CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 13912/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la elazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 633, 54 e 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; pagg. 5 - 7 sulle motivate ragioni ostative al riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., nonché della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] siglie