CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'accoglimento del ricorso, richiamando anche la memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, in accoglimento del concordato in appello, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], mentre, nei confronti di LattaruloJoseph riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in senso più favorevole. Secondo la ricostruzione operata in sentenza, [OSCURATO:PERSONA], assieme ad altro coimputato, avrebbe ceduto 250 gr. di cocaina ciascuno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo a), successivamente, al fine di ottenere da [OSCURATO:PERSONA] il pagamento del corrispettivo (pari ad €11.250) commetteva l'estorsione contestata al capo b), per effetto della quale la moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], era costretta a consegnare un'autovettura Smart (intestata alla madre) che, materialmente, veniva consegnata a [OSCURATO:PERSONA], ma che era destinata ai fornitori della sostanza stupefacente. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un unico motivo di ricorso, per violazione degli artt. 125 e 129 cod.proc.pen., sul presupposto secondo cui la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciare il proscioglimento dell'imputato a fronte della manifesta insussistenza del fatto, ritenendo che il concordato in appello non esime il giudicante dal compiere tale valutazione. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati sei motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni etero-accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati acquisiti elementi di riscontro esterno. In particolare, tali non potevano considerarsi le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], posto che quest'ultima riferiva in ogni caso circostanze apprese dal marito ([OSCURATO:PERSONA]), sicchè si tratterebbe di circostanze apprese de relato e dalla medesima fonte le cui dichiarazioni dovevano essere riscontrate. Peraltro, si contesta anche l'attendibilità intrinseca del [OSCURATO:PERSONA], essendo quanto meno anomalo che il predetto avrebbe acquistato un apprezzabile quantitativo di cocaina, senza provvedere alla sua cessione a terzi, nonostante il lasso temporale intercorso. Ulteriore motivo di debolezza della motivazione è individuato nel fatto che l'autore dei reati sia stato individuato in [OSCURATO:PERSONA], nonostante di questi sia stato riferito solo il nome, senza l'acquisizione di elementi certi ed ulteriori. Si contesta, inoltre, la rilevanza del fatto che la Smart provento dell'estorsione sarebbe stata trasferita alla cognata dell'imputato e rinvenuta nei pressi della sua abitazione, posto che tale dato è di per sé privo di collegamenti con i fatti di reato contestati. A confutare la provenienza delittuosa della Smart si richiamano anche le dichiarazioni spontanee rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], il quale riferisce che l'autovettura era 2stata ceduta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], in quanto il primo - essendo ludopatico - aveva necessità di denaro. 3.2. Con il secondo motivo si deduce l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], posto che il predetto doveva essere sentito ab origine con le garanzie proprie previste per l'indagato. La violazione di tale regola comporterebbe l'applicazione dell'art. 63, n. 2 cod.proc.pen. che sancisce l'inutilizzabilità assoluta (contra se ed erga alios) delle dichiarazioni rese senza le garanzie di cui all'art. 64 cod.proc.pen. A tale conclusione si giunge valorizzando il fatto che [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava denuncia-querela riferendo, già in quella sede, elementi indizianti a suo carico, ne consegue che quando venne escusso a s.i.t.(nel marzo e giugno 2024) avrebbe dovuto assumere la qualifica di indagato in reato connesso o collegato. L'inutilizzabilità, peraltro, riguarderebbe non solo le dichiarazioni rese, ma anche la ricognizione fotografica effettuata in sede di escussione. 3.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, sul presupposto che la Corte di appello sarebbe incorsa in una indebita inversione dell'onere probatorio. [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] non hanno mai nominato [OSCURATO:PERSONA] quale autore delle condotte illecite, avendo unicamente riferito dei rapporti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che la tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il mandante dell'estorsione, materialmente realizzata da [OSCURATO:PERSONA], non riposerebbe su elementi concreti, bensì su una mera deduzione compiuta dai giudici di merito. La Corte di appello, anziché prendere atto della carenza probatoria ed applicare il principio in dubio pro reo, aveva ritenuto che la tesi alternativa prospettata dalla difesa, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva millantato l'appoggio di [OSCURATO:PERSONA], era sfornita di elementi di prova, in tal modo addebitando all'imputato un onere dimostrativo sul medesimo non gravante. 3.4. Con il quarto motivo si censura l'omessa derubricazione della cessione di stupefacente nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 3.5. Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, negate essenzialmente sulla base dei precedenti penali ascritti all'imputato e sulla mancanza di elementi positivi. 3.6. Con il sesto motivo, si eccepisce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla determinazione della pena disposta a titolo di continuazione. Si sottolinea, peraltro, l'assoluta diversità del trattamento sanzionatorio riconosciuto nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'aumento a titolo di continuazione era quantificato in soli 6 mesi di 3reclusione, a fronte dell'aumento pari a 2 anni disposto nei confronti del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Per consolidata giurisprudenza, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (Sez.5, n.29243 del 4/6/2018, Rv.273194). Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, concernenti la ricostruzione del fatto e la qualificazione giuridica, sicchè non può riproporre in questa sede questioni definitivamente precluse. 2. Passando all'esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], si rileva che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, dovendosi prendere le mosse dal profilo, potenzialmente dirimente, concernente l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 63 cod.proc.pen. e la conseguente inutilizzabilità delle stesse. Invero, nel caso di specie sarebbe stato applicabile il disposto dell'art. 64, comma 2, cod.proc.pen., con specifico riguardo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese contra alios, in assenza degli avvisi e delle garanzie previste in relazione agli obblighi testimoniali. 2.1. Fatta tale premessa, si rileva come il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con il fatto - ampiamente messo in evidenza anche nella sentenza di primo grado - secondo cui la descrizione delle condotte è contenuta, prima ancora che nelle s.i.t. ritenute inutilizzabili, nella denuncia-querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella quale veniva già descritto sia l'acquisto di sostanza stupefacente, che la conseguente estorsione realizzata da parte dei venditori. Le ulteriori s.i.t., effettivamente assunte senza il rispetto delle garanzie previste dagli artt. 63 e 64 cod.proc.pen., pur avendo ulteriormente delineato i fatti accaduti, non risulta che contengano informazioni . dirimenti e in precedenza non emerse, tale da impedire la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito. Premesso che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato, la 4denuncia-querela è un atto pienamente utilizzabile ai fini probatori, né è configurabile, rispetto ad un atto unilaterale e proveniente dal denunciante, l'adempimento delle garanzie e prescrizioni dettate dagli artt.63 e 64 cod.proc.pen. Pur non risultando precedenti specifici sul tema, si ritiene direttamente applicabile il principio secondo cui le dichiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall'imputato acquisito agli atti del processo sono utilizzabili erga alios senza limiti, anche in assenza degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., salvo l'obbligo del giudice di verificarne l'attendibilità, atteso che dette dichiarazioni, rese dal propalante per iscritto, senza ricevere immediate sollecitazioni e disponendo del tempo ritenuto necessario in ordine alla rappresentazione del relativo contenuto, sono irriducibili alle risposte orali fornite nel corso di un interrogatorio (Sez.6, n.37601 del 13/7/2018, Tudisca, Rv. 273684). Nel caso di specie, il narrato del denunciante, proprio perché contenuto in un atto unilateralmente predisposto prima ancora che le indagini prendessero avvio, deve ritenersi pienamente utilizzabile. Il fatto che successivamente, pur a fronte della confessione resa con riguardo all'acquisto di cocaina, il dichiarante sia stato escusso a s.i.t., in violazione delle previsioni di cui agli artt. 63 e 64 cod.proc.pen. non inficia la validità dell'iniziale acquisizione. Quanto detto comporta che il contenuto della denuncia era pienamente utilizzabile e imponeva esclusivamente l'acquisizione di elementi di riscontro che, nel caso di specie, risultano ampiamente presenti. 2.2. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] - moglie di [OSCURATO:PERSONA] - non sono il frutto di informazioni assunte de relato, bensì costituiscono oggetto di acquisizioni dirette da parte della teste. Quest'ultima, per come riportato nelle sentenze di primo e secondo grado, è stata diretta testimone delle richieste estorsive, come pure ha ammesso di essere a conoscenza dei traffici illeciti del marito e, soprattutto, ha confermato che l'autovettura Smart, che lei aveva in uso, è stata ceduta a [OSCURATO:PERSONA] in adempimento della pretesa estorsiysa.. Si tratta, pertanto, di dichiarazioni che sono stata correttamente ritenute utilizzabili e che, peraltro, hanno trovato a loro volta insuperabili riscontri oggettivi. 2.4. Il dato che collega in maniera insuperabile [OSCURATO:PERSONA] alla condotta estorsiva posta in essere ai danni di Trannacere, è stato correttamente individuato nel fatto che l'autovettura Smart, in uso alla [OSCURATO:PERSONA], è stata trovata nella 5disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e risultava formalmente trasferita ad [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Sulla base di tali elementi, deve ritenersi che la ricostruzione del fatto operata dai giudici di primo e secondo grado risulta immune da qualsivoglia censura rilevabile in sede di legittimità. In particolare, la motivazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] ha concorso nell'estorsione posta in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per effetto del mancato pagamento di una partita di droga, ha trovato sicura conferma non solo nelle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie, ma soprattutto nel fatto che l'autovettura Smart, in precedenza in uso alla [OSCURATO:PERSONA], è stata effettivamente ceduta alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA]. In assenza di un titolo che legittimi tale trasferimento ed a fronte del narrato proveniente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi correttamente affermata la responsabilità dell'imputato per entrambi i reati a lui ascritti. Le ulteriori considerazioni svolte dalla difesa, infatti, si risolvono in mere censure in fatto, peraltro già esaminate nel corso del giudizio di merito, sicuramente non rilevabili in sede di legittimità. 3. Il quarto motivo di ricorso, concernente l'invocata derubricazione del reato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, è manifestamente infondato. Come correttamente motivato dalla Corte di appello, il riconoscimento del fatto lieve presuppone un complessivo giudizio di ridotta offensività del reato di cessione che, nel caso di specie, è stato correttamente escluso sulla base di indici oggettivi, quali il dato ponderale, il valore dello stupefacente e la capacità criminale dimostrata da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Parimenti inammissibile è il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, posto che la Corte di appello, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, ha non solo individuato gli elementi ostativi al riconoscimento dell'attenuante, ma anche sottolineato la necessità che emergano elementi positivi che, invero, non sono stati neppure dedotti dalla difesa. 5. Considerazioni analoghe consentono di ritenere manifestamente infondato anche il motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio. Invero, la Corte di appello - accogliendo il motivo di impugnazione - è pervenuta ad una significativa rimodulazione in melius della pena inflitta sia in relazione al reato ritenuto più grave, che di quella disposta a titolo di 6continuazione. Rispetto a tale valutazione, non sono rilevanti le considerazioni svolte in relazione alla diversa quantificazione della pena operata con riguardo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], posto che la posizione di quest'ultimo è sostanzialmente diversa rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA], non fosse altro perché [OSCURATO:PERSONA] è indicato come uno degli acquirenti della partita di stupefacente complessivamente ceduta da [OSCURATO:PERSONA] e, in relazione al reato di estorsione, [OSCURATO:PERSONA] ha svolto il mero ruolo di latore delle minacce, fermo restando che il vantaggio patrimoniale è stato conseguito dal solo [OSCURATO:PERSONA]. 6.Alla luce di tali considerazioni, il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], invece, deve essere rigettato, disponendosi anche la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pre7id1èntePaolo [OSCURATO:PERSONA] 7