CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04372/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e Oggetto: assegno di natalità RGN Cron. Rep. Ud.19.1.23 PU difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n.21/18, depositata il 19.3.18; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 19.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] che In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Perugia escludeva la natura discriminatoria della condotta tenuta dall’INPS di diniego a [OSCURATO:PERSONA], titolare di carta di soggiorno per motivi familiari, dell’assegno di natalità previsto dall’art.1, co.125, l.n.190/14 in difetto del requisito della titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art.9 d. lgs. n.286/98. Secondo la Corte, l’assegno di natalità non poteva ritenersi prestazione assistenziale e dunque rientrante nelle prestazioni di sicurezza sociale definite dal regolamento CE n. 883/04, che devono essere garantite, in forza dell’art.12 direttiva n.2011/98/UE, ai lavoratori menzionati al paragrafo 1, lettere b) e c) della stessa. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione l'Inps con un motivo, cui ha resistito l’Inps. Considerato che Con l’unico motivo di censura, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 Dir. n.2011/98/UE con riferimento all’art.3 Reg. CE n.883/04. La Corte avrebbe errato nell’escludere la natura di prestazione di sicurezza sociale di cui all’art.3 Reg. CE n.883/04 all’assegno di natalità, spettante, ai sensi dell’art.12 Dir. n.2011/98/UE anche ai titolari di permesso di soggiorno in base al quale è consentito lavorare, sebbene non titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Il motivo è fondato. Come noto, questa Corte ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art.1, co.125 l. n.190/14 inrelazione agli artt. 3, 31, 117, co.1 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 20,21, 24, 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. In seguito a rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte Costituzionale e conclusosi con sentenzadella Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2.9.202 1 , la s tessa Corte costituzionale,con sentenza n.54/22, per quel che qui rileva, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, l. n.190/14, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3, co.4, l. n.238/21, nella parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale, nonché i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento del Consiglio CE n. 1030/2002. Questa Corte (Cass.32606/22), in applicazione dellacitata sentenza della Consulta, ha affermato che l’assegno di natalità spetta al cittadino di Paese terzo ammesso in Italia a fini lavorativi o a fini diversi al quale è però consentito lavorare, sebbene privo del permesso di soggiorno UE per soggiornantidi lungo periodo. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] titolare di carta di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’art.10 d. lgs. n.30/07; in base all’art.19, co.1 d. lgs. n.30/07 tale carta di soggiorno autorizza allo svolgimento di attività lavorativa, come richiesto dall’art.3, co.1, lett. b) Dir. n.2011/98/UE e secondo quanto affermato dalla Corte Costituzione con la sentenza n.54/22 nel ritenere discriminatoria l’esclusione dell’assegno di natalità ai titolari di tale tipologia dipermesso. Quanto poi all’argomento, espressamente affermato dalla sentenza impugnata, secondo cui l’assegno di natalità non sarebbe da considerare prestazione di carattere assistenziale rientrante nel novero delle prestazioni di sicurezza sociale definite nel regolamento CE n.883/04, basti dire che la Corte di Giustizia UE, con la citata sentenza 2.9.21, causa C-350/20, ha invece affermato che l’assegno di natalità rientra tra le prestazioni familiari di cui all’art. 3, paragrafo 1, lett. j) regolamento CEn.883/04. Ne viene che la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per i conseguenti accertamenti necessari alla determinazione della pretesa attorea, e anche per le spese del presente