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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33039/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Eboli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22 dicembre 2022 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che chiede la condanna del ricorrente alle spese come da allegata nota. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Salerno ha applicato su accordo delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta con il beneficio della sospensione condizionale, per i reati di cui agli artt. 353, 319,321 cod. pen., commessi negli anni 2016, 2017 e 2018.

Con la sentenza il giudice ha altreì disposto, a norma dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca del denaro o di altri beni nella disponibilità dell'imputato, sino a concorrenza dell'importo di euro 13.830,00, individuato quale profitto dei reati di cui al capo 2), che richiama l'importo indicato al collegato capo 11), oltre che al capo 7).

2. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge nella parte relativa .all'applicazione del citato art. 322-ter cod. pen., chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca, in relazione alla impossibilità di dare corso alla condizione prevista dal citato comma 1-ter dell'art. 444 cod.proc.pen., inserito dall'art. 6 della legge 27 maggio 2015 n.69, che subordina per i delitti previsti dagli articoli 314, 317,318,319, 319-ter, 319- quater e 322-bis cod. pen. l'ammissibilità della richiesta di patteggiannento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Nel caso di specie, si obietta che il Ciaglia è stato ammesso al patteggiamento perché la sua offerta di restituzione del profitto non è stata accettata dagli altri soggetti coinvolti nella vicenda corruttiva, ad eccezione di un solo soggetto, e che stante l'impossibilità di dare corso alla integrale restituzione del profitto la confisca prevista dall'art. 322 ter cod.pen. non poteva essere disposta perché estranea all'accordo intervenuto tra le parti per l'applicazione della pena concordata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile Va premesso che in tema di patteggiamento, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348, hanno affermato che dopo la novella della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha introdotto il nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., entrata in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è proponibile anche per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. se la misura non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile nei soli limiti di cui al novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Nel caso in esame è agevole rilevare che nella sentenza impugnata la confisca, non oggetto dell'accordo delle parti e come tale pur suscettibile di impugnazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., è stata però giustificata dal carattere obbligatorio della stessa, in alternativa alla mancata restituzione del prezzo o del profitto del reato ritenuta impossibile per ragioni non imputabili al ricorrente.

Secondo quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, la disposizione dettata dall'art. 444, comma 1 -ter, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 69 del 2015, prevede un requisito di ammissibilità della richiesta di applicazione di pena per determinate tipologie di reati contro la [OSCURATO:PERSONA], incluso quello per cui si procede ex artt. 319 cod. pen., che influendo sull'applicabilità e legittimità .del •rito speciale, assume natura processuale, cosicché esso risulta rilevante, a prescindere dalla data del fatto, con riguardo alle richieste formulate dopo l'entrata in vigore della norma che lo prevede e non influisce di per sè sull'operatività della confisca di cui all'art. 322-ter cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 6, 9990 del 25/1/2017, Mirelli, Rv. 269645; Sez. 6, n. 25257 del 22/03/2018, Perfetti, Rv. 273656).

Nel caso di specie non è stata censurata la legittimità del patteggiamento, per inosservanza di detta condizione di ammissibilità del rito; pertanto, risulta manifestamente infondata la questione dedotta, non essendo il testo di legge suscettibile di interpretazioni diverse, atteso che la mancata restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato non può certamente costituire motivo ostativo alla applicazione della confisca prevista come obbligatoria per il titolo di reato per cui si procede.

Il problema della duplicazione della sanzione si pone, infatti, unicamente nel caso opposto in cui per l'ammissibilità del patteggiamento sia stato effettuata la restituzione del profitto o del prezzo del reato (vedi Sez. 6, n.15847 del 05/02/2019, Mauro, Rv. 275543, a tenore della quale l'adempimento della condizione processuale di ammissibilità prevista dall'art. 444, comma 1 -ter, cit., da un lato, impedisce all'imputato di conseguire qualsiasi vantaggio di natura economica direttamente derivante dal reato, e, dall'altro, gli permette di escludere l'applicazione, con la sentenza, della confisca del profitto del reato, in base all'art. 322-ter, cod. pen. in ragione del venir meno del presupposto applicativo della stessa, ovvero non essendo più attuale e persistente il conseguimento del profitto del reato).

Poiché nella fattispecie in esame la restituzione del profitto non ha avuto seguito, indipendentemente da quella che ne sia stata la ragione, e salvo rimettere in discussione la stessa legittimità del patteggiamento - non oggetto di censure - ne deriva che la confisca è stata sicuramente disposta validamente e legittimamente, trattandosi di misura obbligatoria per legge imposta dall'art. 322- ter cod. pen. non essendosi, con essa, verificata alcuna duplicazione sanzionatoria o comunque una ablazione superiore al vantaggio economico conseguito dall'imputato attraverso la sua azione delittuosa.Il combinato disposto, tra la norma processuale ex art. 444, comma 1 -ter, cod. proc. pen., che prevede la restituzione del prezzo o del profitto del reato quale condizione di ammissibilità del rito, e la norma penale sostanziale dell'art. 322-ter cod. pen., che qualifica come obbligatoria la confisca anche nel caso di patteggiamento, certamente delimita in concreto l'ambito di applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 322-ter cod. pen., escludendola nei casi in cui il patteggiamento sia stato ritualmente ammesso per effetto della eseguita restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, disinnescando in concreto la predetta disposizione sanzionatoria rispetto alla sentenza di patteggiamento per effetto della sopravvenuta carenza del presupposto sostanziale del conseguito profitto non più sussistente, perché restituito, e che, invece, deve essere ancora attuale al momento in cui la confisca va ordinata.

Non trattandosi però di una disposizione di diritto penale sostanziale, l'art. 444, comma 1 -ter cod. proc. pen. (introdotto con la legge n. 27 maggio 2015, n. 69), opera solo sul differente piano processuale e non influisce neppure astrattamente sulla operatività della confisca come disciplinata dall'art. 322-ter cod. pen., (introdotto dalla legge 29 settembre 2000, n. 300), ma incide solo sulla legittimità del patteggiamento.

Con la conseguenza che ove non sia stato oggetto di censure la legittimità del rito, la confisca ordinata ai sensi dell'art. 322-ter cit. non può certamente essere considerata illegittima — e tanto meno illegale - allorché risultino sussistenti tutti i suoi presupposti sostanziali e non venga messa in discussione l'eccedenza dell'importo confiscato rispetto al prezzo del reato o al profitto conseguito.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, il ricorso è del tutto generico e non censura affatto la quantificazione del profitto operato in sentenza.

Peraltro, è lo stesso ricorrente che aderendo al patteggiamento avrebbe semmai dato causa alla violazione della norma processuale, manifestando specificamente interesse all'accoglimento della richiesta, ferma restando l'ininfluenza dei termini dell'accordo rispetto alla confisca che consegue per legge come obbligatoria anche per effetto della sentenza di applicazione di pena, sempre che ne sussistano i presupposti del conseguimento del prezzo o del profitto del reato.

Ne discende che il ricorrente neppure avrebbe avuto interesse a dedurre la violazione di tale requisito processuale cui ha dato causa con la richiesta di patteggiamento, mentre rispetto alla confisca nessuna violazione della relativa disciplina è ravvisabile quale effetto indiretto di una ipotetica violazione del requisito processuale di ammissibilità del rito che in questa sede non assume rilievo perché non oggetto di censure, tenuto conto del diverso piano in cui si collocano le due norme in esame.Altrimenti, a fronte di un patteggiamento illegittimo che purtuttavia conserva efficacia, si aggiungerebbe l'ulteriore violazione della norma penale che prevede come obbligatoria la confisca anche nel caso di sentenza di patteggiamento.

Va, peraltro, chiarito che non sempre la restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato quale condizione di ammissibilità della richiesta di patteggiamento preclude di fatto la confisca, poiché vi possono essere dei casi in cui la restituzione sia stata disposta a favore di persona che non è estranea al reato, come avviene per l'appunto "tipicamente" proprio nella fattispecie del reato previsto dall'art. 319 cod. pen. per cui si procede È evidente che nel caso della corruzione, la restituzione del prezzo della corruzione da parte del corrotto, non legittima il corruttore a conseguire la restituzione di tale somma di denaro o dell'utilità versata dal corruttore, essendo concorrente nel reato a norma dell'art. 321 cod. pen.

In tal caso, la restituzione dell'importo versato a norma dell'art. 444, comma 1-ter cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità della richiesta di patteggiamento da parte del pubblico ufficiale imputato di corruzione, dopo essere vincolato con il deposito conseguente all'offerta reale nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento del danaro nelle sole forme equipollenti al versamento diretto (ovvero con deposito vincolato a favore dell'A.G. procedente e non anche mediante versamento diretto nelle mani del presunto corruttore), deve essere comunque obbligatoriamente confiscato a norma dell'art. 322-ter cod. pen. che espressamente esclude la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato soltanto nei limitati casi in cui detti beni "appartengano a persona estranea al reato".

Sotto il profilo della coerenza del sistema dell'ordinamento penale, sarebbe, infatti, senz'altro priva di giustificazione la restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato a chi concorre nello stesso reato, sia pure nella diversa veste di corruttore.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

Non vanno liquidate le spese in favore della parte civile costituita per carenza di interesse rispetto al tema devoluto che investiva solo la confisca, poiché le statuizioni civili di condanna contenute nella sentenza di patteggiamento non sono state oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Eboli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22 dicembre 2022 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che chiede la condanna del ricorrente alle spese come da allegata nota. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Salerno ha applicato su accordo delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta con il beneficio della sospensione condizionale, per i reati di cui agli artt. 353, 319,321 cod. pen., commessi negli anni 2016, 2017 e 2018. Con la sentenza il giudice ha altreì disposto, a norma dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca del denaro o di altri beni nella disponibilità dell'imputato, sino a concorrenza dell'importo di euro 13.830,00, individuato quale profitto dei reati di cui al capo 2), che richiama l'importo indicato al collegato capo 11), oltre che al capo 7). 2. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge nella parte relativa .all'applicazione del citato art. 322-ter cod. pen., chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca, in relazione alla impossibilità di dare corso alla condizione prevista dal citato comma 1-ter dell'art. 444 cod.proc.pen., inserito dall'art. 6 della legge 27 maggio 2015 n.69, che subordina per i delitti previsti dagli articoli 314, 317,318,319, 319-ter, 319- quater e 322-bis cod. pen. l'ammissibilità della richiesta di patteggiannento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. Nel caso di specie, si obietta che il Ciaglia è stato ammesso al patteggiamento perché la sua offerta di restituzione del profitto non è stata accettata dagli altri soggetti coinvolti nella vicenda corruttiva, ad eccezione di un solo soggetto, e che stante l'impossibilità di dare corso alla integrale restituzione del profitto la confisca prevista dall'art. 322 ter cod.pen. non poteva essere disposta perché estranea all'accordo intervenuto tra le parti per l'applicazione della pena concordata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile Va premesso che in tema di patteggiamento, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348, hanno affermato che dopo la novella della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha introdotto il nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., entrata in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è proponibile anche per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. se la misura non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile nei soli limiti di cui al novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Nel caso in esame è agevole rilevare che nella sentenza impugnata la confisca, non oggetto dell'accordo delle parti e come tale pur suscettibile di impugnazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., è stata però giustificata dal carattere obbligatorio della stessa, in alternativa alla mancata restituzione del prezzo o del profitto del reato ritenuta impossibile per ragioni non imputabili al ricorrente. Secondo quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, la disposizione dettata dall'art. 444, comma 1 -ter, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 69 del 2015, prevede un requisito di ammissibilità della richiesta di applicazione di pena per determinate tipologie di reati contro la [OSCURATO:PERSONA], incluso quello per cui si procede ex artt. 319 cod. pen., che influendo sull'applicabilità e legittimità .del •rito speciale, assume natura processuale, cosicché esso risulta rilevante, a prescindere dalla data del fatto, con riguardo alle richieste formulate dopo l'entrata in vigore della norma che lo prevede e non influisce di per sè sull'operatività della confisca di cui all'art. 322-ter cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 6, 9990 del 25/1/2017, Mirelli, Rv. 269645; Sez. 6, n. 25257 del 22/03/2018, Perfetti, Rv. 273656). Nel caso di specie non è stata censurata la legittimità del patteggiamento, per inosservanza di detta condizione di ammissibilità del rito; pertanto, risulta manifestamente infondata la questione dedotta, non essendo il testo di legge suscettibile di interpretazioni diverse, atteso che la mancata restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato non può certamente costituire motivo ostativo alla applicazione della confisca prevista come obbligatoria per il titolo di reato per cui si procede. Il problema della duplicazione della sanzione si pone, infatti, unicamente nel caso opposto in cui per l'ammissibilità del patteggiamento sia stato effettuata la restituzione del profitto o del prezzo del reato (vedi Sez. 6, n.15847 del 05/02/2019, Mauro, Rv. 275543, a tenore della quale l'adempimento della condizione processuale di ammissibilità prevista dall'art. 444, comma 1 -ter, cit., da un lato, impedisce all'imputato di conseguire qualsiasi vantaggio di natura economica direttamente derivante dal reato, e, dall'altro, gli permette di escludere l'applicazione, con la sentenza, della confisca del profitto del reato, in base all'art. 322-ter, cod. pen. in ragione del venir meno del presupposto applicativo della stessa, ovvero non essendo più attuale e persistente il conseguimento del profitto del reato). Poiché nella fattispecie in esame la restituzione del profitto non ha avuto seguito, indipendentemente da quella che ne sia stata la ragione, e salvo rimettere in discussione la stessa legittimità del patteggiamento - non oggetto di censure - ne deriva che la confisca è stata sicuramente disposta validamente e legittimamente, trattandosi di misura obbligatoria per legge imposta dall'art. 322- ter cod. pen. non essendosi, con essa, verificata alcuna duplicazione sanzionatoria o comunque una ablazione superiore al vantaggio economico conseguito dall'imputato attraverso la sua azione delittuosa.Il combinato disposto, tra la norma processuale ex art. 444, comma 1 -ter, cod. proc. pen., che prevede la restituzione del prezzo o del profitto del reato quale condizione di ammissibilità del rito, e la norma penale sostanziale dell'art. 322-ter cod. pen., che qualifica come obbligatoria la confisca anche nel caso di patteggiamento, certamente delimita in concreto l'ambito di applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 322-ter cod. pen., escludendola nei casi in cui il patteggiamento sia stato ritualmente ammesso per effetto della eseguita restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, disinnescando in concreto la predetta disposizione sanzionatoria rispetto alla sentenza di patteggiamento per effetto della sopravvenuta carenza del presupposto sostanziale del conseguito profitto non più sussistente, perché restituito, e che, invece, deve essere ancora attuale al momento in cui la confisca va ordinata. Non trattandosi però di una disposizione di diritto penale sostanziale, l'art. 444, comma 1 -ter cod. proc. pen. (introdotto con la legge n. 27 maggio 2015, n. 69), opera solo sul differente piano processuale e non influisce neppure astrattamente sulla operatività della confisca come disciplinata dall'art. 322-ter cod. pen., (introdotto dalla legge 29 settembre 2000, n. 300), ma incide solo sulla legittimità del patteggiamento. Con la conseguenza che ove non sia stato oggetto di censure la legittimità del rito, la confisca ordinata ai sensi dell'art. 322-ter cit. non può certamente essere considerata illegittima — e tanto meno illegale - allorché risultino sussistenti tutti i suoi presupposti sostanziali e non venga messa in discussione l'eccedenza dell'importo confiscato rispetto al prezzo del reato o al profitto conseguito. Sotto tale ultimo profilo, infatti, il ricorso è del tutto generico e non censura affatto la quantificazione del profitto operato in sentenza. Peraltro, è lo stesso ricorrente che aderendo al patteggiamento avrebbe semmai dato causa alla violazione della norma processuale, manifestando specificamente interesse all'accoglimento della richiesta, ferma restando l'ininfluenza dei termini dell'accordo rispetto alla confisca che consegue per legge come obbligatoria anche per effetto della sentenza di applicazione di pena, sempre che ne sussistano i presupposti del conseguimento del prezzo o del profitto del reato. Ne discende che il ricorrente neppure avrebbe avuto interesse a dedurre la violazione di tale requisito processuale cui ha dato causa con la richiesta di patteggiamento, mentre rispetto alla confisca nessuna violazione della relativa disciplina è ravvisabile quale effetto indiretto di una ipotetica violazione del requisito processuale di ammissibilità del rito che in questa sede non assume rilievo perché non oggetto di censure, tenuto conto del diverso piano in cui si collocano le due norme in esame.Altrimenti, a fronte di un patteggiamento illegittimo che purtuttavia conserva efficacia, si aggiungerebbe l'ulteriore violazione della norma penale che prevede come obbligatoria la confisca anche nel caso di sentenza di patteggiamento. Va, peraltro, chiarito che non sempre la restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato quale condizione di ammissibilità della richiesta di patteggiamento preclude di fatto la confisca, poiché vi possono essere dei casi in cui la restituzione sia stata disposta a favore di persona che non è estranea al reato, come avviene per l'appunto "tipicamente" proprio nella fattispecie del reato previsto dall'art. 319 cod. pen. per cui si procede È evidente che nel caso della corruzione, la restituzione del prezzo della corruzione da parte del corrotto, non legittima il corruttore a conseguire la restituzione di tale somma di denaro o dell'utilità versata dal corruttore, essendo concorrente nel reato a norma dell'art. 321 cod. pen. In tal caso, la restituzione dell'importo versato a norma dell'art. 444, comma 1-ter cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità della richiesta di patteggiamento da parte del pubblico ufficiale imputato di corruzione, dopo essere vincolato con il deposito conseguente all'offerta reale nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento del danaro nelle sole forme equipollenti al versamento diretto (ovvero con deposito vincolato a favore dell'A.G. procedente e non anche mediante versamento diretto nelle mani del presunto corruttore), deve essere comunque obbligatoriamente confiscato a norma dell'art. 322-ter cod. pen. che espressamente esclude la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato soltanto nei limitati casi in cui detti beni "appartengano a persona estranea al reato". Sotto il profilo della coerenza del sistema dell'ordinamento penale, sarebbe, infatti, senz'altro priva di giustificazione la restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato a chi concorre nello stesso reato, sia pure nella diversa veste di corruttore. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Non vanno liquidate le spese in favore della parte civile costituita per carenza di interesse rispetto al tema devoluto che investiva solo la confisca, poiché le statuizioni civili di condanna contenute nella sentenza di patteggiamento non sono state oggetto di impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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