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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35457/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, previa determinazione della competenza in capo al Tribunale di sorveglianza di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Palermo, rigettata l'eccezione di incompetenza presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'istanza presentata nell'interesse dello stesso per ottenere misure alternative - in relazione alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione che costui doveva espiare, come determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma il 7 aprile 2021, n. 200/2021 SIEP - rigettava la domanda di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarava inammissibile quella di detenzione domiciliare.

2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce violazione di legge, affermando che il Tribunale di sorveglianza di Palermo avrebbe dovuto accogliere l'eccezione difensiva di incompetenza territoriale e ritenere, ai sensi dell'art. 677 cod. proc. pen., la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, perché l'interessato, al momento della presentazione dell'istanza, era domiciliato, in stato di libertà, in Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. L'art. 677 cod. proc. pen., che indica le regole sulla competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza, stabilisce che, quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio al momento della richiesta.

1.2. Nel caso in esame, è decisivo rilevare che nell'atto valutato dal Tribunale di sorveglianza, presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla notifica del citato provvedimento di cumulo di pene del 21 aprile 2022 e recante domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, è indicato il domicilio dell'interessato in Roma, via dei Marsi n. 68.

1.3. In applicazione dell'art. 677 cod. proc. pen., quindi, non è competente a conoscere delle domande in argomento il Tribunale di sorveglianza di Palermo, ma quello di Roma.

1.4. Non può essere condivisa, invece, l'affermazione resa nel provvedimento impugnato, in base alla quale l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa non poteva essere accolta perché la competenza territoriale si era radicata nel Tribunale di sorveglianza di Palermo, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, in quanto il procedimento era stato iscritto il 20 luglio 2020 con riferimento alla pena minore portata dal provvedimento di cumulo emesso precedentemente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, n. 145/2020 SIEP.

In realtà, nel presente caso non sussistono le condizioni per applicare il suddetto principio, volto a stabilire l'insensibilità, ai fini dell'individuazione del giudice competente in fase esecutiva, delle modifiche di una situazione relativa a una determinata istanza già presentata.

Ciò che rileva nel caso in esame, infatti, è la situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza in valutazione, indipendentemente dalla situazione configurabile in relazione ad altra domanda presentata precedentemente.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata risulta emessa in violazione di legge e deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.

P.Q.M .

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, previa determinazione della competenza in capo al Tribunale di sorveglianza di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Palermo, rigettata l'eccezione di incompetenza presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'istanza presentata nell'interesse dello stesso per ottenere misure alternative - in relazione alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione che costui doveva espiare, come determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma il 7 aprile 2021, n. 200/2021 SIEP - rigettava la domanda di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarava inammissibile quella di detenzione domiciliare. 2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce violazione di legge, affermando che il Tribunale di sorveglianza di Palermo avrebbe dovuto accogliere l'eccezione difensiva di incompetenza territoriale e ritenere, ai sensi dell'art. 677 cod. proc. pen., la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, perché l'interessato, al momento della presentazione dell'istanza, era domiciliato, in stato di libertà, in Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'art. 677 cod. proc. pen., che indica le regole sulla competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza, stabilisce che, quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio al momento della richiesta. 1.2. Nel caso in esame, è decisivo rilevare che nell'atto valutato dal Tribunale di sorveglianza, presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla notifica del citato provvedimento di cumulo di pene del 21 aprile 2022 e recante domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, è indicato il domicilio dell'interessato in Roma, via dei Marsi n. 68. 1.3. In applicazione dell'art. 677 cod. proc. pen., quindi, non è competente a conoscere delle domande in argomento il Tribunale di sorveglianza di Palermo, ma quello di Roma. 1.4. Non può essere condivisa, invece, l'affermazione resa nel provvedimento impugnato, in base alla quale l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa non poteva essere accolta perché la competenza territoriale si era radicata nel Tribunale di sorveglianza di Palermo, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, in quanto il procedimento era stato iscritto il 20 luglio 2020 con riferimento alla pena minore portata dal provvedimento di cumulo emesso precedentemente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, n. 145/2020 SIEP. In realtà, nel presente caso non sussistono le condizioni per applicare il suddetto principio, volto a stabilire l'insensibilità, ai fini dell'individuazione del giudice competente in fase esecutiva, delle modifiche di una situazione relativa a una determinata istanza già presentata. Ciò che rileva nel caso in esame, infatti, è la situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza in valutazione, indipendentemente dalla situazione configurabile in relazione ad altra domanda presentata precedentemente. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata risulta emessa in violazione di legge e deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M . Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.
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