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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21216/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 29 gennaio 2019, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, 648 cod. pen. e riduceva la pena ad anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 800 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge nonché vizio della motivazione in relazione agli artt. 133 e 133 bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Dalla lettura della sentenza impugnata si desume l'esistenza di una motivazione che sottende la complessiva disamina degli elementi del fatto ai fini della determinazione della pena, e che risulta dunque congrua, coerente e scevra da vizi logici, da ciò derivando l'inammissibilità del motivo in punto di trattamento sanzionatorio in quanto estraneo al sindacato di legittimità.

In tal senso, giova precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 2, n. 36104 del 21/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre.

Ed invero la Corte territoriale, lungi dall'omettere alcuna considerazione del comportamento processuale dell'imputato ai fini della dosimetria della pena, ha evidenziato come seppure l'imputato avesse confessato la commissione del delitto di furto, egli non aveva fornito alcun dettaglio sulle modalità o le circostanze del diverso delitto di ricettazione, che comunque risultavano già indicate nella denuncia dell'usuario dell'automobile.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] E ensore [OSCURATO:PERSONA] nni A (Ali Lui0iiAgostinacchio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 29 gennaio 2019, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, 648 cod. pen. e riduceva la pena ad anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 800 di multa. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge nonché vizio della motivazione in relazione agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata si desume l'esistenza di una motivazione che sottende la complessiva disamina degli elementi del fatto ai fini della determinazione della pena, e che risulta dunque congrua, coerente e scevra da vizi logici, da ciò derivando l'inammissibilità del motivo in punto di trattamento sanzionatorio in quanto estraneo al sindacato di legittimità. In tal senso, giova precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 2, n. 36104 del 21/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre. Ed invero la Corte territoriale, lungi dall'omettere alcuna considerazione del comportamento processuale dell'imputato ai fini della dosimetria della pena, ha evidenziato come seppure l'imputato avesse confessato la commissione del delitto di furto, egli non aveva fornito alcun dettaglio sulle modalità o le circostanze del diverso delitto di ricettazione, che comunque risultavano già indicate nella denuncia dell'usuario dell'automobile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] E ensore [OSCURATO:PERSONA] nni A (Ali Lui0iiAgostinacchio
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