CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] i 1. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 c.p. (capo A) e per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 c.p.p. (capo B), ricorre per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione in ordine all'entità dell'aumento stabilitd per la continuazione col reato satellite di cui al capo B). 2. Il ricorso è inammissibile. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, infatti, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Va poi ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impe- gno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettizia- mente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come "Ciò posto va tuttavia chia- rito che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trat- tamento sanzionatori. Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai 'criteri di cui all'art. 133 cod. pen.' deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i cri- k teri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497)".Alla luce dei suesposti principi, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi congrua ed adeguata, avendo la Corte territoriale specificato che le circostanze del risarcimento del danno derivante dal reato di cui al capo A) e del tentativo di risarcire quello del reato cui al capo B) fossero da ritenersi meramente strumentale e per nulla indice di resipiscenza, considerati i precedenti specifici con- cernenti condotte realizzate prima e dopo i fatti reato in imputazione e le modalità delle condotte, indicative di una particolare scaltrezza e assenza di scrupolo, dimo- strata dall'essersi fatto schermo con un minore e dell'aver approfittato della condi- zione di difficoltà delle parti offese. [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con tale esauriente apparato argomentativo, che ri- sulta ben più ampio di quello sintetizzato nel motivo di ricorso. 3. Infine, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla I. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile a querela di parte: ciò in quanto deve ritenersi estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto che è stato già enunciato con riferimento al reato di appropriazione indebita dalle Sezioni Unite della S.C., ossia che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 4. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. sent. n. 186 del 07/06/2000), al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Cos