CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 14375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rigetto dell’istanza di sospensione dell’ordine di liberazione e rilascio dell’immobileex art. 103, comma 6, d.l. 18/20 [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 1896/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1896/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 9 dicembre 2020, notificata in data 10 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello . Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della ordinanza con la quale è stata rigettata l’istanza di sospensione del provvedimento di liberazione e rilascio dell’immobile oggetto di pignoramento, pronunciata dal giudice dell’esecuzione. 2. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, deducendo la ‹‹Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Errata interpretazione dell’art. 103, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e ss. mod.››, la ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione ha errato nel ritenere non applicabile, al caso di specie, la disposizione normativa evocata in rubrica, introdotta dal cd. Decreto Rilancio (d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella l. n. 77/2020), vanifica nd o la ratio del legislatore che era quella di prorogare, a causa del diffondersi della pandemia da Covid-19, lo slittamento ex lege dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio anche ad uso non abitativo. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’‹‹ammissibilità del ricorso per saltum per evidente violazione di legge e/o falsa applicazione di norme di diritto››. 3. Con il terzo motivo –rubricato: istanza ex art. 23 l. n. 87/53 di incostituzionalità dell’art. 103, comma 6, d.l. 18/2020, così come modificato dall’art. 17-bis, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25, 42 e 111 Cost. – l a ricorrente ribadisce che l’interpretazione data dal giudice dell’esecuzione all’art. 103 citato è molto restrittivaed in palese contrasto con la volontà del legislatore che ha, invece, inteso tutelare tutte le categorie più deboli e danneggiate dalle misure restrittive emanate per fronteggiare il rischio da contagio. 4. Il ricorso è inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché è totalmente carente l’illustrazione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, che è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass., sez. 2, 24/04/2018, n. 10072; Cass., sez. 6-2, 12/03/2020, n. 7025; Cass., sez. 1, 16/12/2020, n. 28780). Costituisce principio consolidato quello secondo cui il requisito, prescritto a pena di inammissibilità, dalla richiamata disposizione normativa, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., sez. U, 18/05/2006, n. 11653). Si è, al riguardo, precisato che lamancanza di tale requisito «non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione» (Cass., sez. U, 22/05/2014, n. 11308); ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, primo comma, n. 3) e 4), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve, quindi,essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass., s ez. L , 0 6 /08/ 2014, n. 17698; Cass., s ez. 2 , 20/10/2016, n. 21297; Cass., sez. 5 , 21 /03/20 19, n. 8009; Cass., sez. 5, 30/04/2020, n. 8425; Cass., sez. U, 30/11/2021, n. 37552). La valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno standard di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., sez. U., 28/11/2018, n. 30754). Anche la giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021(Succi e altri c. Italia ) ha di recente chiarito che la ricostruita lettura del «principe d'autonomie du pourvoi en cassation», ovvero dell'art. 366, cod. proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall'amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte e come «tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l'interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall'altra, l'interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto» (§§ 78-79); in particolare, la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, deve allora poter «comprendere l'oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata» (§ 110), sicché, ai f ini del rispetto del requisito stabilito dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale a elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, ele risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la pertinenza delle censure a quelle risposte, previa menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell'incarto documentale offerto all'esame della Suprema Corte. Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente omette del tutto di ricostruire la vicenda processuale, impedendo a questa Corte anche di verificare l’identità delle parti della procedura esecutiva, né tanto meno dà contodelle difese dalla stessa svolte a sostegno dell’istanza di sospensione dell’ordine di liberazione e di quelle spiegate dalle controparti,il che impone di ritenere, nel rispetto dei principi generali da ultimo formulati dalla Corte EDU 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c. Italia), la totale carenza espositiva del ricorso. 5. Peraltro, anche a prescindere da tale assorbente rilievo, il ricorso è comunque inammissibile in quanto ogni provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione, non essendo di per sé decisorio, non èricorribil e per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost ., dovendosi ribadire che esso è modificabil e o revocabil e finché non abbia avuto esecuzione e, costitu endo espressione del potere di direzione del processo, è soggett o a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi (cfr., tra le tante, Cass., sez. 3, 15/03/2004, n. 5238 ; Cass., sez. 3, 17/07/2009, n. 16732 ; Cass., sez. 3, 31/08/2011, n. 17861; Cass., sez. 6-3, 22/09/2011, n. 19392 ; Cass., sez. 3, 09/03/2012, n. 3723; Cass., sez. 6-3, 13/05/2015, n. 9837; Cass., sez. 3, 11/04/2022, n. 11676). 6. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite in difetto di attività difensiva delle parti intimate. P.Q. M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell