CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 43024/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 10/12/2018 del Tribunale di Roma, con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena di 9 mesi di arresto e 9.000 euro di ammenda (Caristena) e 4 mesi di arresto e 6.000 euro di ammenda (Ferrara), in relazione al reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la sola Carìstena, lamentando, con un primo motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla acquisizione dei documenti dimostrativi della anteriorità, rispetto a quanto indicato in sentenza, della realizzazione delle opere oggetto della contestazione, oltre che della loro non attribuibilità alla ricorrente; con un secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con motivazione insufficiente, fondata sulla sola esistenza di precedenti condanne. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, sia a causa della genericità di entrambi i motivi cui è stato affidato, privi della illustrazione delle ragioni che ne giustificherebbero l'accoglimento e di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, sia a causa della loro manifesta infondatezza. La censura relativa alla mancata acquisizione dei documenti, non meglio specificati, da cui dovrebbe trarsi una diversa epoca di realizzazione dei lavori abusivi e la loro riconducíbílítà a terzi, oltre che priva della allegazione della decisivítà di tali documenti (di cui non è neppure stato indicato il contenuto), è manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello, nel confermare la responsabilità della ricorrente, evidenziato che all'atto del sopralluogo nell'immobile di sua proprietà, in data 26/1/2016, i lavori erano ancora in corso, con la conseguente correttezza della attribuzione della loro realizzazione alla Caristena quale proprietaria e committente. Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse in considerazione dei numerosi precedenti penali della ricorrente e della assenza di elementi di positiva considerazione sul suo conto, non prospettati neppure con il ricorso per cassazione: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art.133 cod. pen., giudicati assorbenti nel giudizio negativo sulla personalità della ricorrente, che questa ha sindacato in modo generico e sul piano delle valutazioni di merito, dunque in modo non consentito in sede di legittimità. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una i eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria dell'inammissibilìtà consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]