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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37867/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5148-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A.M.

E GALLO M.; - intimati - avverso la sentenza n. 1557/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 05148 sez.

MT - ud. 08-11-2022 -2- Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano l'atto di contestazione delle sanzioni, con il quale l'Ufficio irrogava la sanzione di €2.405,50, per ritardata registrazione del contratto di locazione immobiliare, con durata di sei anni a partire 01/04/2015, stipulato inter partes (locatore il Rampi e conduttrice la [OSCURATO:SOCIETA]), effettuata con ravvedimento operoso sulla base del canone relativo alla prima annualità e non già per l'intera durata del contratto.

2. La CTP accoglieva il ricorso recependo la tesi dei ricorrenti secondo la quale il calcolo della sanzione andava effettuato su una sola annualità in quanto i contribuenti si erano avvalsi della facoltà, prevista dall'art 17 d.l. 131/1986 del pagamento rateizzato dell'imposta.

3. La decisione di primo grado è stata confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia con la sentenza in epigrafe.

4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo 1.24( 2-r 0 ou_ wuuQ•

5. i contribuenti sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lvo 472/1997, 17, 43 e 69 del dPR 131/1986.

Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che la sanzione per la tardiva registrazione dell'atto negoziale dovesse essere computata anziché sull'importo relativo alla intera durata del contratto di locazione su quello riferito alla prima annualità per effetto della scelta dei contribuenti di avvalersi del pagamento differito dell'imposta; tale opzione, secondo l'assunto dell'Ufficio, incide sulle modalità di pagamento ma non spiega alcun effetto sulle quantificazione della sanzione che, in ogni caso, va calcolata sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto;

2. il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n.5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo; P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella Camera di Consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5148-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A.M. E GALLO M.; - intimati - avverso la sentenza n. 1557/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05148 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano l'atto di contestazione delle sanzioni, con il quale l'Ufficio irrogava la sanzione di €2.405,50, per ritardata registrazione del contratto di locazione immobiliare, con durata di sei anni a partire 01/04/2015, stipulato inter partes (locatore il Rampi e conduttrice la [OSCURATO:SOCIETA]), effettuata con ravvedimento operoso sulla base del canone relativo alla prima annualità e non già per l'intera durata del contratto. 2. La CTP accoglieva il ricorso recependo la tesi dei ricorrenti secondo la quale il calcolo della sanzione andava effettuato su una sola annualità in quanto i contribuenti si erano avvalsi della facoltà, prevista dall'art 17 d.l. 131/1986 del pagamento rateizzato dell'imposta. 3. La decisione di primo grado è stata confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia con la sentenza in epigrafe. 4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo 1.24( 2-r 0 ou_ wuuQ• 5. i contribuenti sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lvo 472/1997, 17, 43 e 69 del dPR 131/1986. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che la sanzione per la tardiva registrazione dell'atto negoziale dovesse essere computata anziché sull'importo relativo alla intera durata del contratto di locazione su quello riferito alla prima annualità per effetto della scelta dei contribuenti di avvalersi del pagamento differito dell'imposta; tale opzione, secondo l'assunto dell'Ufficio, incide sulle modalità di pagamento ma non spiega alcun effetto sulle quantificazione della sanzione che, in ogni caso, va calcolata sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto; 2. il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n.5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo; P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella Camera di Consigl
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