CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 22176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati. di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina compiuta dal giudice di appello delle ragioni che giustificavano la responsabilità dell'imputato, sulla base dell'accertamento condotto dai verbalizzanti. Né il ricorso evidenzia aspetti particolari, riguardanti i motivi di appello proposti e non esaminati, risolvendosi i motivi di ricorso nello sterile richiamo a massime giurisprudenziali sulla doverosità della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrnissi Dile con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] e