Q P.Q.M
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