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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 luglio 2025

Cassazione n. 26020/2025

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O Sul ricorso n. 19808/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 626/9/2024 depositata il 26 febbraio 2024.

Visto l’atto depositato il 22 luglio 2025 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 19808/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 626/9/2024 depositata il 26 febbraio 2024. Visto l’atto depositato il 22 luglio 2025 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a
Decreto Cassazione n. 26020/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris