CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04394/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui la ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere del tutto generico, è teso a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte del merito a pagina 2 della sentenza impugnata; rilevato che è pervenuta rinuncia al ricorso ma l'inammissibilità originaria del presente ricorso prevale sulla rinuncia all'impugnazione, che, come causa di inammissibilità sopravvenuta, presuppone in ogni caso la valida instaurazione del rapporto processuale a cui si intende rinunciare (Sez. 5, n. 27923 del 22/02/2018, Salvaderi, Rv. 273230 - 01); rilevato, inoltre, che la rinuncia è del tutto generica, non essendo indicate le ragioni di essa; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.1111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis