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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23993/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente lamenta che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Bologna, rispettivamente, il 9 luglio 2021 (irrevocabile il 24 gennaio 2023) e il 21 maggio 2024 (irrevocabile il 20 gennaio 2025) è stato operato il ricalcolo della pena in termini illegittimi a ragione della violazione dei criteri fissati dagli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.; considerato che: la censura, così come articolata, si atteggia in termini di estrema genericità in quanto contiene la mera enunciazione del dato normativo della diposizione asseritamente violata, senza alcuna specificazione del profilo della decisione che avrebbe determinato la violazione meramente affermata; il ricorso ha mancato di precisare quale punto delle disposizioni citate sarebbe stato violato risolvendosi nella mera denuncia della «illegittimità» dell'operato del giudice dell'esecuzione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente lamenta che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Bologna, rispettivamente, il 9 luglio 2021 (irrevocabile il 24 gennaio 2023) e il 21 maggio 2024 (irrevocabile il 20 gennaio 2025) è stato operato il ricalcolo della pena in termini illegittimi a ragione della violazione dei criteri fissati dagli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.; considerato che: la censura, così come articolata, si atteggia in termini di estrema genericità in quanto contiene la mera enunciazione del dato normativo della diposizione asseritamente violata, senza alcuna specificazione del profilo della decisione che avrebbe determinato la violazione meramente affermata; il ricorso ha mancato di precisare quale punto delle disposizioni citate sarebbe stato violato risolvendosi nella mera denuncia della «illegittimità» dell'operato del giudice dell'esecuzione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dic P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23993/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris