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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 25862/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del carattere doloso dell'allontanamento dall'abitazione (vedi p.2 della sentenza impugnata); ritenuto che le deduzioni sviluppate nei residui motivi di ricorso (in punto di 131 bis c.p. e trattamento sanzionatorio) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione anche su tali punti, evidenziando l'intensità del dolo e la conseguente maggiore gravità del fatto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] - - ;stensore [OSCURATO:PERSONA] sent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del carattere doloso dell'allontanamento dall'abitazione (vedi p.2 della sentenza impugnata); ritenuto che le deduzioni sviluppate nei residui motivi di ricorso (in punto di 131 bis c.p. e trattamento sanzionatorio) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione anche su tali punti, evidenziando l'intensità del dolo e la conseguente maggiore gravità del fatto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] - - ;stensore [OSCURATO:PERSONA] sent
Sentenza Cassazione n. 25862/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris