CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 01789/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( Cui 01XWIOD ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BANGLADESH) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Venezia che ha condannato Ali MD [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10 bis d.lgs n.74/2000, contestato al capo A) dell'imputazione nonché per il reato di cui all'art.603 bis, commi 1 e 2, contestato al capo C) e disponendo, ai sensi dell'art. 603 bis 2 cod pen, la confisca per un valore corrispondente alla somma di euro 132.792,(lb 42 quale profitto del reato contestato sub C) nonché, ex art. 12 bis d.lgs n.74/2000, la confisca della somma di danaro e dei beni per un valore corrispondente alla somma di euro 723.297,58 in quanto profitto del reato contestato al capo A). 2. Ricorre avverso tale sentenza l'imputato. Con unico motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 603 bis 2 cod. pen. e dell'art. 12 bis d.lgs n.74/2000, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.La confisca ex art. 603 bis 2 cod. pen. era stata disposta dai giudici di merito senza alcun accertamento dell'effettivo conseguimento di un profitto del reato, in base a calcoli di differenze retributive di carattere giuslavoristico che non potevano essere considerati automaticamente quale profitto del reato. I giudici di merito avrebbero dovuto individuare con precisione il prodotto del reato e dare conto dei motivi per cui avevano ritenuto correttamente quantificata la somma di euro 132.792, 42. Con riguardo alla confisca disposta ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs n. 74/2000, se è certamente possibile disporre la confisca per equivalente del profitto del reato tributario, aggredendo il patrimonio dell'amministratore della società che ha beneficiato dell'azione fraudolenta derivante dalle condotte di omessa o infedele dichiarazione o omesso versamento delle imposte, nel caso di specie le società Nava! [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl non avevano in alcun modo conseguito il profitto o il prezzo del reato, di cui aveva in realtà goduto solo la appaltatrice Fincantieri, effettivo beneficiario della condotta di omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale del sostituto di imposta. La sentenza era pertanto illogica e contraddittoria, essendo stato dimostrato che l'imputato era stato costretto a commettere i reati tributari per poter accedere agli appalti di Fincantieri. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 603-bis 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria diretta delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto" e,ove non sia possibile,anche la confisca per equivalente, disposta nel caso di specie. Contesta il ricorrente la impossibilità di considerare quale profitto del reato la somma costituente l'ammontare delle maggiori retribuzioni non corrisposte ai lavoratori come quantificata dalla Guardia di Finanza. Il motivo, meramente reiterativo della doglianza proposta in sede di appello, è manifestamente infondato. 3. Come ampiamente argomentato nella sentenza impugnata, le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla definizione di "profitto del reato" affermando che "profitto del reato deve essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata dal reato" sttugso e a tale vantaggio "non va attribuito il significato di utile netto o di reddito, bensì di beneficio aggiunto di tipo patrimoniale", sottolineando inoltre che "occorre una correlazione diretta del profitto con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito". E' poi stato evidenziato che "il profitto deve essere identificato con il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al 'prodotto e 'prezzo' del reato", specificando che "il prodotto è il risultato empirico dell'illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato; il prezzo va invece individuato nel compenso dato o promesso a una determinata persona come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito (Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239926 - 01; Sez. U, Sentenza n. del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01). 4. La sentenza impugnata ha correttamente applicato detti principi. Risulta invero evidente che l'omessa retribuzione dovuta ai lavoratori a titolo di ore effettive lavorate, permessi, o ferie non godute, costituisce un sicuro vantaggio economico di diretta derivazione dall'illecito, risolvendosi in un indubbio mutamento, in positivo, della situazione patrimoniale del reo, derivato dal mancato versamento, in favore dei lavoratori, di somme indebitamente trattenute, che accrescono le disponibilità del datore di lavoro. Al riguardo, il ricorrente si limita a contestare del tutto genericamente i criteri di quantificazione delle differenze retributive dovute, né oppone alcuna critica specifica alle articolate argomentazioni della sentenza impugnata. 5. E' parimenti manifestamente infondata la doglianza relativa alla insussistenza del vantaggio conseguito da parte delle società datrici di lavoro per effetto dell'omesso versamento, a titolo di sostituto di imposta, delle somme dovute all'erario, come quantificate dagli inquirenti. Come ineccepibilmente osservato dai giudici di merito, indipendentemente dalla sussistenza di illeciti accordi tra le società appaltatrici e Fincantieri ( neppure oggetto di prova nel giudizio di merito e quindi meramente affermati dal ricorrente) la sistematica corresponsione, in capo ai lavoratori, di somme a titolo retributivo inferiori a quelle dovute, con conseguente omissione del versamento all'erario delle corrispondenti imposte sui redditi, ha creato un diretto vantaggio economico - nel senso ampiamente sopra descritto - alle società datrici di lavoro, uniche tenute a corrispondere la retribuzione e a ricoprire il ruolo di sostituto d'imposta. 6. Alla inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, liquidata equitativamente in euro tremila, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/12/2025 Il Consigliere e