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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27123/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si richiede l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato ex art. 628, cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente in base all'intervenuta pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato, poiché secondo l'interpretazione della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo» e, nel caso di specie, depone, palesemente, per l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito e, in particolare, appare ictu ocull come non possa ravvisarsi la lieve entità nel contegno posto in essere dal ricorrente a fronte della modalità della condotta criminosa, trattandosi di una condotta di rapina pluriaggravata in quanto posta in atto da più persone riunite, in luogo isolato ed in tempo di notte con un elevato grado di violenza nei confronti della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si richiede l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato ex art. 628, cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente in base all'intervenuta pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato, poiché secondo l'interpretazione della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo» e, nel caso di specie, depone, palesemente, per l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito e, in particolare, appare ictu ocull come non possa ravvisarsi la lieve entità nel contegno posto in essere dal ricorrente a fronte della modalità della condotta criminosa, trattandosi di una condotta di rapina pluriaggravata in quanto posta in atto da più persone riunite, in luogo isolato ed in tempo di notte con un elevato grado di violenza nei confronti della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giug
Sentenza Cassazione n. 27123/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris