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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26986/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3cntitc le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 20 settembre 2022 della Corte di appello dell'Aquila che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente a lei concesso dal Tribunale di Teramo con sentenza del 18 dicembre 2007, definitiva il 14 dicembre 2008.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, [OSCURATO:PERSONA] era stata nuovamente condannata dal Tribunale di Teramo con sentenza del 10 novembre 2008, definitiva il 14 maggio 2009, per un delitto anteriormente commesso (il 7 novembre 2008) a una condanna a pena detentiva che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superava i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.

Il giudice dell'esecuzione, altresì, ha evidenziato che tale ultima pena non poteva considerarsi prescritta, poiché [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. con sentenza del Tribunale di Teramo del 17 giugno 2013, definitiva il 26 luglio 2013, in ordine a un reato commesso il 13 aprile 2013, e poiché, ai sensi dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., l'estinzione delle pene non ha luogo, tra l'altro, nei casi preveduti dai capoversi di cui all'art. 99 cod. pen. 2.

La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 172 cod. pen., perché l'estinzione delle pene non avrebbe luogo solo per i soggetti che siano stati dichiarati recidivi aggravati prima che il tempo necessario al maturare della prescrizione abbia cominciato a decorrere o che, durante il periodo occorrente per la prescrizione, abbiano riportato una condanna per un reato della stessa indole, circostanze non avvenute nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

In tal senso, si evidenzia che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa (Sez. 1, n. 4095 del 10712/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165).

La recidiva, infatti, è produttiva di effetti unicamente se il giudice ne accerti i requisiti costitutivi, verificando non solo l'esistenza del presupposto formale rappresentato dalla previa condanna, ma anche procedendo al riscontro sostanziale della più accentuata colpevolezza, per cui il soggetto risulta particolarmente riprovevole per essersi mostrato insensibile all'ammonimento derivante dalla precedente condanna, e della maggior pericolosità, intesa come indice della sua inclinazione a delinquere; sicché la recidiva richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto, che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale.

In forza di quanto sopra, pertanto, si evidenzia che, con riguardo alla preclusione dell'estinzione della pena per prescrizione ex art. 172, settimo comma, cod. pen., la recidiva qualificata rileva, quale giudizio di accresciuta colpevolezza e pericolosità intesa come indice dell'inclinazione a delinquere, sia se il relativo accertamento sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, sia se tale giudizio sia stato compiuto in un diverso giudizio in relazione a un fatto commesso entro il termine di prescrizione.

Nel caso di specie, quindi, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei suddetti principi ed ha correttamente revocato ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Teramo con sentenza del 18 dicembre 2007, definitiva il 14 dicembre 2008.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3cntitc le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 20 settembre 2022 della Corte di appello dell'Aquila che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente a lei concesso dal Tribunale di Teramo con sentenza del 18 dicembre 2007, definitiva il 14 dicembre 2008. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, [OSCURATO:PERSONA] era stata nuovamente condannata dal Tribunale di Teramo con sentenza del 10 novembre 2008, definitiva il 14 maggio 2009, per un delitto anteriormente commesso (il 7 novembre 2008) a una condanna a pena detentiva che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superava i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione, altresì, ha evidenziato che tale ultima pena non poteva considerarsi prescritta, poiché [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. con sentenza del Tribunale di Teramo del 17 giugno 2013, definitiva il 26 luglio 2013, in ordine a un reato commesso il 13 aprile 2013, e poiché, ai sensi dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., l'estinzione delle pene non ha luogo, tra l'altro, nei casi preveduti dai capoversi di cui all'art. 99 cod. pen. 2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 172 cod. pen., perché l'estinzione delle pene non avrebbe luogo solo per i soggetti che siano stati dichiarati recidivi aggravati prima che il tempo necessario al maturare della prescrizione abbia cominciato a decorrere o che, durante il periodo occorrente per la prescrizione, abbiano riportato una condanna per un reato della stessa indole, circostanze non avvenute nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In tal senso, si evidenzia che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa (Sez. 1, n. 4095 del 10712/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165). La recidiva, infatti, è produttiva di effetti unicamente se il giudice ne accerti i requisiti costitutivi, verificando non solo l'esistenza del presupposto formale rappresentato dalla previa condanna, ma anche procedendo al riscontro sostanziale della più accentuata colpevolezza, per cui il soggetto risulta particolarmente riprovevole per essersi mostrato insensibile all'ammonimento derivante dalla precedente condanna, e della maggior pericolosità, intesa come indice della sua inclinazione a delinquere; sicché la recidiva richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto, che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale. In forza di quanto sopra, pertanto, si evidenzia che, con riguardo alla preclusione dell'estinzione della pena per prescrizione ex art. 172, settimo comma, cod. pen., la recidiva qualificata rileva, quale giudizio di accresciuta colpevolezza e pericolosità intesa come indice dell'inclinazione a delinquere, sia se il relativo accertamento sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, sia se tale giudizio sia stato compiuto in un diverso giudizio in relazione a un fatto commesso entro il termine di prescrizione. Nel caso di specie, quindi, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei suddetti principi ed ha correttamente revocato ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Teramo con sentenza del 18 dicembre 2007, definitiva il 14 dicembre 2008. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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