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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24675/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 17.5.2022 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Ferrara che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 per aver ceduto un quantitativo di 1,2, grammi marijuana verso il corrispettivo di C 10,00 condannandolo alla pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva di sei mesi di reclusione ed C 1.200 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi dì seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.2.

Con il primo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità motivazionale violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità rilevando l'incongruenza tra la deposizione del verbalizzante che aveva riferito di aver visto l'acquirente consegnare all'imputato un banconota di 10 euro in cambio del "pacchetto" ricevuto e le risultanze negative della successiva perquisizione personale e domiciliare all'esito della quale non era stata rinvenuta alcuna cartamoneta di tale taglio ma solo cinque pezzi da 50 euro e uno da 100 euro.

Deduce che la motivazione resa dalla Corte di appello al riguardo, secondo cui non si può escludere la compatibilità del taglio delle banconote rinvenute con quella vista dal teste, né che l'imputato si fosse al sopraggiungere delle forze dell'ordine già sbarazzato del corrispettivo ricevuto così come stava tentando di fare per la sostanza stupefacente, non soltanto si ancori ad ipotesi congetturali in spregio al canone del ragionevole dubbio e con il sovvertimento dell'onere probatorio, ma in ogni caso si fondi su un dato del tutto inconciliabile con le massime di esperienza atteso che mentre la cifra di 10 euro collima con i prezzi correnti di mercato della marijuana del tutto esorbitante sarebbe invece il prezzo di 50 euro corrisposto per appena 1,2 grammi della sostanza.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, rivelatrice di un'accentuata pericolosità del condannato, e al contestuale riconoscimento della sospensione condizionale della pena, configurante un beneficio legato alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole in ordine all'astensione dalla commissione di nuovi reati.

2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 73 comma 5 bis d.P.R. 309/1990, il diniego della conversione della pena in lavori di pubblica utilità rilevando come l'argomentazione relativa alla prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati sia del tutto ultronea rispetto alla ratio del beneficio invocato [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo, in quanto diretto ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, si risolve in una contestazione delle risultanze istruttorie evidenziate dalla sentenza impugnata che non può in difetto di fratture logico argomentative nelle quali soltanto si compendia il devoluto vizio di manifesta illogicità motivazionale essere prospettato nella presente sede di legittimità.Va al riguardo puntualizzato che il controllo della motivazione che sorregge la pronuncia di merito può essere eseguito da questa Corte solo in presenza dei vizi tassativi elencati dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., ovverosia la sua assenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità.

Se il significato del primo è evidente sol che ci si soffermi sulla accezione letterale del termine, è opportuno invece precisare che mentre la categoria della contraddittorietà postula il raffronto tra la decisione e gli atti processuali sui quali si fonda, essendo ravvisabile in presenza di argomentazioni distoniche o discordanti da singole risultanze istruttorie specificamente indicate, la manifesta illogicità, che attiene alla tenuta del provvedimento impugnato in sé riguardato, a differenza della mera illogicità che comprende un arco variegato di strutture motivazionali, dalla non persuasività alla implausibilità, ma che, passando attraverso il canone della discrezionalità del giudice di merito, non sono rilevanti in sede di legittimità dove è preclusa la verifica della rispondenza delle argomentazioni spese alle acquisizioni processuali, ricorre quando sia evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (Sez.

U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01).

Il vizio in esame, essendo la contraddittorietà logica intrinseca al testo stesso del provvedimento impugnato, comporta pertanto un esame in sede di legittimità limitato al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Cass. Sez.

U. n.6402 del 30.4.1997, Dessinnone, Rv 207944), ma non si estende alla mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze istruttorie.

Invero, il limite della natura "non manifesta" delle argomentazioni utilizzate dal giudice di merito per sistemare razionalmente il materiale probatorio a sua disposizione e risalire dal fatto noto a quello ignoto, definisce l'ambito del sindacato di legittimità impedendo che la "logica" della Corte di cassazione si sovrapponga a quella del giudice di merito.

Conseguentemente, l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile in sede di legittimità, può riferirsi esclusivamente alla mera correttezza del discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo, dovendo perciò essere unicamente riscontrata tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione, ovverosia sulla congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo dello stesso provvedimento dovendo la sentenza essere logica solo rispetto a se stessa.

Ciò chiarito, non è dato ravvisare nella pronuncia impugnata alcuna carenza di connessione tra le premesse del ragionamento seguito e la conclusione trattane, né inferenze di sorta tali da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della pronuncia in esame: la Corte distrettuale si è infatti limitata a fornire una plausibile spiegazione in tliZetzaj20 ordine al mancato rinvenimento del danaro consegnato all'imputato a titolo di corrispettivo dall'acquirente per la droga vendutagli, senza che in ogni caso si tratti di elemento dirimente ai fini della dimostrazione della contestata cessione.

La dimostrazione del perfezionamento del reato si fonda infatti su tutte altre risultanze, ovverosia sulla deposizione dell'agente Zucco che aveva assistito de visu allo scambio del pacchetto contenente la sostanza stupefacente e la banconota, peraltro riscontrata dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che, ancorchè defilato rispetto alla scena, aveva visto "il Centore consegnare qualcosa allo Zanotti", nonché sul rinvenimento della sostanza nel possesso del cessionario, subito dopo fermato dalle forze dell'odine per un controllo, oltre che sulla condotta a dir poco sospetta del prevenuto che, rientrato subito dopo l'incontro in strada con lo Zanotti nella sua abitazione, aveva tentato di disfarsi della marijuana rimasta nella sua detenzione.

Con tutte le suddette risultanze, ricomposte dai giudici di merito in un'organica e coerente ricostruzione dell'accaduto, la difesa omette ogni confronto, soffermando la sua attenzione su circostanze che in quanto relative al post factum non possono ritenersi idonee, anche a volere disattendere le plausibili ed intrinsecamente logiche giustificazioni fornite dalla sentenza impugnata sul mancato rinvenimento di una banconota da 10 euro nell'abitazione del ricorrente - banconota che neppure il teste afferma con assoluta certezza corrispondente a tale unità di valore -, a scardinare l'impianto motivazionale su cui si fonda l'affermazione di responsabilità, non valendo le contestazioni svolte ad individuare alcuna evidenza preternnessa ovvero infedelmente rappresentata dalla Corte bolognese nel giudizio ricostruttivo e valutativo del fatto.

2. In ordine al secondo motivo deve escludersi, ad un'attenta disamina degli atti processuali, l'intrinseca contraddizione ravvisata dalla difesa tra la recidiva, confermata dalla Corte di appello nel disattendere il relativo motivo di gravame, e la statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena, disposta anch'essa dal primo giudice, ma rimasta immutata per non essere stata oggetto di alcuna impugnativa da parte dell'organo dell'accusa.

Va infatti considerato che nel caso di specie non si verte nell'ambito di una "doppia pronuncia conforme" in senso tecnico, atteso che i giudici distrettuali si sono pronunciati esclusivamente sull'applicabilità della contestata aggravante che, rigettando il relativo motivo di gravame articolato dall'imputato, hanno ritenuto espressione di una progressiva crescita della sua capacità criminale stante la contiguità temporale tra il reato in esame e il precedente temporale specifico risalente ad appena pochi mesi prima.

Ora è ben vero che il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. postula una prognosi favorevole in ordine all'astensione da parte del reo dalla commissione di nuovi reati, giudizio questo che a sua volta implica, in senso antitetico alla ritenuta recidiva, una valutazione non allarmante di pericolosità.

Va tuttavia osservato che la Corte bolognese non solo prende le distanze dal trattamento sanzionatorio, a suo avviso eccessivamente clemente, riservato all'imputato dal Tribunale di Ferrara stigmatizzando come "benevolmente" avesse ritenuto di riconoscergli le attenuanti generiche, ma che in ogni caso non aveva alcuna possibilità di pronunciarsi, per effetto del principio devolutivo che informa il giudizio di appello, su un punto della pronuncia gravata che non aveva costituito oggetto di alcuna impugnazione da parte del Pubblico Ministero.

Muovendo dal principio secondo il quale intanto può ravvisarsi una doppia pronuncia conforme in quanto, indipendentemente dall'esito finale, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si saldi con quella di primo grado adottando criteri omogenei a quelli utilizzati da quest'ultima nell'analisi e nella valutazione dei singoli punti sottoposti al suo esame (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), non può conseguentemente muoversi alcuna censura di illogicità in ordine alla conferma della ritenuta aggravante non essendovi alcuna concorde valutazione da parte dei due giudici di merito sull'applicabilità della sospensione condizionale della pena, rispetto alla quale la difesa ravvisa la lamentata incongruenza di ragionamento.

Ed invero, il criterio della logicità, cui deve necessariamente informarsi ogni pronuncia giudiziale, deve non solo essere interno alla stessa decisione, potendo la correttezza del discorso giustificativo essere unicamente riscontrata tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione, ovverosia sulla congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo dello stesso provvedimento, ma deve altresì coniugarsi, allorquando si tratti di una sentenza di secondo grado, con il principio devolutivo, non potendo il metro della coerenza estendersi a quanto non abbia costituito oggetto di gravame, né sia suscettibile di rivalutazione officiosa ad opera del giudice di appello che incorrerebbe, altrimenti, nella violazione dell'altrettanto basilare principio del divieto della refornnatio in peius.

Il che sta a significare che la doppia conformità non può essere invocata al fine di individuare un vizio motivazionale con riferimento ai punti della decisione, malgrado la sua conferma finale, che non abbiano costituito oggetto di impugnazione.

La linearità del ragionamento seguito dalla Corte distrettuale nella conferma della recidiva che coerentemente ravvisa nella peculiare devianza mostrata dal prevenuto nel reiterare a distanza di pochi mesi lo stesso reato per il quale gli era stata inflitta la precedente condanna, peraltro in costanza della sospensione condizionale già accordatagli in quella sede e, dunque, correttamente incentrando la propria valutazione sul rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e il precedente penale specifico a carico del ricorrente (Sez.

U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838, nonché ex multis Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27041901), non consente di ritenere il motivo in esame meritevole di accoglimento.

3. Manifestamente infondato è, invece, il terzo motivo.

Alle valutazioni di merito espresse dalla Corte distrettuale rispetto alle quali il ricorrente non prende alcuna posizione si aggiunge in termini dirimenti il divieto sancito in tema di reati concernenti gli stupefacenti dall'art. 73, comma 5-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che stabilisce che non può irrogarsi la sanzione del lavoro di pubblica utilità qualora si conceda la sospensione condizionale della pena (Sez. 4, Sentenza n. 24891 del 23/03/2021, Rv. 281434).

Deve pertanto concludersi per il rigetto del ricorso seguendo a tale esito la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 17.5.2022 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Ferrara che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 per aver ceduto un quantitativo di 1,2, grammi marijuana verso il corrispettivo di C 10,00 condannandolo alla pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva di sei mesi di reclusione ed C 1.200 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi dì seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.2. Con il primo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità motivazionale violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità rilevando l'incongruenza tra la deposizione del verbalizzante che aveva riferito di aver visto l'acquirente consegnare all'imputato un banconota di 10 euro in cambio del "pacchetto" ricevuto e le risultanze negative della successiva perquisizione personale e domiciliare all'esito della quale non era stata rinvenuta alcuna cartamoneta di tale taglio ma solo cinque pezzi da 50 euro e uno da 100 euro. Deduce che la motivazione resa dalla Corte di appello al riguardo, secondo cui non si può escludere la compatibilità del taglio delle banconote rinvenute con quella vista dal teste, né che l'imputato si fosse al sopraggiungere delle forze dell'ordine già sbarazzato del corrispettivo ricevuto così come stava tentando di fare per la sostanza stupefacente, non soltanto si ancori ad ipotesi congetturali in spregio al canone del ragionevole dubbio e con il sovvertimento dell'onere probatorio, ma in ogni caso si fondi su un dato del tutto inconciliabile con le massime di esperienza atteso che mentre la cifra di 10 euro collima con i prezzi correnti di mercato della marijuana del tutto esorbitante sarebbe invece il prezzo di 50 euro corrisposto per appena 1,2 grammi della sostanza. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, rivelatrice di un'accentuata pericolosità del condannato, e al contestuale riconoscimento della sospensione condizionale della pena, configurante un beneficio legato alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole in ordine all'astensione dalla commissione di nuovi reati. 2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 73 comma 5 bis d.P.R. 309/1990, il diniego della conversione della pena in lavori di pubblica utilità rilevando come l'argomentazione relativa alla prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati sia del tutto ultronea rispetto alla ratio del beneficio invocato [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo, in quanto diretto ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, si risolve in una contestazione delle risultanze istruttorie evidenziate dalla sentenza impugnata che non può in difetto di fratture logico argomentative nelle quali soltanto si compendia il devoluto vizio di manifesta illogicità motivazionale essere prospettato nella presente sede di legittimità.Va al riguardo puntualizzato che il controllo della motivazione che sorregge la pronuncia di merito può essere eseguito da questa Corte solo in presenza dei vizi tassativi elencati dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., ovverosia la sua assenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità. Se il significato del primo è evidente sol che ci si soffermi sulla accezione letterale del termine, è opportuno invece precisare che mentre la categoria della contraddittorietà postula il raffronto tra la decisione e gli atti processuali sui quali si fonda, essendo ravvisabile in presenza di argomentazioni distoniche o discordanti da singole risultanze istruttorie specificamente indicate, la manifesta illogicità, che attiene alla tenuta del provvedimento impugnato in sé riguardato, a differenza della mera illogicità che comprende un arco variegato di strutture motivazionali, dalla non persuasività alla implausibilità, ma che, passando attraverso il canone della discrezionalità del giudice di merito, non sono rilevanti in sede di legittimità dove è preclusa la verifica della rispondenza delle argomentazioni spese alle acquisizioni processuali, ricorre quando sia evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Il vizio in esame, essendo la contraddittorietà logica intrinseca al testo stesso del provvedimento impugnato, comporta pertanto un esame in sede di legittimità limitato al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Cass. Sez. U. n.6402 del 30.4.1997, Dessinnone, Rv 207944), ma non si estende alla mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze istruttorie. Invero, il limite della natura "non manifesta" delle argomentazioni utilizzate dal giudice di merito per sistemare razionalmente il materiale probatorio a sua disposizione e risalire dal fatto noto a quello ignoto, definisce l'ambito del sindacato di legittimità impedendo che la "logica" della Corte di cassazione si sovrapponga a quella del giudice di merito. Conseguentemente, l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile in sede di legittimità, può riferirsi esclusivamente alla mera correttezza del discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo, dovendo perciò essere unicamente riscontrata tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione, ovverosia sulla congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo dello stesso provvedimento dovendo la sentenza essere logica solo rispetto a se stessa. Ciò chiarito, non è dato ravvisare nella pronuncia impugnata alcuna carenza di connessione tra le premesse del ragionamento seguito e la conclusione trattane, né inferenze di sorta tali da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della pronuncia in esame: la Corte distrettuale si è infatti limitata a fornire una plausibile spiegazione in tliZetzaj20 ordine al mancato rinvenimento del danaro consegnato all'imputato a titolo di corrispettivo dall'acquirente per la droga vendutagli, senza che in ogni caso si tratti di elemento dirimente ai fini della dimostrazione della contestata cessione. La dimostrazione del perfezionamento del reato si fonda infatti su tutte altre risultanze, ovverosia sulla deposizione dell'agente Zucco che aveva assistito de visu allo scambio del pacchetto contenente la sostanza stupefacente e la banconota, peraltro riscontrata dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che, ancorchè defilato rispetto alla scena, aveva visto "il Centore consegnare qualcosa allo Zanotti", nonché sul rinvenimento della sostanza nel possesso del cessionario, subito dopo fermato dalle forze dell'odine per un controllo, oltre che sulla condotta a dir poco sospetta del prevenuto che, rientrato subito dopo l'incontro in strada con lo Zanotti nella sua abitazione, aveva tentato di disfarsi della marijuana rimasta nella sua detenzione. Con tutte le suddette risultanze, ricomposte dai giudici di merito in un'organica e coerente ricostruzione dell'accaduto, la difesa omette ogni confronto, soffermando la sua attenzione su circostanze che in quanto relative al post factum non possono ritenersi idonee, anche a volere disattendere le plausibili ed intrinsecamente logiche giustificazioni fornite dalla sentenza impugnata sul mancato rinvenimento di una banconota da 10 euro nell'abitazione del ricorrente - banconota che neppure il teste afferma con assoluta certezza corrispondente a tale unità di valore -, a scardinare l'impianto motivazionale su cui si fonda l'affermazione di responsabilità, non valendo le contestazioni svolte ad individuare alcuna evidenza preternnessa ovvero infedelmente rappresentata dalla Corte bolognese nel giudizio ricostruttivo e valutativo del fatto. 2. In ordine al secondo motivo deve escludersi, ad un'attenta disamina degli atti processuali, l'intrinseca contraddizione ravvisata dalla difesa tra la recidiva, confermata dalla Corte di appello nel disattendere il relativo motivo di gravame, e la statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena, disposta anch'essa dal primo giudice, ma rimasta immutata per non essere stata oggetto di alcuna impugnativa da parte dell'organo dell'accusa. Va infatti considerato che nel caso di specie non si verte nell'ambito di una "doppia pronuncia conforme" in senso tecnico, atteso che i giudici distrettuali si sono pronunciati esclusivamente sull'applicabilità della contestata aggravante che, rigettando il relativo motivo di gravame articolato dall'imputato, hanno ritenuto espressione di una progressiva crescita della sua capacità criminale stante la contiguità temporale tra il reato in esame e il precedente temporale specifico risalente ad appena pochi mesi prima. Ora è ben vero che il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. postula una prognosi favorevole in ordine all'astensione da parte del reo dalla commissione di nuovi reati, giudizio questo che a sua volta implica, in senso antitetico alla ritenuta recidiva, una valutazione non allarmante di pericolosità. Va tuttavia osservato che la Corte bolognese non solo prende le distanze dal trattamento sanzionatorio, a suo avviso eccessivamente clemente, riservato all'imputato dal Tribunale di Ferrara stigmatizzando come "benevolmente" avesse ritenuto di riconoscergli le attenuanti generiche, ma che in ogni caso non aveva alcuna possibilità di pronunciarsi, per effetto del principio devolutivo che informa il giudizio di appello, su un punto della pronuncia gravata che non aveva costituito oggetto di alcuna impugnazione da parte del Pubblico Ministero. Muovendo dal principio secondo il quale intanto può ravvisarsi una doppia pronuncia conforme in quanto, indipendentemente dall'esito finale, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si saldi con quella di primo grado adottando criteri omogenei a quelli utilizzati da quest'ultima nell'analisi e nella valutazione dei singoli punti sottoposti al suo esame (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), non può conseguentemente muoversi alcuna censura di illogicità in ordine alla conferma della ritenuta aggravante non essendovi alcuna concorde valutazione da parte dei due giudici di merito sull'applicabilità della sospensione condizionale della pena, rispetto alla quale la difesa ravvisa la lamentata incongruenza di ragionamento. Ed invero, il criterio della logicità, cui deve necessariamente informarsi ogni pronuncia giudiziale, deve non solo essere interno alla stessa decisione, potendo la correttezza del discorso giustificativo essere unicamente riscontrata tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione, ovverosia sulla congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo dello stesso provvedimento, ma deve altresì coniugarsi, allorquando si tratti di una sentenza di secondo grado, con il principio devolutivo, non potendo il metro della coerenza estendersi a quanto non abbia costituito oggetto di gravame, né sia suscettibile di rivalutazione officiosa ad opera del giudice di appello che incorrerebbe, altrimenti, nella violazione dell'altrettanto basilare principio del divieto della refornnatio in peius. Il che sta a significare che la doppia conformità non può essere invocata al fine di individuare un vizio motivazionale con riferimento ai punti della decisione, malgrado la sua conferma finale, che non abbiano costituito oggetto di impugnazione. La linearità del ragionamento seguito dalla Corte distrettuale nella conferma della recidiva che coerentemente ravvisa nella peculiare devianza mostrata dal prevenuto nel reiterare a distanza di pochi mesi lo stesso reato per il quale gli era stata inflitta la precedente condanna, peraltro in costanza della sospensione condizionale già accordatagli in quella sede e, dunque, correttamente incentrando la propria valutazione sul rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e il precedente penale specifico a carico del ricorrente (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838, nonché ex multis Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27041901), non consente di ritenere il motivo in esame meritevole di accoglimento. 3. Manifestamente infondato è, invece, il terzo motivo. Alle valutazioni di merito espresse dalla Corte distrettuale rispetto alle quali il ricorrente non prende alcuna posizione si aggiunge in termini dirimenti il divieto sancito in tema di reati concernenti gli stupefacenti dall'art. 73, comma 5-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che stabilisce che non può irrogarsi la sanzione del lavoro di pubblica utilità qualora si conceda la sospensione condizionale della pena (Sez. 4, Sentenza n. 24891 del 23/03/2021, Rv. 281434). Deve pertanto concludersi per il rigetto del ricorso seguendo a tale esito la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod.
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