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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35581/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 RG 10924/24 - [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché meramente reiterativo dell'atto di appello nonché, nel complesso, manifestamente infondato.

Con l'unico motivo di ricorso la difesa prospetta l'insussistenza dell'evasione perché il luogo dove il ricorrente è stato sorpreso dagli operanti di polizia giudiziaria - cioè il ballatoio prospiciente la sua abitazione - sarebbe da qualificarsi come pertinenza dell'abitazione stessa.

Un luogo, dunque, dove il ricorrente sarebbe stato pienamente autorizzato a trovarsi.

Tale prospettazione risulta innanzitutto contraria alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che esclude dalla nozione di abitazione le aree condominiali come i ballatoi (ex multís, Sez. 6, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744).

In punto di fatto, poi, occorre considerare che la sentenza di appello ha dato conto del fatto che il ricorrente sia stato visto dagli operanti dirigersi verso l'uscita dello stabile e che, dunque, la sua presenza sul ballatoio fosse un tentativo maldestro di simulare una giustificazione per la sua condotta.

Si tratta di una ricostruzione che la difesa non è riuscita a disarticolare e che ha correttamente condotto il giudice di merito a confermare la condanna già emessa in primo grado.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 RG 10924/24 - [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché meramente reiterativo dell'atto di appello nonché, nel complesso, manifestamente infondato. Con l'unico motivo di ricorso la difesa prospetta l'insussistenza dell'evasione perché il luogo dove il ricorrente è stato sorpreso dagli operanti di polizia giudiziaria - cioè il ballatoio prospiciente la sua abitazione - sarebbe da qualificarsi come pertinenza dell'abitazione stessa. Un luogo, dunque, dove il ricorrente sarebbe stato pienamente autorizzato a trovarsi. Tale prospettazione risulta innanzitutto contraria alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che esclude dalla nozione di abitazione le aree condominiali come i ballatoi (ex multís, Sez. 6, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744). In punto di fatto, poi, occorre considerare che la sentenza di appello ha dato conto del fatto che il ricorrente sia stato visto dagli operanti dirigersi verso l'uscita dello stabile e che, dunque, la sua presenza sul ballatoio fosse un tentativo maldestro di simulare una giustificazione per la sua condotta. Si tratta di una ricostruzione che la difesa non è riuscita a disarticolare e che ha correttamente condotto il giudice di merito a confermare la condanna già emessa in primo grado. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 35581/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris