CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 2.2.2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di improcedibilità resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione dei reati edilizi agli stessi contestati ritenendo la mancanza della prova evidente della loro innocenza e ha al contempo revocato in parziale riforma della pronuncia di primo grado l'ordine di demolizione riferito alle opere in contestazione. 2. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo, nel premettere come la richiesta rivolta alla Corte di appello era quella di rimediare alla violazione delle regole decisorie in cui era incorso il Tribunale nel dichiarare estinti i reati edilizi, deduce, invocando il vizio motivazionale, lo stretto collegamento tra i reati edilizi e quello di falso da cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per insussistenza del fatto il che imponeva che ad identica conclusione avrebbe dovuto pervenirsi anche per gli altri reati entrando ora per allora nel merito del compendio istruttorio così come era stato fatto per il reato di falso. Lamenta che invece la Corte di appello si fosse limitata a profferire il giudizio senza porsi nella condizione del giudice di primo grado come se la causa di estinzione fosse maturata successivamente alla pronuncia del Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo deducono, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 129, 530 e 531 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che essendo state presentate in data 9.12.2004 due domande di condono cui l'amministrazione comunale non aveva dato risposta e che essendo stata rigettata la successiva DIA inoltrata da Borruso padre in data 15.12.2005 per il rifacimento del tetto, realizzato in PVC, in una struttura in calcestruzzo, il quesito sottoposto ai giudici era quello di valutare se l'opera preesistente, ovverosia quella eseguita in PVC, non essendo stata la trasformazione del tetto in calcestruzzo mai realizzata, potesse ritenersi o meno ultimata ai fini della presentazione della domanda di concessione in sanatoria. Evidenziano come a seguito dell'assoluzione del Borruso dal reato di falso la risposta non potesse che essere positiva, dovendosi l'opera ritenere ultimata con la presenza del tetto in PVC in conformità alle conclusioni del tecnico Fratini, secondo il quale già del 2001 la struttura doveva ritenersi un volume finito completo di copertura al di là della tecnica impiegata, con conseguente condonabilità della stessa. 2.3. Con il terzo motivo deducono, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 129, 530 e 531 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che in ogni caso non sussistevano elementi per ritenere la responsabilità dei figli Gianluca e [OSCURATO:PERSONA], la cui unic,-1 colpa er-,ì quella di essere semplici intestatari del terreno su cui il padre Gian;:.)iero ave,;a realizzato i manufatti in questione in quanto donatari, imponendo. pertanto per costoro la formula assolutoria nel merito 3. Con successiva memoria in replica alla requisitoria del Procuratore Generale la difesa ha ulteriormente sviluppato i motivi del ricorso evidenziando come fossero già entrate nel portato istruttorio le. evidenze dell'insussistenza dell'abuso edilizio stanti le dichiarazioni rese in dibattimento sia dal consulente di parte [OSCURATO:PERSONA] e del vigile che aveva eseguito il sequestro del manufatto [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può ritenerg ammissibile. La Corte capitolina ha fatto buon governo del principio secondo il quale in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La conferma della declaratoria di improcedibilità per i reati edilizi in quanto estinti per prescrizione non può ritenersi scalfita dalle doglianze difensive che, nel prospettare la pendenza da oltre vent'anni di due procedimenti di condono - i cui esiti non appaiono, per vero, legittimamente definibili in termini di accoglimento - introducono questioni sulla UesbneJilultimazione delle opere che si pongono in stridente contrastocon la giurisprudenza di questa Corte secondo cui tale nozione si identifica con la realizzazione del manufatto a rustico, completo di copertura . Su tale punto risulta peraltro essersi già espresso il Tribunale: la sentenza di primo grado evidenzia chiaramente come l'insussistenza di un tetto non identificabile in un telo di plastica agganciato ad una sottostante struttura metallica, non consentiva di ritenere i due immobili, l'uno destinato a civile abitazione e l'altro a custodia per attrezzi, ultimati alla data del 31.3.2003, termine ultimo ai sensi dell'art. 32 dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 269 (cd. terzo condono), con conseguente insussistenza dei presupposti, stante la natura abusiva dei manufatti, per una pronuncia assolutoria nel merito. Di nessuna censura è conseguentemente passibile la pronuncia impugnata che, nell'evidenziare in un'ottica quanto mai benevola la necessità di ulteriori accertamenti non consentendo le risultanze fino allora acquisite di ritenere l'opera ultimata, esclude la sussistenza della prova positiva dell'innocenza degli imputati, non emergente ictu oculi.Né le suddette conclusioni possono ritenersi confutate in ordine alla posizione dei figli di [OSCURATO:PERSONA] con la mera rivendicazione della loro estraneità alle opere, astrattamente enunciata in ragione della loro formale titolarità del terreno, non potendosi escludere, come evidenziato dalla sentenza impugnata sulla scia di una consolidata interpretazione giurisprudenziale, la responsabilità del proprietario non committente in difetto di accertamenti sui soggetti che hanno presentato la domanda di condono, sulla disponibilità di fatto dell'area e del manufatto ivi realizzato, sull'attività di vigilanza eventualmente svolta nel corso dell'esecuzione dei lavori: tutti profili integralmente tralasciati dalla difesa che non arriva a riempire di contenuto la dispiegata contestazione fornendo l'evidenza che si trattasse di elementi pacificamente già acquisiti al processo. Segue all'esito del ricorso la condanna dei ricorrenti, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento da parte di ciascuno di essi di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore